CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 21058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 11 agosto 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 6 luglio 2021 aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del reato di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 esclusa l'aggravante di cui ali' art. 416 bis.l. c.p. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonché alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata.Deduce che il tribunale non aveva esaminato gli specifici elementi allegati dalla difesa, omettendo in particolare di valutare la possibilità della concessione degli arresti domiciliari da eseguire presso l'abitazione della madre nel comune di Brancaleone e, quindi, in un contesto territoriale diverso e sufficientemente distante dai fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni appresso specificate 2. Va premesso che nel caso in esameiconne evidenziato dai giudici di meritoitrattandosi di ipotesi delittuosa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, trova applicazione l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall' art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, che prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino che non sussistono esigenze cautelari che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatti e con altre misure". Ne discende che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire per i reati non coperti da presunzione assoluta un elemento specifico dal quale desumere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con altre misure. (Sez. 3, Sentenza n. 27439 del 01/04/2014 Cc. (dep. 24/06/2014) Rv. 259723 - 01 Nella fattispecie in esame, il Tribunale cautelare, muovendo dai detti principi si è confrontato con gli elementi addotti dalla difesa, volti a superare l'indicata presunzione, logicamente osservando che misure meno afflittive non potevano valere quale forma di contenimento tenuto conto della pericolosità manifestata dall' indagato e del contesto criminoso in cui lo stesso ha operato (vedi f. 23) A fronte di una motivazione adeguata e logica, la difesa dell'indagato nel ricorso in questione si è sostanzialmente limitatg a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la sussistenza di esigenze cautelari e la adeguatezza delle misura carceraria senza addurre, tuttavia, elementi decisivi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co-l-ter disp.-att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, in data 15 Marzo 2022 iere Estensore Il