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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:164
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999B0038 - IT Avis juridique important | 61999B0038 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 9 agosto 1999. - [OSCURATO:PERSONA] dos Arinhos Ldª contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Urgenza - Insussistenza. - [OSCURATO:PERSONA]38/99 R. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02567 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno economico [Trattato CE, art. 185 (divenuto art. 242 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2]

[OSCURATO:PERSONA]

$$L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile.

Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno del genere.

Un danno di ordine economico non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile e neppure difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0038 - IT Avis juridique important | 61999B0038 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 9 agosto 1999. - [OSCURATO:PERSONA] dos Arinhos Ldª contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Urgenza - Insussistenza. - [OSCURATO:PERSONA]38/99 R. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02567 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno economico [Trattato CE, art. 185 (divenuto art. 242 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2] [OSCURATO:PERSONA] $$L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno del genere. Un danno di ordine economico non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile e neppure difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.