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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23608/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 7 DL 4 del 2019 è inammissibile.

Il motivo proposto per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. è inammissibile innanzitutto perché in buona parte eccentrico rispetto al vizio sollevato, ove si osservi che si sostiene una mera condotta colposa della donna, per errore commesso da altri, che attiene come tale al diverso tema dell'elemento psicologico del reato e che, se sussistente, ne escluderebbe la configurabilità.

Rivalutativa è poi l'asserzione - anche essa incidente sul diverso tema della sussistenza o meno del reato - per cui la donna avrebbe comunque egualmente dovuto ottenere il reddito richiesto nonostante la falsa dichiarazione attribuitale.

Inoltre, emerge una motivazione coerente che valorizza plurimi dati inerenti le modalità dell'azione anche susseguenti, ancorchè omissive, in linea con gli indirizzi di legittimità che delineano i confini dell'eventuale applicazione della fattispecie evocata.

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 7 DL 4 del 2019 è inammissibile. Il motivo proposto per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. è inammissibile innanzitutto perché in buona parte eccentrico rispetto al vizio sollevato, ove si osservi che si sostiene una mera condotta colposa della donna, per errore commesso da altri, che attiene come tale al diverso tema dell'elemento psicologico del reato e che, se sussistente, ne escluderebbe la configurabilità. Rivalutativa è poi l'asserzione - anche essa incidente sul diverso tema della sussistenza o meno del reato - per cui la donna avrebbe comunque egualmente dovuto ottenere il reddito richiesto nonostante la falsa dichiarazione attribuitale. Inoltre, emerge una motivazione coerente che valorizza plurimi dati inerenti le modalità dell'azione anche susseguenti, ancorchè omissive, in linea con gli indirizzi di legittimità che delineano i confini dell'eventuale applicazione della fattispecie evocata. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] decis
Sentenza Cassazione n. 23608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris