CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 1973
Cassazione n. 16237/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO il 02/04/1973avverso l'ordinanza del 30/12/2025 della Corte d'appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.Letta la memoria di replica nell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiaratol’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e RobertoMaria [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data4 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2025, con cui era stata confermato ilgiudizio di condanna degli imputati per il concorso nel reato di ricettazione. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con attounico, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 634 e630 cod. proc. pen. In violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità sullavalutazione ex art. 634 cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata ha prospettatoun’inammissibile valutazione di merito, resa in assenza di contraddittorio tra le parti e divalutazione dei risultati della consulenza tecnica di parte, che introducevano elementi utili asmentire la validità del compendio probatorio. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, in ordine alla mancataqualificazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa quale prova nuova. Dettaconsulenza, che si avvantaggiava di un innovativo metodo scientifico, mirava a dimostrareche le piastre telefoniche, oggetto di sequestro, presentavano caratteristiche incompatibilicon i beni sottratti furtivamente alla Telecom. Nell’affermare la superfluità del nuovoaccertamento tecnico prodotto dalla difesa, i giudici dell’appello hanno omesso di verificarese il novum probatorio potesse incrinare la capacità di resistenza del giudicato. 3. L’istanza di trattazione orale del ricorso è stata rigettata, in quanto non previstadalla legge per i ricorsi in tema di revisione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Dai principigiurisprudenziali evocati nel ricorso (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P. g. in proc.Pisano, Rv. 220443–01), la difesa trae delle conseguenze che non possono condividersi,perché la doglianza non considera adeguatamente il potere-dovere di valutazione, attribuitoal giudice d’appello nella fase preliminare prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., dell’oggettivapotenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una pronuncia diproscioglimento. Potere-dovere che, diversamente da quanto adombrato nel motivo inesame, non è affatto sottaciuto dalla sentenza “Pisano”, come chiarito anche dallagiurisprudenza di legittimità successiva a quella pronuncia. La valutazione preliminareaffidata al giudice dell’appello, ex artt. 634 e 631 cod. proc. pen., riguarda pur sempre lacapacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza neiconfronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio direvisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio (Sez. 5, n. 15403 del07/03/2014, Molinari, Rv. 260563–01).Gioverà ricordare che l’istanza dei ricorrenti è stata respinta dalla Corte territoriale inquanto manifestamente infondata. Ebbene, vista l’espressa previsione, nell'art. 634 cod.proc. pen., della "manifesta infondatezza" della richiesta di revisione quale autonoma causadi inammissibilità della richiesta stessa, non può porsi in discussione il fatto che alle cortid'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, sia attribuito unlimitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità deglielementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come"nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento.È opportuno, a tal riguardo, ribadire quanto puntualizzato già da Sez. 1, n. 4837 del06/10/1998, Bompressi, Rv. 211454–01, a proposito delle implicazioni dell'art. 634 cod. proc.pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità della richiesta, quando questa risulti"manifestamente infondata". In tale occasione, si è precisato che detta disposizione postulauna concreta valutazione, «in diretta e immediata correlazione col tema d'indagine proposto,ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e alla congruenza dei risultati probatori posti abase dell'impugnazione straordinaria. Tale valutazione, peraltro, non può mai consistere inuna penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e propriogiudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto unasommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventualesussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essererilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami».Sulla “concretezza” della valutazione, evidenziata in questa pronuncia, è bene riporre lamassima attenzione, chiarendo come, con ciò, s’intenda che la valutazione preliminare delgiudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di unaprova nuova non possa essere «confinata nell'astrazione concettuale», dovendo, piuttosto,ancorarsi «alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segnievidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R.,Rv. 288137-03). Tanto premesso, appare dunque indiscutibile il potere della Corte d’appello di delibare,in funzione prognostica, il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", senza che taledelibazione si traduca, tuttavia, in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio dimerito» (Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140-01).Tale orientamento ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza di legittimità, che,guardando all'attuale disciplina dell'istituto della revisione in cui «l'intero procedimento èaffidato a uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è statapronunciata la sentenza di primo grado» (Sez. 5, Rv. 288137–01, cit.) è tornata aproblematizzare la differenza netta tra una fase rescindente e una fase rescissoria, su cui iricorrenti insistono nel motivo in scrutinio e la cui esistenza sarebbe stata ignorata dallaCorte d’appello, avendo quest’ultima anticipato il giudizio “in merito”. Si è, al riguardo,puntualizzato che l’esistenza di una netta distinzione (sottoposta, peraltro, a vaglio criticoproprio dalle citate Sezioni unite “Pisano”, sub par. 9.1 della motivazione; sul punto, si eragià espressa Sez. 1, Bompressi, Rv. 211454–01, cit.) poteva darsi nella vigenza delprecedente codice di rito, in cui le due fasi erano distinte, essendo la prima devoluta allaCorte di cassazione e la seconda cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito dellaprima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione auna corte di merito (Rv. 288137–01, cit.).Nell’attualità, è, dunque, innegabile che la Corte d’appello sia chiamata, ex art. 634 delcodice di rito, a rendere un giudizio di prognosi circa l’idoneità delle prove a mettere indiscussione la condanna.Non può negarsi che l’individuazione del crinale tra la valutazione, richiestapreliminarmente al giudice d’appello ex art. 634 del codice di rito, e la valutazione, inconcreto, propria del successivo giudizio di revisione, sia, evidentemente, delicata, dovendoritenersi preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito,riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delleparti (Sez. 5, Molinari, Rv. 260563 – 01, cit.).