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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11610/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 luglio 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del difensore soltanto a titolo di autentica della firma (con la dizione tv.p.a.', cioè visto per autentica); Considerato, inoltre, che l'impugnazione risulta comunque generica in quanto essa non si confronta in modo specifico, al fine di confutarle, con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato av2Ao alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 luglio 2022 e che sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato, infatti, che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del difensore soltanto a titolo di autentica della firma (con la dizione tv.p.a.', cioè visto per autentica); Considerato, inoltre, che l'impugnazione risulta comunque generica in quanto essa non si confronta in modo specifico, al fine di confutarle, con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 11610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris