CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35549/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Zdato avviso alle partfi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 è inammissibile in quanto proposto con atto seguito da rituale rinuncia all'impugnazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro nIJO in favore della Cassa delle ammende) i >1 --,- \" i r Z. t r, é •-• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 31(105),00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente