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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39664/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Gramsci n. 54 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 291, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Bari, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.3.2011; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento di un maggior reddito societario, conseguito negli anni 1983 e 1984, ai fini Irpeg ed Ilor, in conseguenza del disconoscimento di alcuni costi, nonché di maggiori ricavi ritenuti non contabilizzati.

2. La società ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con separati ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che riuniva le impugnazioni ed accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla contribuente.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, e la Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente il suo ricorso.

4. L'Agenzia delle Entrate ricorreva parzialmente avverso la decisione di secondo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva l'impugnativa.

5. Avverso la decisione adottata dalla CTC ha proposto ricorso per cassazione, in relazione al solo avviso di accertamento ricevuto in relazione all'anno 1984, la [OSCURATO:PERSONA], resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

5.1. Successivamente la società ha anche depositato istanza, corredata da allegati, con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo aderito al condono di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, in relazione a quelle pendenze contestate nel presente giudizio che non erano già state estinte mediante precedente attivazione di procedura beneficiale.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla contribuente.

In relazione all'avviso di accertamento riferito all'anno 1983, e non impugnato in questa sede, l'Agenzia delle Entrate ha comunque comunicato, con atto prot. n. 87639/2012 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Dir.

Prov.

Foggia), che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv.

La domanda è risultata regolare e la contribuente ha assolto ogni onere conseguenziale, effettuando il "pagamento integrale di quanto dovuto".

Pertanto, ha affermato l'Amministrazione finanziaria, "è cessata la materia del contendere".

In relazione all'avviso di accertamento riferito all'anno 1984, impugnato in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata della controversia.

La sua richiesta è stata accolta con provvedimento collegiale del 16.11.2018.

Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

L'Avvocatura dello Stato, quale patrocinatore dell'Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato, con propria nota del 30.1.2020, di aver ricevuto dell'Amministrazione finanziaria la missiva datata 29.11.2019, che ha comunque provveduto ad allegare in copia, con la quale si segnala che è intervenuta anche la definizione dell'accertamento tributario riferito all'anno 1984, "avendo la parte presentato domanda n. 632/19 risultata regolare.

Pertanto il giudizio può e ere estinto ...si richiede di conseguenza la dichiarazione di cessazione della materia del contendere".

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018.

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dichiara cessata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via A. Gramsci n. 54 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 291, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA], sezione di Bari, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.3.2011; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento di un maggior reddito societario, conseguito negli anni 1983 e 1984, ai fini Irpeg ed Ilor, in conseguenza del disconoscimento di alcuni costi, nonché di maggiori ricavi ritenuti non contabilizzati. 2. La società ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con separati ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, che riuniva le impugnazioni ed accoglieva parzialmente i ricorsi proposti dalla contribuente. 3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, e la Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente il suo ricorso. 4. L'Agenzia delle Entrate ricorreva parzialmente avverso la decisione di secondo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva l'impugnativa. 5. Avverso la decisione adottata dalla CTC ha proposto ricorso per cassazione, in relazione al solo avviso di accertamento ricevuto in relazione all'anno 1984, la [OSCURATO:PERSONA], resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. 5.1. Successivamente la società ha anche depositato istanza, corredata da allegati, con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo aderito al condono di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, in relazione a quelle pendenze contestate nel presente giudizio che non erano già state estinte mediante precedente attivazione di procedura beneficiale. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalla contribuente. In relazione all'avviso di accertamento riferito all'anno 1983, e non impugnato in questa sede, l'Agenzia delle Entrate ha comunque comunicato, con atto prot. n. 87639/2012 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (Dir. Prov. Foggia), che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv. La domanda è risultata regolare e la contribuente ha assolto ogni onere conseguenziale, effettuando il "pagamento integrale di quanto dovuto". Pertanto, ha affermato l'Amministrazione finanziaria, "è cessata la materia del contendere". In relazione all'avviso di accertamento riferito all'anno 1984, impugnato in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, intendendo aderire alla definizione agevolata della controversia. La sua richiesta è stata accolta con provvedimento collegiale del 16.11.2018. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. L'Avvocatura dello Stato, quale patrocinatore dell'Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato, con propria nota del 30.1.2020, di aver ricevuto dell'Amministrazione finanziaria la missiva datata 29.11.2019, che ha comunque provveduto ad allegare in copia, con la quale si segnala che è intervenuta anche la definizione dell'accertamento tributario riferito all'anno 1984, "avendo la parte presentato domanda n. 632/19 risultata regolare. Pertanto il giudizio può e ere estinto ...si richiede di conseguenza la dichiarazione di cessazione della materia del contendere". Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dichiara cessata
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