CassazionedecretoSezione UDecisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gi Morena, con domiciliazione digitale come perlegge- ricorrente –controOn [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante- intimata-per regolamento di giurisdizione nel processo pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] n. 46096/2024.Numero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del23/06/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in personadel Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che la Cortedi Cassazione dichiari che il giudice italiano è carente di giurisdizione.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società italiana collegata a una società avente sedein Istanbul (Repubblica di Turchia) ottenne, dal Tribunale di Roma,l’emissione di un decreto ingiuntivo, per euro 10.149,77, nei confrontidella Tibayo SL, una società del Regno di Spagna, per il pagamentodi una fornitura di calzature.2. La società ingiunta propose opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ.,dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo il difetto di giurisdizione delgiudice italiano, in applicazione del Regolamento CE 44/2001 e dellaConvenzione di Vienna del 1980: in particolare, invocò il foro delconvenuto e del luogo di consegna della merce, che essa individuavain Spagna, in difetto di clausole contrattuali specifiche (quali la«Incoterms ex works»).3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel giudizio di opposizione, replicò che si trattavadi obbligazione di pagamento di credito certo, liquido ed esigibile eche la merce è stata consegnata, «ex works», presso la sede italianadella venditrice.4. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15/10/2025 a scioglimento diriserva, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudiceitaliano, in applicazione dell’art. 5 del Reg. n. 44 del 2001 e haconcesso la provvisoria esecutorietà del decreto.5. [OSCURATO:PERSONA] SL ha proposto regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod.proc. civ., deducendo che l’obbligazione principale nel contratto èquella di consegna della merce e che non vi è stata, nella specie,pattuizione di una clausola «incoterms ex works», con conseguenteNumero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026radicarsi della giurisdizione dell’autorità giudiziaria del Regno diSpagna.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese in questa sede.7. [OSCURATO:PERSONA] generale ha rassegnato conclusioni scritteinsistendo per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudiceitaliano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va osservato che l’avvenuta emanazione deldecreto monitorio non è di ostacolo all’ammissibilità del regolamentodi giurisdizione. Questa Corte ha di recente (Cass. SSSU 31/07/2025n. 22032) ribadito che il regolamento preventivo di giurisdizione èammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio noncostituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ.2. Altrettanto è a dirsi della emanazione dell’ordinanza con la quale ilgiudice dell’opposizione ha disatteso l’eccezione di carenza digiurisdizione e ha concesso la provvisoria esecutorietà del decretoingiuntivo, atteso che è insegnamento di questa Corte (Sez. U20/06/2012 n. 10132) che l’ordinanza con la quale il giudicedell'opposizione a decreto ingiuntivo concede la provvisoriaesecuzione, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., non ha caratteredefinitivo e decisorio, potendo essere modificata e revocata dalgiudice che l'ha emessa ed è, pertanto, inidonea a contenere unastatuizione sulla giurisdizione sulla quale possa formarsi il giudicato;ne consegue che l'emissione di tale ordinanza non preclude l'istanzadi regolamento preventivo di giurisdizione.3. Il ricorso della Tibayo SL è proposto per violazione e falsa applicazionedegli artt. 2 e 5 [OSCURATO:PERSONA] 44/2001 e dell’art. 7, 1 co., lett. b),del Regolamento UE 1215/2012 e dell'art. 1362 cod. civ. in relazioneall’art. 41 cod. proc. civ. in ordine alla statuizione del Tribunale diNumero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026Roma che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana; carenza dimotivazione, violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 25Costituzione (giudice naturale, precostituito per legge) in relazioneall'art. 41 cod. proc. civ.4. Il ricorso è fondato.5. L’art. 7 del regolamento UE n. 1215/2012 prevede quanto segue:«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenutain un altro Stato membro:1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale delluogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversaconvenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta ingiudizio è:— nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnatiin base al contratto,— nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Statomembro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestatiin base al contratto;c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autoritàgiurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o puòavvenire;3) qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzionenascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale pressola quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la proprialegge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;4) qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo diproprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, delladirettiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto diNumero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale delluogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autoritàgiurisdizionale;5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di unasuccursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davantiall’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore,trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una leggeo per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alleautorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento delcorrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo,davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza ilcarico o il nolo a esso relativo:a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento;b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita unacauzione o altra garanzia, purché la presente disposizione si applichisolo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interessesul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momentodell’assistenza o del salvataggio.»6. Nella controversia in esame, come esattamente prospettato dalPubblico Ministero, viene in rilievo l’obbligazione di consegna dellecalzature e pertanto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) del Regolamenton. 1215/2012, l’autorità giurisdizionale competente a conoscere dellacontroversia è quella del luogo di consegna della merce. Detto luogodi consegna deve, pertanto, essere individuato nel luogo ove ha sedela società spagnola, destinataria della fornitura, ossia la Tibayo SL,avente sede nella provincia di Alicante, nel Regno di Spagna.7. Non è, infatti, contrariamente a quanto eccepito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelgiudizio di opposizione al monitorio, documentato l’inserimento nelNumero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026contratto di una clausola «ex works», ossia franco fabbrica, cheavrebbe legittimato l’individuazione quale luogo di esecuzione delcontratto l’Italia, con conseguente radicarsi della giurisdizione delgiudice italiano, né può farsi fondatamente riferimento al luogo delpagamento del corrispettivo poiché con riferimento nel caso di venditainternazionale di merci il luogo di esecuzione del contratto menzionatodall’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento n. 1215 del 2012,successivo a quello richiamato, erroneamente, dal giudice della causadi merito (ossia il Regolamento CE 44/2001 del 22/12/2000 necostituisce sostanzialmente il recepimento e l’ampliamento) coincidecon quello di consegna della merce anche qualora l’azione, nellaspecie monitoria, sia proposta per conseguire il pagamento delcorrispettivo. L’inserimento di una clausola «Incoterms ex works»sarebbe stata, eventualmente, dirimente ai fini dell’individuazionedella giurisdizione, ma, allo stato, come si è visto, detta clausola nonrisulta dal testo contrattuale, per come riprodotto dalla ricorrente(Cass. Sez. U 2/05/2023 n. 11346).8. Con riferimento alla previgente disciplina di fonte comunitaria, che èstata sostanzialmente ripresa dal Regolamento n. 1215/2012, questaCorte (Cass. 22/11/2021 n. 35784) aveva peraltro già affermato cheper «obbligazione dedotta in giudizio», ai fini dell'individuazione dellagiurisdizione ai sensi dell'art. 5, del Regolamento n. 44 del 2001, siintende non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quellacaratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di venditainternazionale a distanza di beni mobili da trasportare, per effetto diquanto disposto dall'art. 5, lett. b) del cit. Regolamento, con quellaavente ad oggetto la consegna del bene, da valutare con riferimentoal luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nelladisponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente. Neconseguiva, secondo la richiamata giurisprudenza che, sussistendo laNumero registro generale 24096/2025Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 24031/2026Data pubblicazione 24/07/2026giurisdizione del giudice dello Stato in cui avviene la consegna rispettoa tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, essainclude anche quella relativa al pagamento dei beni alienati,prevalendo la disciplina del cit. Reg. sulle disposizioni dellaConvenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, i cui artt. 31 e 57 (relativi,rispettivamente, al luogo in cui il vettore eventualmente incaricatoabbia preso in consegna la merce ed all'individuazione del luogo dipagamento del prezzo) vanno interpretati nel senso che contengonouna regula iuris idonea a disciplinare i rapporti tra le parti, ma non lagiurisdizione. Detti approdi giurisprudenziali appaiono utilmenterichiamabili anche nel caso all’esame, stante la sostanziale identità diformulazione dell’art. 7 del Regolamento n. 1215/2012 e dell’art. 5del Regolamento n. 44 del 2001.9. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, quindi, che il luogo di consegna della merce debbaessere individuato nel luogo ove ha sede la Tibayo SL, ossia nel [OSCURATO:PERSONA], cosicché il giudice italiano è sfornito di giurisdizione.10. All’accoglimento del ricorso consegue la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del regolamento, che sonoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conosceredella controversia; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese dilite in favore di Tibayo SL, che liquida in euro 2.800,00, oltre euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del23/06/2026. [OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]