CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42127/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte PU ORDINANZA sul ricorso 36291 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già "[OSCURATO:PERSONA] 96" s.r.1.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Vascello, n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della "Fi.Svi." s.r.l. in liquidazione (già "Fin.Comm.Sta." s.r.1.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del dottor A. Consoli. INTIMATO avverso la sentenza n. 1639/2019 della Corte d'Appello di Brescia, preso atto che la "Roda" s.p.a. ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso; preso atto che la "[OSCURATO:PERSONA] 1" s.r.l. ha ritualmente dichiarato di aderire alla rinunzia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione, dato atto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità anche nei confronti del curatore del fallimento della "Fi.Svi." s.r.l. in liquidazione; dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio introdotto con il ricorso proposto dalla "Roda" s.p.a., iscritto al n. 36291/2019 R.G.; dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.p.