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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2015

Cassazione n. 17351/2026

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d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato iil 2 maggio 2024 nei confronti diChunsheng Jin, in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, comma12-bis, lett. a) d.lgs.286 del 1998;Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla determinazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul puntodel giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al numero dei cittadini extra unitariprivi di permesso di soggiorno impiegati, al comportamento processuale tenuto e al fatto chesono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che la pena base si discosta disolo quattro mesi dal minimo edittale previsto dalla norma, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione dellapena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condottacollaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede(Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato iil 2 maggio 2024 nei confronti diChunsheng Jin, in relazione al reato di cui all’art. 22, comma 12, comma12-bis, lett. a) d.lgs.286 del 1998;Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla determinazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul puntodel giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al numero dei cittadini extra unitariprivi di permesso di soggiorno impiegati, al comportamento processuale tenuto e al fatto chesono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e che la pena base si discosta disolo quattro mesi dal minimo edittale previsto dalla norma, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione dellapena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condottacollaborativa tenuta, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede(Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17351/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris