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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 32469/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29367-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (già BELLUARDO S.R.L.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli Oggetto R.G.N.29367/2018 Cron.

Rep.

Ud.26/09/2024 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].RI.T.

S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 591/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Brest srl ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania di accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di rigetto del proprio appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa di parziale accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento da Euro 167.381 emessa nel 2009, per recupero contributi aziende dal 1981 al 1994 e DM insoluti anno 2008, originata da un diverso inquadramento nel settore commercio, anziché artigiano , dei lavoratori dipendenti addetti all’officina aziendale, stanti un pregresso giudiziodi illegittimità del verbale INPS del 7/6/1994 e l’accolta domanda riconvenzionale per la pretesa contributiva in relazione ad un solo dipendente contabile cessato nel 1998.

2. Nei motivi di ricorso la società, già in concordato preventivo, lamenta l’omessa pronuncia sulla decadenza di INPS costituitasi tardivamente in primo grado dalle eccezioni, deduzioni e richieste difensive ex art. 416 cpc, l’omessa pronuncia sulla nullità dell’oppostacartella ed erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, l’erronea interpretazione della pronuncia di illegittimità del verbale ispettivo con riferimento al dipendente inquadrato nel settore commercio, l’errata interpretazione sulla pretesa relativa ai contributi anno 2008, e la violazione di legge nell’applicazione del regime sanzionatorio per evasione contributiva anziché per omissione.

3. L’INPS si costituisce con controricorso; altra controparte è rimasta intimata.

4. In data 21/9/2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata dichiarata dal Giudice delegato in data 8/2/2020 l’accertata completa esecuzione del concordato preventivo quale provvedimento conclusivo della procedura n. 7/2013 del Tribunale di Ragusa, e chiede la compensazione delle spese.

CONSIDERATOCHE

1. La rinuncia, quale dichiarazione unilaterale recettizia produttiva di effetti processuali, determina il venir meno dell’interesse a proseguire nel gravame.

N el caso di specie, l a ricorrente con atto ritualmente sottoscritto dal rappresentante legale della società, dal suo liquidatore giudiziario e dal difensore munito di procura generale, ha esplicitamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’instaurato ricorso per cassazione in ragione della chiusura del concordato preventivo; ha, così, univocamente espressola propria volontà abdicativa alle doglianze esposte avverso la sentenza impugnata, che resta quindi definitiva, e si è in tal modo palesata una condizione di inammissibilità del ricorso(cfr. ord. 23327/24, 13923/19), al quale la stessa rinunciante aveva dato avvio, dovendosi escludere ognivalutazione su di esso.2.

Alla rinuncia al ricorso fa seguito, dunque, l’effetto estintivo del giudizio di legittimitàai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

3. In ordine alla statuizione sulle spese di lite, deve darsi atto che la controparte costituita non ha aderito alla rinuncia, e pertanto non si ricade nell’ipotesi di esclusione della pronuncia di condanna alle spese prevista alIV comma dell’art. 391 c.p.c.

Per contro, l’ordinanza di estinzione resa a mente del secondo comma “può condannare la parte che vi ha dato causa”: nel caso di specie, viene in rilievo la dilatata tempistica nella comunicazione della ragione giustificativa della rinuncia, atto depositato telematicamente nell’imminenza dell’adunanza camerale a fronte di un provvedimento di chiusura del concordato risalente a circa quattro anni e mezzo prima (con verosimile definizione in quella sede della residua pretesa contributiva dell’ente previdenziale); non si ravvisano, pertanto, ragioni giustificative della richiesta compensazione totale delle spese di lite.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle stesse, in favore della controparte costituita, liquidate in un importo commisurato al valore della controversia.

4. Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult.

Cass. n. 34025 del 2023).

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi e spese generali, in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29367-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (già BELLUARDO S.R.L.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli Oggetto R.G.N.29367/2018 Cron. Rep. Ud.26/09/2024 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].RI.T. S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/03/2018 R.G.N. 591/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Brest srl ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania di accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di rigetto del proprio appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Ragusa di parziale accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento da Euro 167.381 emessa nel 2009, per recupero contributi aziende dal 1981 al 1994 e DM insoluti anno 2008, originata da un diverso inquadramento nel settore commercio, anziché artigiano , dei lavoratori dipendenti addetti all’officina aziendale, stanti un pregresso giudiziodi illegittimità del verbale INPS del 7/6/1994 e l’accolta domanda riconvenzionale per la pretesa contributiva in relazione ad un solo dipendente contabile cessato nel 1998. 2. Nei motivi di ricorso la società, già in concordato preventivo, lamenta l’omessa pronuncia sulla decadenza di INPS costituitasi tardivamente in primo grado dalle eccezioni, deduzioni e richieste difensive ex art. 416 cpc, l’omessa pronuncia sulla nullità dell’oppostacartella ed erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, l’erronea interpretazione della pronuncia di illegittimità del verbale ispettivo con riferimento al dipendente inquadrato nel settore commercio, l’errata interpretazione sulla pretesa relativa ai contributi anno 2008, e la violazione di legge nell’applicazione del regime sanzionatorio per evasione contributiva anziché per omissione. 3. L’INPS si costituisce con controricorso; altra controparte è rimasta intimata. 4. In data 21/9/2024 la ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata dichiarata dal Giudice delegato in data 8/2/2020 l’accertata completa esecuzione del concordato preventivo quale provvedimento conclusivo della procedura n. 7/2013 del Tribunale di Ragusa, e chiede la compensazione delle spese. CONSIDERATOCHE 1. La rinuncia, quale dichiarazione unilaterale recettizia produttiva di effetti processuali, determina il venir meno dell’interesse a proseguire nel gravame. N el caso di specie, l a ricorrente con atto ritualmente sottoscritto dal rappresentante legale della società, dal suo liquidatore giudiziario e dal difensore munito di procura generale, ha esplicitamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’instaurato ricorso per cassazione in ragione della chiusura del concordato preventivo; ha, così, univocamente espressola propria volontà abdicativa alle doglianze esposte avverso la sentenza impugnata, che resta quindi definitiva, e si è in tal modo palesata una condizione di inammissibilità del ricorso(cfr. ord. 23327/24, 13923/19), al quale la stessa rinunciante aveva dato avvio, dovendosi escludere ognivalutazione su di esso.2. Alla rinuncia al ricorso fa seguito, dunque, l’effetto estintivo del giudizio di legittimitàai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 3. In ordine alla statuizione sulle spese di lite, deve darsi atto che la controparte costituita non ha aderito alla rinuncia, e pertanto non si ricade nell’ipotesi di esclusione della pronuncia di condanna alle spese prevista alIV comma dell’art. 391 c.p.c. Per contro, l’ordinanza di estinzione resa a mente del secondo comma “può condannare la parte che vi ha dato causa”: nel caso di specie, viene in rilievo la dilatata tempistica nella comunicazione della ragione giustificativa della rinuncia, atto depositato telematicamente nell’imminenza dell’adunanza camerale a fronte di un provvedimento di chiusura del concordato risalente a circa quattro anni e mezzo prima (con verosimile definizione in quella sede della residua pretesa contributiva dell’ente previdenziale); non si ravvisano, pertanto, ragioni giustificative della richiesta compensazione totale delle spese di lite. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle stesse, in favore della controparte costituita, liquidate in un importo commisurato al valore della controversia. 4. Infine, si osservi che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 34025 del 2023). P.Q.M. Dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di legittimità.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in euro 3.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi e spese generali, in favore dell
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