CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11966/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAlessandra Boemi, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.74/2024 depositatail 13/05/2024.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 17186/2024Numero sezionale 386/2026Numero di raccolta generale 11966/2026Data pubblicazione 30/04/2026Così deciso in Roma, il 29/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo