CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albenga il 26 marzo 1977; avverso la sentenza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di furto aggravato (in esso assorbito il reato di danneggiamento originariamente contestato), la pena concordata con il Procuratore generale previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe evidenziato le ragioni che l'avrebbero determinato ad irrogare la pena concordata; - che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), e ciò alla luce dell'effetto devolutivo dell'appello e della conseguente cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. sig ere est,ènsore [OSCURATO:PERSONA] te Alfredo CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]