CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 216 I. fall.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo e quanto alla erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione del reato - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni logiche (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) con le quali la difesa non si confronta; - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in ragione della concreta determinazione della pena nel suo minimo edittale e del conseguente grado di impegno motivazionale (direttamente proporzionale alla misura in cui la pena si è discostata dal minimo); - che il quarto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della durata delle pene accessorie - non è deducibile in sede di legittimità, avendo per oggetto una questione non dedotta con i motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca