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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02526/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte del reo e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 novembre 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt.81, comma 1, 110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a), d.lgs 286/98, perché con più violazioni della medesima disposizione di legge ed in concorso tra loro, in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs 286/98, compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di cinque cittadini extracomunitari tra cui diciotto cittadini filippini compiutamente identificati ed indicati nel capo di imputazione; in particolare, gli imputati simulavano l'assunzione dei suddetti cittadini extracomunitari, attivando la procedura di loro regolarizzazione quali lavoratori stagionali presso l'impresa agricola di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], impresa iscritta alla Camera di Commercio di Torino, pur non essendo tale impresa operativa e pur non essendo nelle condizioni reddituali per procedere alle predette assunzioni, facendosi consegnare l'importo di euro duemila per ciascuna persona asseritamente per l'espletamento della pratica. [OSCURATO:PERSONA], tra il settembre 2011 ed il dicembre 2011, con la recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art.99, comma 4, cod. pen. per entrambi.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino — decidendo sugli appelli proposti dagli imputati - ha riconosciuto ad entrambi gli appellanti le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante ed alla recidiva contestate ed ha, quindi, rideterminato la pena inflitta a ciascuno di loro in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 180.000 di multa, rigettando nel resto le impugnazioni con conferma della penale responsabilità in ordine ai fatti contestati.

2. La Corte territoriale, quanto al profilo della responsabilità, ha respinto gli appelli osservando che era stato dimostrato che il Pene aveva presentato le domande di assunzione come lavoratori stagionali per i diciotto cittadini filippini indicati nel capo di imputazione in cambio della somma di euro duemila (formalmente per lo svolgimento della relativa pratica) per ciascun immigrato e che tali somme erano state consegnate, indifferentemente, ad entrambi gli imputati come emerso, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo, poi, all'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98, la Corte territoriale l'ha ritenuta sussistente considerando infondata la tesi difensiva secondo cui tale aggravante ricorrerebbe unicamente nella ipotesi di ingresso 'contestuale' di cinque o più immigrati dato che la norma non prevede tale condizione.3.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.2..

Con il primo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98.

3.3. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3.4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato ad unico motivo con il quale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., viene dedotta la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, nonché il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della sopra richiamata aggravante.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 settembre 2022, ha provveduto al deposito di certificato di morte del suo rappresentato concludendo nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte rileva che l'acquisizione, nelle more, della certificazione attestante l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Beinasco il giorno 25 agosto 2022, determina le condizioni stabilite dall'art. 129 cod. proc. pen. che impongono al giudice l'emissione di una sentenza di proscioglimento dell'imputato, in ogni stato e grado del giudizio, quando si è verificata una causa di estinzione del reato riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 150 e seguenti cod. pen. 1.1.

Tra tali cause è compresa la morte dell'imputato avvenuta prima della condanna, ipotesi disciplinata dall'art. 150 cod. pen., che recita: «La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato».

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 cod. pen. prevale su ogni altra causa di estinzione, qualora (alla stregua della verifica già necessaria nella vigenza del codice di rito previgente: Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227) non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: elementi non emergenti nel caso di specie, attesa anche la fase in cui il processo è pervenuto, lo stadio della regiudicanda e l'ambito circoscritto dei motivi di ricorso.1.2.Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], conseguente alla sua morte, intervenuta il 25 agosto 2022.

2. Passando, quindi, all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si rileva che esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2.1. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).

2.2. Ciò posto, l'impugnazione come sopra proposta dalla Pitarresi risulta assolutamente generica poiché essa non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto, in modo adeguato e non contraddittorio, dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità.

Inoltre, l'imputata con le sue generiche censure relative al vizio di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, giungere ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità.

In ogni caso, la Corte territoriale ha spiegato, in modo congruo e non contraddittorio, che l'aggravante contestata sussiste anche se gli immigrati non erano entrati nel territorio dello Stato tutti nello stesso momento poiché la norma non richiede tale condizione.2.3.

Con riferimento al coinvolgimento della ricorrente è stato dato rilevo, sempre in modo coerente, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva confermato che anche la Pitarresi aveva ricevuto il denaro per tutte le illegittime pratiche riguardanti i cittadini filippini indicati nella imputazione; d'altra parte la stessa imputata non ha dedotto una differente e plausibile ragione per la quale le erano state consegnate le somme dai cittadini extra comunitari in questione.

2.4. Da ultimo deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la prescrizione non è maturata in considerazione della sussistenza dell'aggravante di cui di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98 e della contestata recidiva, circostante ritenute equivalenti rispetto alle attenuanti generiche.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato.

