CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icilia.RICORRENTEcontroGEMMA ANDREA – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato inRoma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vetere che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 985 - 31.5/9.6.2022 della Corte d’appello di Palermo,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 11/06/20261. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. del 24.4.2018 l’avvocatoAndrea Gemma adiva il Tribunale di Palermo.Premetteva che nei mesi tra luglio e settembre 2006 aveva assistito l’EnteAcquedotti Siciliani in una importante e complessa operazione di cessione dicrediti pro soluto; che, più esattamente, l’operazione si era imposta attesa lanecessità dell’E.A.S. “di acquisire immediatamente le risorse finanziarie per farefronte ad ingenti debiti e consentire, in gestione commissariale, l’esecuzionedelle sue pubbliche funzioni” (così controricorso, pag. 3).Premetteva dunque che con contratto stipulato in data 18.8.2006 l’E.A.S.aveva ceduto a Banca OPI i crediti vantati nei confronti della Regione Sicilia edaveva incassato l’importo di euro 124.000.000,00.Indi esponeva che aveva svolto la propria attività professionale prima chel’incarico conferitogli fosse formalizzato, siccome l’E.A.S. aveva richiesto inconnessione con la propria deliberazione n. 186 del 12.5.2006 l’espletamentocon somma urgenza dell’opera professionale.Esponeva altresì che con delibera n. 1081 del 14.11.2006 l’E.A.S. avevariconosciuto l’intervenuta proficua esecuzione dell’incarico e nondimenol’Assessorato LL.PP., ossia l’organo di controllo dell’E.A.S., aveva annullato ladelibera limitatamente alla parte relativa al compenso ad egli ricorrentespettante, “attesa la carenza del preventivo conferimento di incaricoprofessionale e relativa adozione di uno specifico impegno di spesa in meritoall’attività del legale” (così controricorso, pag. 4).Esponeva inoltre che pur la successiva delibera dell’E.A.S. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]– delibera con cui l’Ente committente aveva peraltro riconosciuto l’utilità dellaprestazione d’opera e reputato dovuto il compenso di euro 256.109,00, oltreNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026i.v.a., a titolo di indennizzo – era stata annullata dall’Assessorato LL.PP. etuttavia con sentenza n. 2812/2016, poi passata in giudicato, il T.A.R. diPalermo, in accoglimento del ricorso esperito dall’E.A.S., aveva annullato ilprovvedimento di annullamento dell’organo di controllo.Esponeva infine che, ciò nonostante, l’E.A.S. non aveva provveduto acorrispondergli quanto a lui spettante.Chiedeva quindi ingiungersi all’E.A.S. il pagamento della somma di euro256.109,00, oltre i.v.a.2. Il tribunale con decreto n. 2832/2018 pronunciava l’ingiunzione.3. L’E.A.S. proponeva opposizione.Deduceva che nulla era dovuto al ricorrente in ragione della mancatastipulazione in forma scritta del contratto d’opera professionale e della mancataprefigurazione del corrispondente impegno di spesa.Deduceva perciò che il rapporto contrattuale doveva reputarsi intercorso trail professionista ed il funzionario che gli aveva conferito l’incarico.Instava per la revoca dell’ingiunzione.3.1. Resisteva l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 4898/2019 il tribunale rigettava l’opposizione.5. L’E.A.S. in l.c.a. proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA].6. Con sentenza n. 985 dei 31.5/9.6.2022 la Corte d’appello di Palermoaccoglieva in parte il gravame, revocava l’ingiunzione, condannava l’E.A.S. inl.c.a. a pagare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 50.000,00 con gli interessilegali dalla domanda, compensava integralmente le spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Palermo che è in linea generale da reputar salva lafacoltà dell’ente pubblico “di riconoscere anche a posteriori il debito fuoriNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026bilancio, con apposita deliberazione, nei limiti degli accertati e dimostrati utilitàed arricchimento per l’ente e solo laddove manchi il detto riconoscimento, ilrapporto contrattuale non è imputabile all’Amministrazione [ed intercorre]direttamente tra il privato fornitore e l’amministratore/funzionario/dipendenteche ha consentito la fornitura, con la conseguente esclusione dell’esperibilitàdell’azione d’ingiustificato arricchimento, per difetto del requisito dellasussidiarietà” (così sentenza d’appello, pag. 7).Evidenziava dunque che nel caso di specie – caso in cui il contratto d’operaprofessionale era inficiato da un duplice profilo di invalidità, correlato all’assenzadella forma scritta ad substantiam e alla mancanza di copertura finanziaria –con la delibera n. 386/2007 l’organo dotato del potere di manifestare all’esternola volontà dell’ente aveva espressamente riconosciuto l’ “utilità” dell’operaprofessionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], riconoscimento che pur inidoneo a fondaredi per sé un vincolo di pagamento, assumeva rilievo quale riconoscimentodell’arricchimento arrecato all’Ente (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).Evidenziava pertanto che sussisteva senza dubbio il diritto dell’appellato adottenere l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ., indennizzo la cui liquidazione potevasenz’altro operarsi alla stregua delle tariffe professionali di cui al d.m. 8.4.2004,vigente allorché l’opera professionale era stata portata a compimento (cfr.sentenza d’appello, pag. 9).Evidenziava quindi, in questi termini, che all’appellato era da riconoscere unindennizzo stimabile in euro 50.000,00 in considerazione della natura e dellaconsistenza dell’opera di cui si aveva documentale riscontro, alla streguadell’ammontare degli onorari tariffari prossimi ai minimi, “in assenza, peraltro,di più specifiche allegazioni onde rendere possibile una valutazione del pregioNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026dell’attività effettivamente prestata” (così sentenza d’appello, pag. 9), ed inData pubblicazione 11/06/2026applicazione di un margine di abbattimento forfettario.Evidenziava da ultimo che sul minor importo del credito indennitariocompetevano all’appellato gli interessi legali dal dì della proposizione delladomanda (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] inl.c.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ognisusseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso recante ricorsoincidentale articolato in tre motivi; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale edaccogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.L’[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. ha depositato controricorso onde resistereall’avverso ricorso incidentale.CONSIDERATO CHE8. Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 191e 194 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.Deduce, da un lato, che la delibera n. 386/2007 non può valere ai sensi e pergli effetti dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, “perché inidonea a sanare la nullitàdi un contratto stipulato in mancanza del requisito di forma espressamenterichiesto dalla legge”; dall’altro, che la delibera n. 386/2007 è elemento neutroai fini dell’esperimento nei confronti della P.A. dell’azione di arricchimento senzacausa, siccome – siffatta azione – alla luce della pronuncia n. 10798/2015 delleSezioni Unite, non presuppone il riconoscimento dell’utilità della prestazione daparte della P.A. (cfr. ricorso, pag. 10).Numero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Deduce quindi che la Corte di Palermo avrebbe dovuto rigettare la domandaData pubblicazione 11/06/2026ex art. 2041 cod. civ. per “mancanza del requisito della sussidiarietà previstodall’art. 2042 cod. civ.” (così ricorso, pag. 10).9. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Palermo ha statuito in conformitàall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità.10. Più esattamente questa Corte ha spiegato, sì, che, in tema di assunzionedi obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte nonrientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatoriodirettamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito laprestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà,l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente.Nondimeno, in siffatta evenienza - si è soggiunto - l’ente può, comunque,riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n.267 del 2000, con apposita deliberazione dell’organo competente, che riconoscal’utilità dell’arricchimento, benché non sia bastevole, a tal fine, il merocomportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente adesprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativioneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell’ente econ le scelte amministrative compiute (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2025, n. 12943;Cass. (ord.) 21.11.2018, n. 30109. L’art. 194, 1° co., T.U.E.L. rubricato“riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio” – pur nella formulazioneapplicabile ratione temporis – recita: “con deliberazione consiliare di cuiall’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti dicontabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancioderivanti da: (…); e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi diNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilitàed arricchimento per l'ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzionie servizi di competenza”).11. Al contempo, questa Corte ha spiegato che l’azione diretta del fornitorenei confronti dell’amministratore o funzionario che, ai sensi dell’art. 191, 4° co.,T.U.E.L., abbia consentito l’acquisizione di beni o servizi, può essere esperitaunicamente quando la delibera comunale sia priva dell’impegno contabile e dellasua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando talirequisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l’ente locale siainvalido per difetto di forma scritta; che invero, in ipotesi di invalidità negoziale,non può operare il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previstodalle legge; cosicché, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l’azione diingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente comunale, nella ricorrenza deipresupposti di legge (cfr. Cass. (ord.) 29.2.2024, n. 5480).In tal guisa il difetto della forma prescritta ad substantiam non vale aprecludere – per difetto dell’estremo della “sussidiarietà” - l’esercizio dell’azioneex art. 2041 cod. civ. (cfr. - la sopravvenuta - Cass. sez. un. 28.4.2026, n.11513, secondo cui “la nullità del contratto concluso dalla pubblicaamministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta adsubstantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimentoingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cuiall’art. 1418, 2° co., cod. civ., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso difrode alla legge”).12. Su tale scorta si rimarca nella specie quanto segue.Per un verso, la Corte Palermitana ha espressamente richiamato inmotivazione il “precedente” n. 30109/2018 di questa Corte.Numero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per altro verso, la Corte palermitana ha dato atto – si ribadisce – che con ladelibera n. 386/2007 l’organo dotato del potere di manifestare all’esterno lavolontà dell’E.A.S. in liquidazione aveva espressamente riconosciuto l’ “utilità”dell’opera svolta dal professionista (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).Ben vero, trattasi di rilievo non specificamente censurato, siccome ilricorrente principale si è limitato ad addurre – erroneamente – che si tratterebbedi un “elemento neutrale ai fini dell’esperimento dell’azione di arricchimentosenza causa” (cfr. ricorso, pag. 10).Per altro verso ancora, in maniera evidentemente del tutto ingiustificata ilricorrente principale assume che difetterebbe nella specie il requisito della“sussidiarietà” – giacché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire nei confrontidell’amministratore o del funzionario – e che la corte distrettuale avrebbeindebitamente fatto “rientrare dalla finestra” il requisito del riconoscimentodell’utilità (cfr. ricorso, pag. 11).Viceversa, l’estremo della sussidiarietà sussiste – attesi il difetto di forma edil riconoscimento ex art. 194, 1° co., T.U.E.L. - e legittima, perciò, l’avvenutaproposizione dell’actio ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dell’E.A.S.13. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso principale va dichiaratal’inefficacia ex art. 334, 2° co., cod. proc. civ. del ricorso incidentale, siccome –il ricorso incidentale - proposto tardivamente.14. Si impone dapprima un duplice rilievo.Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., siapplicano indiscutibilmente a quella incidentale in senso stretto, cioè a quellaproveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione principale(cfr. Cass. (ord.) 24.8.2020, n. 17614; Cass. sez. un. 29.10.2020, n. 23903).Numero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026Evidentemente è il caso de quo, siccome il ricorso incidentale è stato propostoda [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l’[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. haesperito il ricorso principale.La norma dell’art. 334, 2° co., cod. proc. civ. - in base alla quale, sel’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazioneincidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei casi di inammissibilitàdell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine perimpugnare ovvero per mancata osservanza degli adempimenti richiesti dallalegge processuale a pena di inammissibilità (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385;Cass. sez. lav. 11.6.2010, n. 14084; Cass. sez. un. 14.4.2008, n. 9741 (Rv.602740-01), secondo cui, qualora il ricorso principale per cassazione vengadichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo divieneinefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, 2° co.,cod. proc. civ. - dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilitàdell’impugnazione principale - bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale cheun’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso disopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è statariconosciuta la sua proponibilità; Cass. sez. lav. 14.3.2002, n. 3743, secondocui l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quellaprincipale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previstodall’art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile oimprocedibile, ossia in ogni caso in cui esista “ab origine” un difetto che precludel’esame dell’impugnazione principale, atteso che l’art. 334 cit. va interpretatonel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesseNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026all’impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminatal’impugnazione principale).Evidentemente è anche il caso di specie, siccome il ricorso principale è incorsonel rilievo di inammissibilità peraltro ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.15. Su tale scorta, a riscontro della tardiva proposizione del ricorsoincidentale, si rileva quanto segue.La sentenza della Corte di Palermo è stata depositata il 9 giugno 2022 e nonè stata notificata (cfr. ricorso principale, pag. 1).Il ricorso principale è stato notificato in data 2 gennaio 2023.Il controricorso recante il ricorso incidentale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è statonotificato in data 10 febbraio 2023 ed è stato depositato in data 24 febbraio2023 (a rigore, le novità, in parte qua, di cui al disposto degli artt. 370 e 371cod. proc. civ. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023).Evidentemente sia alla data della notifica sia alla data del deposito delcontroricorso recante il ricorso incidentale era ampiamente decorso (sin dalunedì 9 gennaio 2023) il termine di sei mesi ex art. 327, 1° co., cod. proc. civ.a far data dal 9.6.2022.16. Si impone un rilievo finale.L’impugnazione incidentale - segnatamente il ricorso per cassazioneincidentale - avanzata allorché i termini di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod.proc. civ. siano decorsi, giammai può essere, allorché l’impugnazione principalesia dichiarata inammissibile, ritenuta tempestiva, anche se proposta nel rispettodel termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8.2.2011, n. 3056,secondo cui l’inammissibilità del ricorso principale per cassazione non priva diefficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensiNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026dell’art. 371 cod. proc. civ. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325,Data pubblicazione 11/06/2026326 e 327 cod. proc. civ., dovendosi ritenere anzi che il ricorso incidentale intale ipotesi tenga luogo di quello principale; Cass. (ord.) 22.8.2018, n. 20963,secondo cui le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede digravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purchérisulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione dellasentenza di primo grado, sicché, mentre l’inammissibilità dell’appello principalenon priva di efficacia l’appello incidentale che sia stato proposto (oltre chetempestivamente ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. anche) nei termini perimpugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ., un’impugnazioneincidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essereritenuta “tempestiva”, anche se rispettosa del termine di cui all’art. 343 cod.proc. civ.).17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principaleil ricorrente principale va condannato a rimborsare al controricorrente le spesedel presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del soloricorrente principale (cfr. Cass. 25.7.2017, n. 18348, secondo cui ilcontroricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace aseguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può esserecondannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi disanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero diinammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Cass. (ord.) 18.1.2019, n. 1343), di unNumero registro generale 1114/2023Numero sezionale 1869/2026Numero di raccolta generale 19177/2026Data pubblicazione 11/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara l’inefficacia del ricorso incidentale;condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., arimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 aprile 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]