È però anche vero che, ai fini della declaratoria di inammissibilità previstadall'art.634 cod. proc. pen., è consentito alla Corte di appello di valutare la sola pertinenza,rilevanza e idoneità delle nuove prove, sulla base di quanto prospettato nella stessa richiestadi revisione, a far luogo ad una pronuncia di proscioglimento.Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello si è appunto concentrata su talepreliminare valutazione della potenziale idoneità della consulenza difensiva a scardinare leconclusioni raggiunte dai giudici di merito, non senza confrontare il novum introdotto dalladifesa con le prove precedentemente acquisite.A tal proposito, si sono evidenziate, in motivazione, 1) la precisa coincidenzatemporale tra il furto presso la Telecom delle piastre telefoniche e la consegna agli imputati,nelle 24 ore successive, delle piastre medesime, 2) le caratteristiche delle piastresequestrate, alcune delle quali integre. Ed è con tale passaggio motivazionale, in particolare,che i ricorrenti omettono ogni confronto ciò che rende il motivo anche aspecifico (ex multis,v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710–01) , insistendo nel rimarcare lamancata coincidenza, che la consulenza di parte avrebbe dimostrato, tra le piastresequestrate (costituite, a dire della difesa, unicamente da materiali di scarto) e quellesottratte alla ditta Telecom. Ma, come osservato dalla Corte di appello là dove ha operato ilconfronto si torna a dire, legittimo, per consolidata giurisprudenza di questa Corte: si veda,ad es., Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029-01 tra il novum probatorio ele pregresse prove, la presenza di piastre anche integre tra quelle rinvenute nelladisponibilità degli imputati era stato dimostrato dal compendio probatorio pregresso. Talevalutazione non implica affatto, come preteso dalla difesa, un anticipato giudizio sullaverosimiglianza ovvero sulla attendibilità del novum prodotto, bensì unicamente unapreliminare valutazione, concretamente ancorata alla realtà processuale, circa l’eventualeidoneità della "nuova prova" a determinare il proscioglimento (cfr. Sez. 3, n. 34360 del23/06/2011, D.g., Rv. 251241–01: «la Corte di appello, in sede di valutazionedell'ammissibilità di una richiesta di revisione, può valutare la pertinenza, rilevanza edidoneità delle "nuove prove" a determinare il proscioglimento, mentre le è preclusa ognivalutazione circa la verosimiglianza ed attendibilità»). 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Nel lamentare carenzemotivazionali in merito alla ritenuta inidoneità della consulenza tecnica prodotta dalla difesaa incrinare il giudizio di colpevolezza, la doglianza in esame elude il confronto con le ragionirese dalla Corte territoriale. In primo luogo, va evidenziata la correttezza metodologica dell’impugnataordinanza, che, in coerenza con i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, haevidenziato «profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che dinon decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (cosìSez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405-01), delibando nonsuperficialmente gli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione dicolpevolezza. Ribadita, quindi, la necessità di una valutazione preliminare circal'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuovanon confinata nell'astrazione concettuale, bensì ancorata alla realtà processuale e sviluppatain termini realistici, «senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellaprova stessa» (Sez. 5, Rv. 288137–03, cit.), la Corte d’appello ha evidenziato, in particolare,la coincidenza tra le piastre telefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, inpossesso degli imputati. Dopo aver sintetizzato le risultanze istruttorie (su cui retro, sub 2)e, segnatamente, gli esiti delle riprese di videosorveglianza, che confermavano lacoincidenza, anche temporale, tra il furto delle piastre presso la Telecom, la consegna agliimputati e il pagamento del materiale da parte di questi ultimi la Corte territoriale harazionalmente escluso l’idoneità della consulenza prodotta a contraddire ovvero a porreutilmente in dubbio la solidità del pregresso compendio probatorio (arg. a contrario da Sez.5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 – 01: «ai fini dell'esito positivo del giudizio direvisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevolesicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originarionon sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputatooltre ogni ragionevole dubbio»). Va rimarcato come in nessun punto del motivo in esame si affronti la ratio decidendidella decisione, che emerge là dove la Corte d’appello evidenzia la coincidenza tra le piastretelefoniche sottratte alla Telecom e quelle, anche integre, in possesso degli imputati. Ladifesa insiste nell’affermare che l’inedito metodo di valutazione tecnico-scientifico adottatodai due tecnici di parte avrebbe consentito di accertare la natura di materiale di scartopropria delle piastre cadute in sequestro, del tutto incompatibile con i beni sottratti allaTelecom. Che vi fosse, tra i beni sequestrati, anche materiale di risulta è un profilo, però, mainegato né dai giudici di merito né dall’ordinanza impugnata (v. p. 2 del gravatoprovvedimento, dove è fatto esplicito riferimento alla perquisizione presso la ditta degliimputati, dove venivano rinvenute “alcune piastre integre e, per la maggior parte, delleporzioni finali di altre placche”). Sicché l’asserita incompatibilità tra i beni oggetto di furto e quelli rinvenuti presso iricorrenti, unitamente all’asserita novità del metodo d’indagine, lungi dal fornire al giudicedella revisione elementi probatori effettivamente nuovi, si sono tradotti in apportiargomentativi mirati, in realtà, alla mera richiesta di un diverso apprezzamento critico di datidi fatto, processualmente acquisiti in via definitiva, ovvero di una loro lettura alternativarispetto a quella contenuta nelle sentenze di merito (cfr. Sez. 3, n. 31309 del 21/05/2019,Lemetti, Rv. 276594 – 01, secondo cui «non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diversevalutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapereposto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione dellapronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fattoprocessualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto aquella contenuta nella sentenza»; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071–01: «èinammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata nonsull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove giàconosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sonoinidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato»).4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano dichiaratiinammissibili. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili dicolpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]