CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1986
Cassazione n. 14164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1986 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO dì [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dell'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato in punto di diritto. Difetti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio per cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343; Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153). Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è pure manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito motivazione basata sul dato della reiterazione della condotta, posta alla base della oggettiva gravità del fatto ascritto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.Mét\I 17 AP 6 tlfufizonw,., [OSCURATO:PERSONA] 2