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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20658/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza cautelare emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], indiziato del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'indagato, all'epoca dei fatti carabiniere in servizio presso il Nucleo operativo della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto il versamento di somme mensili (di importo variabile tra €1.000 e €2.000) da [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del clan camorristico operante nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in cambio della rivelazione di segreti d'ufficio concernenti le indagini in atto, nonché arresti e sequestri da eseguirsi nei confronti di appartenenti al sodalizio.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi dì ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite dal 7 marzo al 13 agosto 2020, sul presupposto che i decreti di proroga non sarebbero stati adeguatamente motivati.

2.2. Con il secondo motivo, contesta la ritenuta attendibilità del chiamante in correità, nonché la valutazione degli elementi di riscontro, che sarebbero stati erroneamente desunti nonostante la genericità dei fatti indicati dal collaborante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione del difetto di motivazione dei decreti di proroga, non tiene conto della consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez.6, n. 22524 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bertoldi, Rv. 279564).

Nel caso di specie, i decreti di proroga contenevano il richiamo per relationem alle informative allegate alla richiesta del pubblico ministero, anche mediante il richiamo specifico delle pagine ritenute di maggior rilevanza, il che dimostra come i decreti siano stati adeguatamente motivati, non occorrendo necessariamente una rielaborazione del contenuto degli atti di indagine dai quali risultava la perdurante necessità di svolgimento delle intercettazioni.

3. Una volta ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - relativo alla valutazione dell'attendibilità ed alla carenza di riscontri - emerge in maniera non confutabile.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato l'attendibilità del dichiarante, anche richiamando il giudizio di affidabilità emerso in altri procedimenti, per poi sottolineare come la conferma delle accuse mosse al Bucolo trovava riscontro proprio nelle intercettazioni ambientali.

Il Tribunale sottolinea come dall'intercettazioni captata I'l giugno 2020, si ha la piena conferma dei rapporti corruttivi consolidati esistenti tra Carra e Bucolo, descritti in maniera del tutto conforme a quanto riferito dal Carra nella conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deve condividersi l'osservazione secondo cui il contenuto, non equivocabile, di tale conversazione ed il legame esistente tra Carra, Volpe e Cerrone (quest'ultimo incaricato in più occasioni di consegnare il denaro a Bucolo), rappresenta un riscontro pienamente affidabile.

3.1. Le restanti doglianze sollevate dal ricorrente e relative alla ricostruzione dei rapporti tra Bucolo e Carra ed alla presunta insussistenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio, nonché alla mancanza di adeguati riscontri, si risolvono in una contestazione in punto di fatto del ragionamento probatorio svolto dal Tribunale del riesame, non consentito in sede di legittimità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza cautelare emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], indiziato del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. L'indagato, all'epoca dei fatti carabiniere in servizio presso il Nucleo operativo della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto il versamento di somme mensili (di importo variabile tra €1.000 e €2.000) da [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del clan camorristico operante nel [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in cambio della rivelazione di segreti d'ufficio concernenti le indagini in atto, nonché arresti e sequestri da eseguirsi nei confronti di appartenenti al sodalizio. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi dì ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite dal 7 marzo al 13 agosto 2020, sul presupposto che i decreti di proroga non sarebbero stati adeguatamente motivati. 2.2. Con il secondo motivo, contesta la ritenuta attendibilità del chiamante in correità, nonché la valutazione degli elementi di riscontro, che sarebbero stati erroneamente desunti nonostante la genericità dei fatti indicati dal collaborante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione del difetto di motivazione dei decreti di proroga, non tiene conto della consolidata giurisprudenza secondo cui la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Sez.6, n. 22524 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bertoldi, Rv. 279564). Nel caso di specie, i decreti di proroga contenevano il richiamo per relationem alle informative allegate alla richiesta del pubblico ministero, anche mediante il richiamo specifico delle pagine ritenute di maggior rilevanza, il che dimostra come i decreti siano stati adeguatamente motivati, non occorrendo necessariamente una rielaborazione del contenuto degli atti di indagine dai quali risultava la perdurante necessità di svolgimento delle intercettazioni. 3. Una volta ritenuta la piena utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - relativo alla valutazione dell'attendibilità ed alla carenza di riscontri - emerge in maniera non confutabile. Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato l'attendibilità del dichiarante, anche richiamando il giudizio di affidabilità emerso in altri procedimenti, per poi sottolineare come la conferma delle accuse mosse al Bucolo trovava riscontro proprio nelle intercettazioni ambientali. Il Tribunale sottolinea come dall'intercettazioni captata I'l giugno 2020, si ha la piena conferma dei rapporti corruttivi consolidati esistenti tra Carra e Bucolo, descritti in maniera del tutto conforme a quanto riferito dal Carra nella conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve condividersi l'osservazione secondo cui il contenuto, non equivocabile, di tale conversazione ed il legame esistente tra Carra, Volpe e Cerrone (quest'ultimo incaricato in più occasioni di consegnare il denaro a Bucolo), rappresenta un riscontro pienamente affidabile. 3.1. Le restanti doglianze sollevate dal ricorrente e relative alla ricostruzione dei rapporti tra Bucolo e Carra ed alla presunta insussistenza di condotte contrarie ai doveri d'ufficio, nonché alla mancanza di adeguati riscontri, si risolvono in una contestazione in punto di fatto del ragionamento probatorio svolto dal Tribunale del riesame, non consentito in sede di legittimità. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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