CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R., d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente l'imputato non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrrlènde. Così de So in Roma, il 21 ottobre 2022.