Il ricorso della Pitarresi deve invece essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per morte del reo e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30 novembre 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt.81, comma 1, 110 cod. pen., 12, comma 3 lett. a), d.lgs 286/98, perché con più violazioni della medesima disposizione di legge ed in concorso tra loro, in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs 286/98, compivano atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di più di cinque cittadini extracomunitari tra cui diciotto cittadini filippini compiutamente identificati ed indicati nel capo di imputazione; in particolare, gli imputati simulavano l'assunzione dei suddetti cittadini extracomunitari, attivando la procedura di loro regolarizzazione quali lavoratori stagionali presso l'impresa agricola di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], impresa iscritta alla Camera di Commercio di Torino, pur non essendo tale impresa operativa e pur non essendo nelle condizioni reddituali per procedere alle predette assunzioni, facendosi consegnare l'importo di euro duemila per ciascuna persona asseritamente per l'espletamento della pratica. [OSCURATO:PERSONA], tra il settembre 2011 ed il dicembre 2011, con la recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art.99, comma 4, cod. pen. per entrambi. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino — decidendo sugli appelli proposti dagli imputati - ha riconosciuto ad entrambi gli appellanti le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante ed alla recidiva contestate ed ha, quindi, rideterminato la pena inflitta a ciascuno di loro in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 180.000 di multa, rigettando nel resto le impugnazioni con conferma della penale responsabilità in ordine ai fatti contestati. 2. La Corte territoriale, quanto al profilo della responsabilità, ha respinto gli appelli osservando che era stato dimostrato che il Pene aveva presentato le domande di assunzione come lavoratori stagionali per i diciotto cittadini filippini indicati nel capo di imputazione in cambio della somma di euro duemila (formalmente per lo svolgimento della relativa pratica) per ciascun immigrato e che tali somme erano state consegnate, indifferentemente, ad entrambi gli imputati come emerso, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo, poi, all'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98, la Corte territoriale l'ha ritenuta sussistente considerando infondata la tesi difensiva secondo cui tale aggravante ricorrerebbe unicamente nella ipotesi di ingresso 'contestuale' di cinque o più immigrati dato che la norma non prevede tale condizione.3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.2.. Con il primo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98. 3.3. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione rispetto all'art.133 cod. pen. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato ad unico motivo con il quale, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., viene dedotta la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, nonché il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della sopra richiamata aggravante. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 settembre 2022, ha provveduto al deposito di certificato di morte del suo rappresentato concludendo nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva che l'acquisizione, nelle more, della certificazione attestante l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Beinasco il giorno 25 agosto 2022, determina le condizioni stabilite dall'art. 129 cod. proc. pen. che impongono al giudice l'emissione di una sentenza di proscioglimento dell'imputato, in ogni stato e grado del giudizio, quando si è verificata una causa di estinzione del reato riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 150 e seguenti cod. pen. 1.1. Tra tali cause è compresa la morte dell'imputato avvenuta prima della condanna, ipotesi disciplinata dall'art. 150 cod. pen., che recita: «La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato». La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 cod. pen. prevale su ogni altra causa di estinzione, qualora (alla stregua della verifica già necessaria nella vigenza del codice di rito previgente: Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191227) non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: elementi non emergenti nel caso di specie, attesa anche la fase in cui il processo è pervenuto, lo stadio della regiudicanda e l'ambito circoscritto dei motivi di ricorso.1.2.Ne discende conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], conseguente alla sua morte, intervenuta il 25 agosto 2022. 2. Passando, quindi, all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si rileva che esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.1. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. 5, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. 2, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2. Ciò posto, l'impugnazione come sopra proposta dalla Pitarresi risulta assolutamente generica poiché essa non si confronta in modo specifico con il ragionamento svolto, in modo adeguato e non contraddittorio, dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità. Inoltre, l'imputata con le sue generiche censure relative al vizio di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, giungere ad una differente valutazione del merito che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte territoriale ha spiegato, in modo congruo e non contraddittorio, che l'aggravante contestata sussiste anche se gli immigrati non erano entrati nel territorio dello Stato tutti nello stesso momento poiché la norma non richiede tale condizione.2.3. Con riferimento al coinvolgimento della ricorrente è stato dato rilevo, sempre in modo coerente, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva confermato che anche la Pitarresi aveva ricevuto il denaro per tutte le illegittime pratiche riguardanti i cittadini filippini indicati nella imputazione; d'altra parte la stessa imputata non ha dedotto una differente e plausibile ragione per la quale le erano state consegnate le somme dai cittadini extra comunitari in questione. 2.4. Da ultimo deve rilevarsi che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la prescrizione non è maturata in considerazione della sussistenza dell'aggravante di cui di cui all'art.12, comma 3, lett. a), d.lgs 286/98 e della contestata recidiva, circostante ritenute equivalenti rispetto alle attenuanti generiche. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato. Il ricorso della Pitarresi deve invece essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 02526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris