CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13019/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Commissari straordinari p.t. Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza B. Cairoli, n.6; –resistente – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 13 ottobre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente, direttore generale ed amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in amministra- zione straordinaria, la convenne in giudizio, chiedendo l'ammissione allo stato passivo, in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bisn. 1 cod. civ., di un cre- dito di Euro 173.679,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto. Si costituirono i Commissari straordinari, ed eccepirono l'inadempimento degli obblighi inerenti alle cariche rivestite dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria convenne separatamente in giudizio il Pucciarelli, gli altri componenti del consiglio di amministrazione della società, i sindaci e la società di revisione dei bilanci, per sentirli condan- nare, ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2393, 2394, 2394-bise 2407 cod. civ., dell'art. 8, comma primo, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 e dell'art. 185 cod. pen., al risarcimento dei danni cagionati dai pagamenti preferenziali ef- fettuati dalla società, dai pagamenti postergati effettuati in violazione degli artt. 2467 e 2934 cod. civ., dai finanziamenti concessi alla società control- lante ed alle controllate, dalla conclusione di commesse disastrose e dalla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita del patrimonio sociale. Si costituì il Pucciarelli, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 3. Con ordinanza del 13 ottobre 2021, il Tribunale di Roma dispose la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo sino all'esito di quello di responsabilità, in considerazione dell'eccezione di compensazione tra il credito vantato dal Pucciarelli e quello fatto valere dalla società, solle- vata dai Commissari liquidatori.4. Avverso la predetta ordinanza il Pucciarelli ha proposto istanza di re- golamento di competenza, articolata in tre motivi, illustrati anche con memo- ria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del regola- mento, sollevata dalla difesa della resistente in relazione all'inosservanza del termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanzaimpugnata, effettuata il 14 ottobre 2021, e or- mai scaduto alla data della notificazione dell'istanza di regolamento, effet- tuata l'8 aprile 2022.La difesa de l ricorrente ha invece insistito sul l'applica- bilità del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la comunicazione, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso introduttivo del giudizio,ha avuto esito negativo, poiché, nonostante la corretta indicazione dell'indirizzo, il messaggio non è stato con- segnato al destinatario, e la cancelleria del Tribunale non ha provveduto ad effettuare alcun ulteriore tentativo di notifica.Il Pubblico Ministero ha chiesto a sua volta il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione, sollevata dalla Sezione Terza civile, riguardante la validità e le conseguenze della notifica effettuata in via tele- matica e risultata vana per saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario. Tale rinvio non risulta necessario, potendo la causa essere decisa senza affrontare la predetta questione, in virtù della produzione da parte del ricor- rente della copia dell'ordinanza impugnata, corredata dall'avviso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata a mezzo del quale è stata effettuata la comunicazione, da cui si evince che «il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattrore successive al suo invio».L'omessa in- dicazione delle ragioni della mancata consegna consente di escluderel'appli- cabilità, nel caso in esame, tanto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in quanto dipendente da causa imputabile al destinatario, la mancata consegna per «casella piena» è equiparabile all'avvenuta consegna, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi perfezionata, senza che risultino necessari ulteriori adempimenti (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2020, n. 3164), quanto dell'orientamento contrario(o p iù p recisamente difforme) , secondo cui,ove con l'indicazione dell'indirizzo digitale concorra l'elezione di un domi- cilio fisico, il procedimento notificatorio dev'essere proseguito mediante la consegna dell'atto presso tale domicilio, in mancanza della quale la notifica- zione non può ritenersi perfezionata (cfr. Cass., Sez. III, 20/12/2021, n. 40758). Essendo pacifico che il ricorso non è statoconsegnato, ed essendo rimasta imprecisata la relativa causa, le conseguenze di tale omissione vanno invece poste a carico della resistente, in applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte in tema d'impugnazione, secondo cui, ove la parte cui sia stato notificato il relativo atto entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. eccepisca l'inosservanza del termine breve, incombe ad essa l'onere di provarne la decorrenza, producendo copia autentica del provvedimento im- pugnato,corredata della relata di notificazione, che non ammette equipol- lenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti deter- mina l'inesistenza della notifica, impedendo il decorso del termine breve per l'impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2016, n. 25062; 5/04/2011, n. 7761; Cass., Sez. I, 23/09/2004, n. 19072). 2. Si osserva inoltre che il ricorso, depositato in via telematica il 26 aprile 2022, è stato rifiutato dal sistema, con la motivazione che «il messaggio non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato», essendo stato accertato che «il mittente non è autorizzato al processo telematico»; dopo aver chiesto informazioni, la difesa del ricorrente ha quindi provveduto ad un nuovo deposito il 2 maggio 2022, a seguito del quale è stato inviato un messaggio di posta elettronica certificata, in cui è stato chiarito che in realtà il precedente deposito «è stato rifiutato per la presenza di un errore fatale di natura telematica che ne impedisce l'accettazione»: sulla base di tali ele- menti, la difesa del ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito del ricorso, al fine di evitare la dichiarazione d'improcedibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. L'istanza va accolta, avuto riguardo al chiarimento fornito dalla Cancelle- ria, in conformità del principio, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di deposito telematico di atti processuali, secondo cui l'«errore fatale» che ne abbia determinato l'esito negativo non è necessariamente ascrivibile a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità di caricare l'atto nel fascicolo telematico, che impedisce al cancelliere l'accettazione del deposito, e consente quindi la rimessione in termini, escludendo la produzione di effetti invalidanti, quando, come nella specie, vi sia stato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della rinnovazione del deposito entro il tempo ragionevolmente necessario per svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (cfr. Cass., Sez. 12/01/ 2024, n. 1348; Cass., Sez. VI, 5/01/2023, n. 238). 3. Con il primo motivod'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1243 cod. civ., censurando l'ordinanza impu- gnata per aver ritenuto ammissibile la compensazione tra il credito insinuato al passivo e quello azionato dalla società, senza considerare che quest'ultimo era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo sorto in epoca successiva all'approvazione dello stato passivo e risultando comunque contestato. 4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 545 cod. proc. civ., osservando che, anche a voler ritenere sussistente il credito eccepito in compensazione, la Inso avrebbe potuto riva- lersi soltanto su un quinto della somma richiesta a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa appli- cazione dell'art. 295 cod. proc. civ., censurando l'ordinanza impugnata per aver disposto la sospensione del processo in assenza dei necessari presuppo- sti. 6. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono fondati. Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, nel giudi- zio di opposizione allo stato passivo non è stata sollevata un'eccezione di compensazione tra il credito fatto valere dal ricorrente e quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dei doveri ine- renti alla carica di amministratore della società, essendosi i commissari straordinari limitati ad eccepire l'inadempimento dei predetti doveri, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione, senza chiedere né la condanna dell'opponente al risarcimento, né l'accertamento del relativo credito. In quanto oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio separata- mente proposto dai commissari straordinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società in amministrazione straordinaria, il credito risarci- torio risulta d'altronde privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dall'art. 1243 cod. civ., e, anche se opposto in compensazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non avrebbe potuto in alcun caso giustificarne la sospensione: in tema di compensazione, questa Corte ha in- fatti affermato che, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito op- posto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure in via giudiziale, giacché quest'ultima presuppone , ai sensi dell' art. 1243, secondo comma, cod. civ., l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa la possibi- lità d'invocare la sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della pre- valenza della disciplina speciale dell'art. 1243 cod. civ., dovendo il giudice limitarsi a rigettare l'eccezione di compensazione(cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/ 2016, n. 23225; Cass., Sez. VI, 25/07/2022, n. 23167; 4/12/2018, n. 31359). 6.1. E' pur vero che, poiché l'inadempimento dei doveri inerenti alla carica di amministratore della società rappresenta contemporaneamente il fatto estintivo del credito azionato nel giudizio di opposizione allo stato passivo , fatto valere dai commissari giudiziali in via di eccezione, ed il fatto costitutivo della azione risarcitoria separatamente proposta dai medesimi commissari, dal suo accertamento dipende la decisione di entrambi i giudizi, i quali risul- tano pertanto caratterizzati da una comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono origine le contrapposte pretese delle parti(cfr. Cass., Sez. VI, 27/10/2020, n. 23472; Cass., Sez. I, 11/04/2016, n. 7070; 5/06/2009, n. 12985): poiché peraltro tale accertamento è stato chiesto in via principale soltanto nel giudizio di risarcimento del danno, mentre in quello di opposizione allo stato passivo è stato sollecitato in via meramente inciden- tale, la predetta comunanza si traduce in un rapporto di reciproca dipendenza che non va oltre la sfera puramente logica, e non può quindi giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma,al più, la riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ.,sempre che ne ricorrano i pre- supposti, pendendo gli stessi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ma ri- sultando attribuiti alla competenza inderogabile di due sezioni diverse. Presupposto indispensabile per la sospensione necessaria del processo è infatti l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico-giuridica, per la cui configurabilità è necessario non soltanto che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno dei giudizi rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di quella che co- stituisce oggetto dell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con effica- cia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell'ottica di una sollecita definizione della contro- versia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati(cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 12999; 22/11/2006, n. 24859; Cass., Sez. II, 16/03/2007, n. 6159). 7. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo e del terzo motivo d'impugnazione, restando assorbito il secondo motivo, ri- guardante la parziale incompensabilità del credito insinuato a passivo. La causa va conseguentemente rinviata alTribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà proseguire, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M.