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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49563/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2010, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio ascritto al capo a) e, assorbita l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reati in materia di armi di cui al capo b).

Ha altresì condannato l'imputato _al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge.

2. Il 7 aprile 1992, in località Santoianni, nel comune di Falciano del Massico (Caserta) è stata rinvenuta l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] GTI con all'interno il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una vicina cava di pietra.

Sul posto sono stati trovati anche 11 bossoli cal. 9x21, 2 ogive e 4 bossoli cal.

12. Nello stesso giorno è stata rinvenuta altra autovettura bruciata in Nocelletto di Carinola con all'interno parti di fucile.

All'esito della consulenza autoptica è stato accertato che Fontana era stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco provenienti da armi diverse.

Le fonti probatorie a carico dell'imputato si sono sostanziate nelle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pur ritenute intrinsecamente attendibili dalla Corte di assise di primo grado, sono state giudicate inidonee a fornire la prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio.

Identico esito assolutorio ha avuto il giudizio davanti alla stessa Corte di assise a carico degli esecutori materiali.

La sentenza impugnata ha dato atto delle valutazioni compiute dal giudice di primo grado, del contenuto dell'atto di impugnazione e dello svolgimento del dibattimento di appello, nel corso del quale è stata disposta l'escussione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avere dato atto dell'assegnazione del processo alla Sezione nel settembre 2020, nonostante fosse pervenuto in Corte di assise di appello il 2 settembre 2010, la Corte ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di pervenire ad un giudizio opposto rispetto a quello della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La Corte ha richiamato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 13#aprile 2002 (confermata in appello) con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Nella motivazione sono stati trascritti ampi stralci degli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del 2 dicembre 1999, riportati nella predetta sentenza.

In particolare, il primo ha indicato l'omicidio di Fontana, cognato di tale [OSCURATO:PERSONA], nipote, a sua volta, di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di quelli ascrivibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA] - Ligato - Papa.

La Corte ha elencato i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] segnalati nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata affermata la credibilità del collaboratore.

La sentenza impugnata ha inoltre richiamato quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2003 con la quale sono stati assolti, per non aver commesso il fatto, i soggetti indicati quali organizzatori ed esecutori dell'omicidio Fontana.

Anche in quel processo è stato escusso [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni sono state riassunte nella sentenza oggetto di ricorso con specifico riguardo all'inquadramento dell'omicidio Fontana nel contesto dello scontro tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello dei casalesi facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

In quella sede [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto l'ordine di uccidere Fontana, fra gli altri, dall'imputato che, qualche giorno dopo il fatto, lo aveva convocato a Casal di Principe per rimproverarlo della circostanza che dell'omicidio era venuto a conoscenza [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli anche spiegazioni in ordine ai motivi per i quali non aveva eseguito l'omicidio personalmente.

2.2. I giudici di appello hanno riportato le dichiarazioni rese, nel presente processo, da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 23 dicembre 2009 e, in sede di controesanne, a quella del 17 febbraio 2010.

Il collaboratore, in sintesi, ha confermato i rapporti tra Fontana e Salzillo; ha affermato la partecipazione dell'imputato alla fase deliberativa dell'omicidio, ricordando anche l'episodio del rimprovero successivo all'azione omicidiaria e descrivendo i rapporti con i casalesi. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari circa i rapporti tra Fontana e Salzillo ed il movente dell'omicidio (riferito proprio ai contrasti tra casalesi e Salzillo).

Inoltre, ha descritto un incontro avvenuto con alcuni esponenti dei casalesi dopo l'arresto dell'imputato; i suoi interlocutori gli avevano chiesto chi gli avesse parlato dell'omicidio Fontana e lui, benchè avesse appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la circostanza.

In ordine a quanto dichiarato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, la Corte ha messo in rilievo come [OSCURATO:PERSONA] abbia ribadito la vicinanza di Fontana a Salzillo e, quindi, a Bardellino, con il quale [OSCURATO:PERSONA] (che aveva preso la decisione dell'omicidio) era in contrasto.

Il collaboratore ha indicato gli esecutori materiali ribadendo di avere ricevuto l'incarico di uccidere Fontana proprio dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'omicidio è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cui partecipazione egli si era lamentato con lo stesso [OSCURATO:PERSONA],i cui sodali, in seguito, avevano accusato Puoti di avere rivelato i particolari dell'omicidio contravvenendo, così, alle regole dell'organizzazione.

2.3. Dall'insieme del compendio dichiarativo, così come descritto, i giudici di appello hanno desunto gli elementi per pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

In merito all'attendibilità intrinseca dei due collaboratori ha evidenziato il loro inserimento nel contesto associativo mafioso e l'avere gli stessi riportato plurime condanne per gravi reati con l'attenuante della collaborazione.

Con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato la circostanza che egli ha confessato la propria partecipazione all'omicidio senza che a suo carico fossero stati acquisiti elementi di alcun genere.

Le sue dichiarazioni sono state ritenute circostanziate anche nell'indicazione delle modalità e dei partecipi (fra i quali Puoti e Pellegrino indicati sin dalle indagini), e le discrasie hanno avuto riguardo solo ad aspetti marginali.

Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, ritenuto di scarsa utilità relativamente alla fase esecutiva anche se è stato considerato idoneo a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ruolo di mandante dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in termini costanti nel tempo, nel corso dei diversi giudizi e nelle indagini, di avere ricevuto l'incarico di uccidere Fontana, fra gli altri, dall'imputato.

A tale proposito, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito della convocazione, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], solo a seguito di contestazione del Pubblico ministero, è stata ritenuta tale da non minare la credibilità del dichiarante che, ancora prima della contestazione, aveva collegato l'omicidio alla parentela con Salzillo.

Legame che doveva ritenersi idoneo a legare l'avvenimento anche ai rapporti con i casalesi, oltre che alla condivisione della decisione di procedere all'eliminazione di Fontana da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Risolta positivamente la questione della credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], la Corte napoletana ha individuato un elemento di collegamento tra le dichiarazioni dei due collaboratori nella circostanza, riferita da [OSCURATO:PERSONA], della convocazione, qualche giorno dopo l'omicidio, presso lo [OSCURATO:PERSONA] che si era lamentato del fatto che persone diverse dagli organizzatori e dagli esecutori erano venute a conoscenza di particolari dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del giorno dell'omicidio Fontana, che lo stesso Puoti vi aveva preso parte insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e che la decisione «veniva da Casale». [OSCURATO:PERSONA] si era quindi recato da [OSCURATO:PERSONA] segnalandogli che proprio lui lo aveva incaricato di uccidere i fratelli Pellegrino che, invece, aveva incaricato di compiere omicidi.

A questo punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che ci avrebbe pensato lui; da tale atteggiamento [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere Fontana.

I giudici di appello hanno ritenuto di valorizzare sia la circostanza dell'essersi [OSCURATO:PERSONA] immediatamente recato da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere chiarimenti, sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], appreso dalle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], che era noto il suo ruolo nella vicenda, aveva convocato [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsene.

In senso favorevole alla tesi accusatoria, secondo la Corte, deporrebbe anche l'episodio narrato da [OSCURATO:PERSONA] circa la sua convocazione, una volta arrestato l'imputato, presso i vertici del gruppo del casalesi per riferire notizie circa il fatto che fosse stato proprio Puoti a rivelare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza è stata ritenuta indicativa del coinvolgimento del gruppo (e quindi del suo vertice) nella deliberazione dell'omicidio.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen, in relazione alla ritenuta responsabilità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in materia di prova individualizzante, nonché violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione stante la violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata della sentenza di appello.

Il ricorrente ha premesso che, nel caso di specie, pur avendo il giudice di appello proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'adempimento istruttorio sarebbe stato solo formalmente assolto, atteso che, nella sostanza, il convincimento della Corte napoletana si è fondato sulla base di verbali di prova riportati in sentenza nei confronti di correi giudicati con le forme del rito abbreviato.

Conseguentemente era stato violato il principio del contradittorio e dell'oralità del processo penale.

A fronte della compiuta motivazione della sentenza di primo grado e delle riportate discrasie tra le fonti dichiarative, la Corte di assise di appello, ha motivato la condanna attingendo alle prove formate in altri procedimenti e liquidando la sentenza della Corte di assise come "illogica ed insensata".

Le discrasie segnalate dal giudice di primo grado con riguardo alle dichiarazioni dei due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tutt'altro che marginali ed avevano riguardato il delitto complessivamente considerato, così che non aveva senso la distinzione tra il segmento narrativo riferito agli esecutori e quello riferito ai mandanti, pure operata dai giudici di appello.

Per sostenere la tesi della costanza narrativa del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di appello ha utilizzato dichiarazioni riportate nella sentenza resa all'esito di rito abbreviato nei confronti di alcuni degli esecutori dell'omicidio Fontana.

In ogni caso, pur a fronte di discrasie tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle contenute nei predetti verbali, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali le seconde avrebbero dovuto ritenersi maggiormente affidabili.

Nella seconda parte del motivo di censura, il ricorrente ha contestato il criterio utilizzato dai giudici di merito per ritenere riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale mai ha spiegato come e quando fosse venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato mandante dell'omicidio.

Generico e non individualizzante doveva ritenersi il passaggio della dichiarazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso da Ulderico che l'ordine di procedere con l'omicidio era partito da Casale.

In ogni caso, il nucleo centrale della dichiarazione riscontrante resa da [OSCURATO:PERSONA] era stata il frutto di una deduzione personale del collaboratore.

Priva di tale valore anche la descrizione della convocazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (omonimo dell'imputato) dopo l'omicidio Fontana, trattandosi di circostanza priva di significato individualizzante verso l'imputato.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. L'impugnazione proposta dal ricorrente si muove, dichiaratamente, lungo direttici eterogenee sostanziandosi, da un lato, in una censura avente ad oggetto la violazione di legge contestata sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen., dall'altra nella deduzione di un vizio di motivazione ritenuta «palesemente illogica ed assertiva», oltre che carente sotto il profilo della sua adeguatezza non avendo natura, così detta, rafforzata a fronte di quella sviluppata dal giudice di primo grado.

2.1. Pur essendo stato il motivo di ricorso sviluppato in termini cumulativi e sovrapposti, è possibile analizzare partitamente le singole censure per come ora enucleate.

La contestata violazione di legge è stata articolata secondo uno schema non consentito.

A tale proposito, va richiamato il principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Si tratta di affermazione coerente anche con quanto sostenuto da Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518,con la quale è stato ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità».

Il vizio asseritamente derivante dalla mancata osservanza dei principi in tema di valutazione della prova dichiarativa, con specifico riguardo alla eccepita valorizzazione di materiale non utilizzabile (verbali di prova di procedimenti diversi da quello esitato nella sentenza impugnata) e alla individuazione del reciproco riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è suscettibile di essere fatto valere ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2.

Il primo dei predetti vizi, peraltro, nel caso di specie parrebbe essere articolato secondo uno schema assimilabile a quello della inutilizzabilità di elementi istruttori a carico dell'imputato, ovvero della loro illegittima confluenza nel materiale posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la prima parte del motivo di ricorso compie espresso riferimento a «verbali di interrogatorio dei chiamati in correità contenuti nelle sentenze conclusesi - nei confronti dei correi - con il giudizio abbreviato».

Assume, in particolare, il ricorrente che di tali verbali si sia fatto uso per giustificare il ribaltamento del giudizio di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, a tale proposito, riporta espressamente un passaggio della motivazione (pag. 26 della sentenza impugnata) nel quale si farebbe espresso, e non consentito, riferimento ad un verbale del 23 dicembre 2009 («ossia dell'interrogatorio riportato nel corpo della sentenza del giudizio abbreviato»).

In seguito si compie ulteriore riferimento ad un, non meglio identificato, «interrogatorio nella fase delle indagini preliminari», che sarebbe stato utilizzato per affermare la costanza narrativa di [OSCURATO:PERSONA] in punto di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio Fontana.

Il ricorrente conclude, sul punto, sostenendo che «il Giudice territoriale si attesta sui verbali di interrogatorio riportati nelle sentenze conclusesi con il giudizio abbreviato, e non sulle emergenze dibatimentali» (fogli 2/3 del ricorso).

Oltre che per i motivi indicati, la censura è inammissibile anche per altre ragioni.

In primo luogo essa è priva del requisito di specificità.

Sul punto deve essere richiamato il principio generale per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).

Deve, anche in questa sede, essere ribadito che, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).

Nel caso di specie è sufficiente osservare come il ricorrente non abbia, da un lato indicato analiticamente quali siano i «verbali dei chiamati in correità» illegittimamente utilizzati, quale il loro specifico peso dimostrativo rispetto ai fatti rilevanti, per quale ragione l'utilizzazione di tali (non meglio identificati) verbali abbia assunto un significato determinante ai fini della decisione della Corte di assise di appello di Napoli.

Tanto più che la credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di una valutazione complessiva ed analitica, nei termini indicati a pag. 28 che non si fondano solo sulla sua costanza narrativa (unico aspetto attinto, invece, dalle censure contenute nel ricorso).

Peraltro, la relativa indicazione (formulata nei termini generici già segnalati) sconta evidenti imprecisioni laddove, per esempio, segnala il verbale del 23 dicembre 2009 come quello riportato «nel corpo della sentenza del giudizi.. abbreviato», mentre si tratta del verbale relativo all'escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel corso del presente procedimento davanti alla Corte di assise di primo grado (escussione, avvenuta, appunto, proprio in quella data).

Le precedenti sentenze richiamate sono quella emessa il 13 aprile 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e il 18 luglio 2003 dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA].

Il verbale del 23 dicembre 2009 non poteva certamente essere preesistente alle predette sentenze.

2.3. Articolato in termini puramente avversativi risulta, inoltre, il profilo di censura riferito al reciproco riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ruolo di mandante svolto da [OSCURATO:PERSONA].

Risolta positivamente la questione della credibilità soggettiva dei due collaboratori, la Corte napoletana ha ritenuto riscontrata l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe conferito il mandato di uccidere Fontana e che l'operazione era ricollegata alla parentela della vittima con tale [OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA] appartenente ad un gruppo avversario ai casalesi di [OSCURATO:PERSONA].

L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante dell'omicidio è stata ritenuta confermata dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle rimostranze dello stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa l'identità delle persone incaricate della esecuzione dell'omicidio.

Non solo, ma la convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed il rammarico mostrato dall'imputato per la divulgazione della notizia riferita alla sua partecipazione alla deliberazione dell'omicidio Fontana è stata intesa quale elemento confermativo della chiamata in correità.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 30 - 32) non presenta alcun profilo di palese illogicità o di evidente carenza.

Va ribadito che,«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, condivisibilmente chiarito che,«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

La valutazione circa l'idoenità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a riscontrare quelle dell'altro collaboratore non è stata frutto di una valorizzazione di mere «impressioni», «sensazioni» o «personali deduzioni» del dichiarante, quanto, piuttosto, di ciò che egli ha obiettivamente constatato e del riferito comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quando gli è stato chiesto perché egli avesse dato l'incarico di eseguite l'omicidio a persone che egli stesso aveva intenzione di eliminare.

Il dato obiettivo riferito da [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre, collegato a quanto avvenuto dopo il suo incontro (il giorno stesso dell'omicidio Fontana) e, segnatamente, alla convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Nella prospettiva della Corte di merito, il riscontro si manifesta in una duplice articolazione: dal lato di [OSCURATO:PERSONA] e da quello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (in questo secondo caso a seguito dell'interrogativo posto all'imputato dall'altro collaboratore).

In tale logica e lineare ricostruzione non è dato ravvisare i vizi denunciati in quanto i giudici di merito si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte secondo cui «le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile» (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741).

2.4. Inammissibile anche la censura riferita alla mancanza di adeguata «motivazione rafforzata» rispetto a quella adottata dal primo giudice.

In primo luogo, si segnala che alla mera enunciazione del vizio nella rubrica del motivo di ricorso non è seguita la sua adeguata illustrazione nella parte argomentativa dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Si evoca la «motivazione rafforzata», ma la censura si articola secondo lo schema della illogicità o insufficienza motivazionale, senza segnalare specificamente in quali punti e su quali profili sarebbe mancato il confronto tra la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado, risolvendosi la connotazione «non rafforzata» della motivazione in una carenza illustrativa dei criteri alternativi di valutazione della prova adottati nel secondo grado di giudizio.

In ogni caso, la sentenza di appello, a prescindere dalla circostanza che ha tenuto conto della prova rinnovata ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è posta in costante confronto con quella di primo grado spiegando per quali ragioni ha dissentito dal giudizio di inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dalla valutazione operata con riferimento al «riscontro» costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

E' costante l'affermazione per cui, «in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).Nel caso di specie, la Corte ha costantemente richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, prendendo specifica posizione sulla stessa e indicando le ragioni per le quali ha inteso dissentire dalle relative argomentazioni.

Si vedano, a tale proposito, le pagg. 23 (in termini generali), 24 (sulle ragioni per cui alcune inesattezze delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute «marginali» e sulla puntuale analisi di alcuni passaggi delle relative dichiarazioni), 26 (sulla costanza narrativa di [OSCURATO:PERSONA]), 28 (sulla inesistenza dei contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movente), 29 e 31 (sulla illogicità della esclusione della natura di riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte napoletana si è, quindi, attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti- al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2010, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio ascritto al capo a) e, assorbita l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. in quella di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo dichiarando non doversi procedere per prescrizione in relazione ai reati in materia di armi di cui al capo b). Ha altresì condannato l'imputato _al pagamento delle spese processuali ed alle pene accessorie di legge. 2. Il 7 aprile 1992, in località Santoianni, nel comune di Falciano del Massico (Caserta) è stata rinvenuta l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] GTI con all'interno il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una vicina cava di pietra. Sul posto sono stati trovati anche 11 bossoli cal. 9x21, 2 ogive e 4 bossoli cal. 12. Nello stesso giorno è stata rinvenuta altra autovettura bruciata in Nocelletto di Carinola con all'interno parti di fucile. All'esito della consulenza autoptica è stato accertato che Fontana era stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco provenienti da armi diverse. Le fonti probatorie a carico dell'imputato si sono sostanziate nelle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pur ritenute intrinsecamente attendibili dalla Corte di assise di primo grado, sono state giudicate inidonee a fornire la prova della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio. Identico esito assolutorio ha avuto il giudizio davanti alla stessa Corte di assise a carico degli esecutori materiali. La sentenza impugnata ha dato atto delle valutazioni compiute dal giudice di primo grado, del contenuto dell'atto di impugnazione e dello svolgimento del dibattimento di appello, nel corso del quale è stata disposta l'escussione, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avere dato atto dell'assegnazione del processo alla Sezione nel settembre 2020, nonostante fosse pervenuto in Corte di assise di appello il 2 settembre 2010, la Corte ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di pervenire ad un giudizio opposto rispetto a quello della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La Corte ha richiamato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 13#aprile 2002 (confermata in appello) con la quale è stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Nella motivazione sono stati trascritti ampi stralci degli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi del 2 dicembre 1999, riportati nella predetta sentenza. In particolare, il primo ha indicato l'omicidio di Fontana, cognato di tale [OSCURATO:PERSONA], nipote, a sua volta, di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di quelli ascrivibili al gruppo [OSCURATO:PERSONA] - Ligato - Papa. La Corte ha elencato i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] segnalati nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale è stata affermata la credibilità del collaboratore. La sentenza impugnata ha inoltre richiamato quella emessa dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2003 con la quale sono stati assolti, per non aver commesso il fatto, i soggetti indicati quali organizzatori ed esecutori dell'omicidio Fontana. Anche in quel processo è stato escusso [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni sono state riassunte nella sentenza oggetto di ricorso con specifico riguardo all'inquadramento dell'omicidio Fontana nel contesto dello scontro tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello dei casalesi facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. In quella sede [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere ricevuto l'ordine di uccidere Fontana, fra gli altri, dall'imputato che, qualche giorno dopo il fatto, lo aveva convocato a Casal di Principe per rimproverarlo della circostanza che dell'omicidio era venuto a conoscenza [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli anche spiegazioni in ordine ai motivi per i quali non aveva eseguito l'omicidio personalmente. 2.2. I giudici di appello hanno riportato le dichiarazioni rese, nel presente processo, da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 23 dicembre 2009 e, in sede di controesanne, a quella del 17 febbraio 2010. Il collaboratore, in sintesi, ha confermato i rapporti tra Fontana e Salzillo; ha affermato la partecipazione dell'imputato alla fase deliberativa dell'omicidio, ricordando anche l'episodio del rimprovero successivo all'azione omicidiaria e descrivendo i rapporti con i casalesi. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari circa i rapporti tra Fontana e Salzillo ed il movente dell'omicidio (riferito proprio ai contrasti tra casalesi e Salzillo). Inoltre, ha descritto un incontro avvenuto con alcuni esponenti dei casalesi dopo l'arresto dell'imputato; i suoi interlocutori gli avevano chiesto chi gli avesse parlato dell'omicidio Fontana e lui, benchè avesse appreso le notizie da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva negato la circostanza. In ordine a quanto dichiarato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, la Corte ha messo in rilievo come [OSCURATO:PERSONA] abbia ribadito la vicinanza di Fontana a Salzillo e, quindi, a Bardellino, con il quale [OSCURATO:PERSONA] (che aveva preso la decisione dell'omicidio) era in contrasto. Il collaboratore ha indicato gli esecutori materiali ribadendo di avere ricevuto l'incarico di uccidere Fontana proprio dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'omicidio è stato commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della cui partecipazione egli si era lamentato con lo stesso [OSCURATO:PERSONA],i cui sodali, in seguito, avevano accusato Puoti di avere rivelato i particolari dell'omicidio contravvenendo, così, alle regole dell'organizzazione. 2.3. Dall'insieme del compendio dichiarativo, così come descritto, i giudici di appello hanno desunto gli elementi per pervenire all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. In merito all'attendibilità intrinseca dei due collaboratori ha evidenziato il loro inserimento nel contesto associativo mafioso e l'avere gli stessi riportato plurime condanne per gravi reati con l'attenuante della collaborazione. Con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha sottolineato la circostanza che egli ha confessato la propria partecipazione all'omicidio senza che a suo carico fossero stati acquisiti elementi di alcun genere. Le sue dichiarazioni sono state ritenute circostanziate anche nell'indicazione delle modalità e dei partecipi (fra i quali Puoti e Pellegrino indicati sin dalle indagini), e le discrasie hanno avuto riguardo solo ad aspetti marginali. Il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, ritenuto di scarsa utilità relativamente alla fase esecutiva anche se è stato considerato idoneo a riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ruolo di mandante dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in termini costanti nel tempo, nel corso dei diversi giudizi e nelle indagini, di avere ricevuto l'incarico di uccidere Fontana, fra gli altri, dall'imputato. A tale proposito, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito della convocazione, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], solo a seguito di contestazione del Pubblico ministero, è stata ritenuta tale da non minare la credibilità del dichiarante che, ancora prima della contestazione, aveva collegato l'omicidio alla parentela con Salzillo. Legame che doveva ritenersi idoneo a legare l'avvenimento anche ai rapporti con i casalesi, oltre che alla condivisione della decisione di procedere all'eliminazione di Fontana da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Risolta positivamente la questione della credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], la Corte napoletana ha individuato un elemento di collegamento tra le dichiarazioni dei due collaboratori nella circostanza, riferita da [OSCURATO:PERSONA], della convocazione, qualche giorno dopo l'omicidio, presso lo [OSCURATO:PERSONA] che si era lamentato del fatto che persone diverse dagli organizzatori e dagli esecutori erano venute a conoscenza di particolari dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti dichiarato di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del giorno dell'omicidio Fontana, che lo stesso Puoti vi aveva preso parte insieme ad [OSCURATO:PERSONA] e che la decisione «veniva da Casale». [OSCURATO:PERSONA] si era quindi recato da [OSCURATO:PERSONA] segnalandogli che proprio lui lo aveva incaricato di uccidere i fratelli Pellegrino che, invece, aveva incaricato di compiere omicidi. A questo punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che ci avrebbe pensato lui; da tale atteggiamento [OSCURATO:PERSONA] aveva desunto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla decisione di uccidere Fontana. I giudici di appello hanno ritenuto di valorizzare sia la circostanza dell'essersi [OSCURATO:PERSONA] immediatamente recato da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere chiarimenti, sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], appreso dalle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], che era noto il suo ruolo nella vicenda, aveva convocato [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsene. In senso favorevole alla tesi accusatoria, secondo la Corte, deporrebbe anche l'episodio narrato da [OSCURATO:PERSONA] circa la sua convocazione, una volta arrestato l'imputato, presso i vertici del gruppo del casalesi per riferire notizie circa il fatto che fosse stato proprio Puoti a rivelare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza è stata ritenuta indicativa del coinvolgimento del gruppo (e quindi del suo vertice) nella deliberazione dell'omicidio. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen, in relazione alla ritenuta responsabilità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in materia di prova individualizzante, nonché violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione stante la violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata della sentenza di appello. Il ricorrente ha premesso che, nel caso di specie, pur avendo il giudice di appello proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'adempimento istruttorio sarebbe stato solo formalmente assolto, atteso che, nella sostanza, il convincimento della Corte napoletana si è fondato sulla base di verbali di prova riportati in sentenza nei confronti di correi giudicati con le forme del rito abbreviato. Conseguentemente era stato violato il principio del contradittorio e dell'oralità del processo penale. A fronte della compiuta motivazione della sentenza di primo grado e delle riportate discrasie tra le fonti dichiarative, la Corte di assise di appello, ha motivato la condanna attingendo alle prove formate in altri procedimenti e liquidando la sentenza della Corte di assise come "illogica ed insensata". Le discrasie segnalate dal giudice di primo grado con riguardo alle dichiarazioni dei due collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tutt'altro che marginali ed avevano riguardato il delitto complessivamente considerato, così che non aveva senso la distinzione tra il segmento narrativo riferito agli esecutori e quello riferito ai mandanti, pure operata dai giudici di appello. Per sostenere la tesi della costanza narrativa del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di appello ha utilizzato dichiarazioni riportate nella sentenza resa all'esito di rito abbreviato nei confronti di alcuni degli esecutori dell'omicidio Fontana. In ogni caso, pur a fronte di discrasie tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle contenute nei predetti verbali, la Corte di merito avrebbe dovuto motivare sulle ragioni per le quali le seconde avrebbero dovuto ritenersi maggiormente affidabili. Nella seconda parte del motivo di censura, il ricorrente ha contestato il criterio utilizzato dai giudici di merito per ritenere riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] da quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale mai ha spiegato come e quando fosse venuto a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato mandante dell'omicidio. Generico e non individualizzante doveva ritenersi il passaggio della dichiarazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso da Ulderico che l'ordine di procedere con l'omicidio era partito da Casale. In ogni caso, il nucleo centrale della dichiarazione riscontrante resa da [OSCURATO:PERSONA] era stata il frutto di una deduzione personale del collaboratore. Priva di tale valore anche la descrizione della convocazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (omonimo dell'imputato) dopo l'omicidio Fontana, trattandosi di circostanza priva di significato individualizzante verso l'imputato. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. L'impugnazione proposta dal ricorrente si muove, dichiaratamente, lungo direttici eterogenee sostanziandosi, da un lato, in una censura avente ad oggetto la violazione di legge contestata sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen., dall'altra nella deduzione di un vizio di motivazione ritenuta «palesemente illogica ed assertiva», oltre che carente sotto il profilo della sua adeguatezza non avendo natura, così detta, rafforzata a fronte di quella sviluppata dal giudice di primo grado. 2.1. Pur essendo stato il motivo di ricorso sviluppato in termini cumulativi e sovrapposti, è possibile analizzare partitamente le singole censure per come ora enucleate. La contestata violazione di legge è stata articolata secondo uno schema non consentito. A tale proposito, va richiamato il principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Si tratta di affermazione coerente anche con quanto sostenuto da Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518,con la quale è stato ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità». Il vizio asseritamente derivante dalla mancata osservanza dei principi in tema di valutazione della prova dichiarativa, con specifico riguardo alla eccepita valorizzazione di materiale non utilizzabile (verbali di prova di procedimenti diversi da quello esitato nella sentenza impugnata) e alla individuazione del reciproco riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è suscettibile di essere fatto valere ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Il primo dei predetti vizi, peraltro, nel caso di specie parrebbe essere articolato secondo uno schema assimilabile a quello della inutilizzabilità di elementi istruttori a carico dell'imputato, ovvero della loro illegittima confluenza nel materiale posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la prima parte del motivo di ricorso compie espresso riferimento a «verbali di interrogatorio dei chiamati in correità contenuti nelle sentenze conclusesi - nei confronti dei correi - con il giudizio abbreviato». Assume, in particolare, il ricorrente che di tali verbali si sia fatto uso per giustificare il ribaltamento del giudizio di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e, a tale proposito, riporta espressamente un passaggio della motivazione (pag. 26 della sentenza impugnata) nel quale si farebbe espresso, e non consentito, riferimento ad un verbale del 23 dicembre 2009 («ossia dell'interrogatorio riportato nel corpo della sentenza del giudizio abbreviato»). In seguito si compie ulteriore riferimento ad un, non meglio identificato, «interrogatorio nella fase delle indagini preliminari», che sarebbe stato utilizzato per affermare la costanza narrativa di [OSCURATO:PERSONA] in punto di individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'omicidio Fontana. Il ricorrente conclude, sul punto, sostenendo che «il Giudice territoriale si attesta sui verbali di interrogatorio riportati nelle sentenze conclusesi con il giudizio abbreviato, e non sulle emergenze dibatimentali» (fogli 2/3 del ricorso). Oltre che per i motivi indicati, la censura è inammissibile anche per altre ragioni. In primo luogo essa è priva del requisito di specificità. Sul punto deve essere richiamato il principio generale per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Deve, anche in questa sede, essere ribadito che, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). Nel caso di specie è sufficiente osservare come il ricorrente non abbia, da un lato indicato analiticamente quali siano i «verbali dei chiamati in correità» illegittimamente utilizzati, quale il loro specifico peso dimostrativo rispetto ai fatti rilevanti, per quale ragione l'utilizzazione di tali (non meglio identificati) verbali abbia assunto un significato determinante ai fini della decisione della Corte di assise di appello di Napoli. Tanto più che la credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di una valutazione complessiva ed analitica, nei termini indicati a pag. 28 che non si fondano solo sulla sua costanza narrativa (unico aspetto attinto, invece, dalle censure contenute nel ricorso). Peraltro, la relativa indicazione (formulata nei termini generici già segnalati) sconta evidenti imprecisioni laddove, per esempio, segnala il verbale del 23 dicembre 2009 come quello riportato «nel corpo della sentenza del giudizi.. abbreviato», mentre si tratta del verbale relativo all'escussione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nel corso del presente procedimento davanti alla Corte di assise di primo grado (escussione, avvenuta, appunto, proprio in quella data). Le precedenti sentenze richiamate sono quella emessa il 13 aprile 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e il 18 luglio 2003 dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA]. Il verbale del 23 dicembre 2009 non poteva certamente essere preesistente alle predette sentenze. 2.3. Articolato in termini puramente avversativi risulta, inoltre, il profilo di censura riferito al reciproco riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al ruolo di mandante svolto da [OSCURATO:PERSONA]. Risolta positivamente la questione della credibilità soggettiva dei due collaboratori, la Corte napoletana ha ritenuto riscontrata l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe conferito il mandato di uccidere Fontana e che l'operazione era ricollegata alla parentela della vittima con tale [OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA] appartenente ad un gruppo avversario ai casalesi di [OSCURATO:PERSONA]. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante dell'omicidio è stata ritenuta confermata dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle rimostranze dello stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta appresa l'identità delle persone incaricate della esecuzione dell'omicidio. Non solo, ma la convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed il rammarico mostrato dall'imputato per la divulgazione della notizia riferita alla sua partecipazione alla deliberazione dell'omicidio Fontana è stata intesa quale elemento confermativo della chiamata in correità. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 30 - 32) non presenta alcun profilo di palese illogicità o di evidente carenza. Va ribadito che,«in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, condivisibilmente chiarito che,«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». La valutazione circa l'idoenità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a riscontrare quelle dell'altro collaboratore non è stata frutto di una valorizzazione di mere «impressioni», «sensazioni» o «personali deduzioni» del dichiarante, quanto, piuttosto, di ciò che egli ha obiettivamente constatato e del riferito comportamento di [OSCURATO:PERSONA] quando gli è stato chiesto perché egli avesse dato l'incarico di eseguite l'omicidio a persone che egli stesso aveva intenzione di eliminare. Il dato obiettivo riferito da [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre, collegato a quanto avvenuto dopo il suo incontro (il giorno stesso dell'omicidio Fontana) e, segnatamente, alla convocazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettiva della Corte di merito, il riscontro si manifesta in una duplice articolazione: dal lato di [OSCURATO:PERSONA] e da quello dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (in questo secondo caso a seguito dell'interrogativo posto all'imputato dall'altro collaboratore). In tale logica e lineare ricostruzione non è dato ravvisare i vizi denunciati in quanto i giudici di merito si sono attenuti al costante insegnamento di questa Corte secondo cui «le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile» (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741). 2.4. Inammissibile anche la censura riferita alla mancanza di adeguata «motivazione rafforzata» rispetto a quella adottata dal primo giudice. In primo luogo, si segnala che alla mera enunciazione del vizio nella rubrica del motivo di ricorso non è seguita la sua adeguata illustrazione nella parte argomentativa dell'atto introduttivo del presente giudizio. Si evoca la «motivazione rafforzata», ma la censura si articola secondo lo schema della illogicità o insufficienza motivazionale, senza segnalare specificamente in quali punti e su quali profili sarebbe mancato il confronto tra la motivazione della sentenza di appello con quella di primo grado, risolvendosi la connotazione «non rafforzata» della motivazione in una carenza illustrativa dei criteri alternativi di valutazione della prova adottati nel secondo grado di giudizio. In ogni caso, la sentenza di appello, a prescindere dalla circostanza che ha tenuto conto della prova rinnovata ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è posta in costante confronto con quella di primo grado spiegando per quali ragioni ha dissentito dal giudizio di inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dalla valutazione operata con riferimento al «riscontro» costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. E' costante l'affermazione per cui, «in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).Nel caso di specie, la Corte ha costantemente richiamato il contenuto della sentenza di primo grado, prendendo specifica posizione sulla stessa e indicando le ragioni per le quali ha inteso dissentire dalle relative argomentazioni. Si vedano, a tale proposito, le pagg. 23 (in termini generali), 24 (sulle ragioni per cui alcune inesattezze delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute «marginali» e sulla puntuale analisi di alcuni passaggi delle relative dichiarazioni), 26 (sulla costanza narrativa di [OSCURATO:PERSONA]), 28 (sulla inesistenza dei contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movente), 29 e 31 (sulla illogicità della esclusione della natura di riscontro delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). La Corte napoletana si è, quindi, attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti- al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
Sentenza Cassazione n. 49563/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris