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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 45711/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo dell'unico ricorso proposto nell'interesse di entrambe le imputate, è articolato in termini non consentiti sollecitando, invero, una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); va anche richiamato il pure l'altrettanto consolidato orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Sez. 2, n. 20188 del 4.2.2015, Charanek; Sez. 2, n. 546 del 7.1.2011, Berruti; Sez. 5, n. 36940 del 21.5.2008, Magnera; Sez. 2, n. 10746 del 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; Sez. 2, n. 42052 del 19.6.2019, [OSCURATO:PERSONA]), nel caso di specie corroborata, peraltro, da elementi indiziari di cui la Corte ha dato puntualmente conto (cfr., pag. 6 della sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (cfr., infatti, pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità, tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (17 o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA] è formulato in termini non consentiti risolvendosi in una contestazione del merito della decisione della Corte d'appello senza, tuttavia, riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che ha negativamente valorizzato le modalità del fatto, reputato, di consistente gravità e la precedente condanna, esprimendo così una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo dell'unico ricorso proposto nell'interesse di entrambe le imputate, è articolato in termini non consentiti sollecitando, invero, una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); va anche richiamato il pure l'altrettanto consolidato orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui per ritenere il delitto di ricettazione come di quello di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (cfr., Sez. 2, n. 20188 del 4.2.2015, Charanek; Sez. 2, n. 546 del 7.1.2011, Berruti; Sez. 5, n. 36940 del 21.5.2008, Magnera; Sez. 2, n. 10746 del 21.11.2014 n. 10.746, Bassini; Sez. 2, n. 42052 del 19.6.2019, [OSCURATO:PERSONA]), nel caso di specie corroborata, peraltro, da elementi indiziari di cui la Corte ha dato puntualmente conto (cfr., pag. 6 della sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (cfr., infatti, pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità, tenuto conto del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi (17 o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA] è formulato in termini non consentiti risolvendosi in una contestazione del merito della decisione della Corte d'appello senza, tuttavia, riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione che ha negativamente valorizzato le modalità del fatto, reputato, di consistente gravità e la precedente condanna, esprimendo così una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
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