Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 12441/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa in data 15.2.2017 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Premesso che la Corte d'appello ha giudicato in sede di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Quinta Sezione della Corte di cassazione, della precedente sentenza di secondo grado emessa il 21.2.2020 da altra sezione della medesima Corte territoriale; Evidenziato, in particolare, che la sentenza rescindente riguardava il trattamento sanzionatorio e aveva ritenuto illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui, applicando la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, aveva desunto la spiccata capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] dall'avere egli commesso il fatto mentre era ristretto agli arresti domiciliari in relazione a fatti per i quali non era intervenuta sentenza di condanna definitiva; Considerato che nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha motivato la decisione di applicare la pena detentiva, richiamando i precedenti penali dell'imputato, la gravità del fatto (ovvero, diffamazione dei Carabinieri a mezzo Facebook, con la conseguenza della maggiore diffusione delle espressioni offensive) e la circostanza che il fatto era stato commesso in violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contrasta la decisione con argomentazioni generiche, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'applicazione della pena detentiva, laddove invece è da ritenersi che la Corte d'appello abbia, in modo nient'affatto apparente, indicato adeguatamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, nell'esercizio del suo inalterato potere di valutare nuovamente tutti i dati di fatto in sede di rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il,P?sideìJe (Fràk lo [OSCURATO:PERSONA] c- e .--- 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa in data 15.2.2017 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; Premesso che la Corte d'appello ha giudicato in sede di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Quinta Sezione della Corte di cassazione, della precedente sentenza di secondo grado emessa il 21.2.2020 da altra sezione della medesima Corte territoriale; Evidenziato, in particolare, che la sentenza rescindente riguardava il trattamento sanzionatorio e aveva ritenuto illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui, applicando la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, aveva desunto la spiccata capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] dall'avere egli commesso il fatto mentre era ristretto agli arresti domiciliari in relazione a fatti per i quali non era intervenuta sentenza di condanna definitiva; Considerato che nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha motivato la decisione di applicare la pena detentiva, richiamando i precedenti penali dell'imputato, la gravità del fatto (ovvero, diffamazione dei Carabinieri a mezzo Facebook, con la conseguenza della maggiore diffusione delle espressioni offensive) e la circostanza che il fatto era stato commesso in violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contrasta la decisione con argomentazioni generiche, lamentando la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'applicazione della pena detentiva, laddove invece è da ritenersi che la Corte d'appello abbia, in modo nient'affatto apparente, indicato adeguatamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado, nell'esercizio del suo inalterato potere di valutare nuovamente tutti i dati di fatto in sede di rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il,P?sideìJe (Fràk lo [OSCURATO:PERSONA] c- e .--- 3
Sentenza Cassazione n. 12441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris