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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30003/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo in Roma, via Salaria,400 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via degli Scipioni,132 –controricorrente– nonchè Banca di credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi s.coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- Oggetto: manleva e promessa del fatto del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione -intimato- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 575 /20 20 del 17.6.2020,depositata il 26.6.2020, mai notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e [OSCURATO:PERSONA].Coop. a r.l. otteneva un decreto ingiuntivo contro [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di € 936.221,90 in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando che fosse stato emesso da un Tribunaleincompetente, data l'esistenza di un Foro esclusivo stabilito nella fideiussione, e sostenendo che in ogni caso la fideiussione era da ritenersi nulla, perché emessa in violazione della normativa sul credito fondiario. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, altresì , la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva ceduto le proprie quote della società garantita con previsione di un patto di manleva, e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per essere manlevato. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non si costituiva ed era dichiarata contumace mentre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitisi, da una parte si associavano ai motivi di opposizione del Pastorino, dall'altra chiedevano il rigetto della domanda di manleva nei loro confronti.

Il Tribunale di Savona con sentenzan. 505 del 28 aprile 2017 da una parte respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo, dall'altra accoglieva la domanda di manleva formulata dal Pastorino, osservando che una apposita clausola contenuta nel contratto di cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] conteneva un "patto di manleva", che era di uso comune nella pratica commerciale e che costituiva un lecito contratto atipico. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova sostenendoche si fosse in presenza di una garanzia data dagli appellanti all'appellato Pastorino, non essendo tra l'altroindividuato alcun danno, trattandosi, invece , solo di una promessa del fatto del terzo ossia che la banca avrebbe liberato il Pastorino dalla sua obbligazione fideiussoria.

Per quanto qui di interesse la Corte respingeva il gravame e statuiva che: 1) La regolamentazione contrattuale relativa alla cessione delle quote della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] alla Immo incredibile s.r.l. non poteva essere qualificata come promessa del fatto del terzo, ma come manleva, poiché prevede che l’acquirente si debba attivare per la liberazione dei cedenti dalle obbligazioni nei confronti della Banca o mediante l’estinzione del debito garantito o mediante la rinuncia della stessa a fronte del rilascio di nuove garanzie.

Il previsto obbligo non è stato adempiuto edè seguita l’escussione dei cedenti da parte della Banca; 2) in ogni caso anche considerando l’inquadramento della fattispecie nell’art. 1381 c.c. gli appellanti non andrebbero esenti dal pagamento delle somme indicate dal Giudice di I grado, poiché il previsto indennizzo corrisponderebbe all’importo pagato dall’appellato a causa della condotta negligente degli appellanti; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce:

1. Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

In particolare, violazione e falsa applicazione del canone di cui all’art. 1362, comma 1, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1 La censura è inammissibile dal momento che è diretta a sindacare il percorso ermeneutico effettuato dal giudice del merito nel rispetto pieno dei canoni legali, solo astrattamente indicati in rubrica.La clausola n.8 fa esplicito riferimento ad un impegno della società acquirente e del sig. [OSCURATO:PERSONA] a liberare il sig. [OSCURATO:PERSONA] da tutte le garanzie rilasciate ed in particolare quella rilasciata alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pianfeio e Rocca de’ Baldi a garanziadegli affidamenti concessi da detto Istituto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La ricorrente sostiene che tale clausola interpretata letteralmente comporterebbe la qualificazione dell’impegno come promessa del fatto del terzo e, pertanto il controricorrente attuale avrebbe dovuto agire per l’inadempimento all’assunta obbligazione di facere e non con la spiegata azione di garanzia.

La censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 18423/2023).

A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022 ; Cass., n . 30109 /2022; Cass., n. 27136/2017). 2.Con il secondo motivo : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1 La censura è inammissibile perché diretta a colpire la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata.

L’esame di tale censura è superfluo essendo stata disattesa la prima e principale ratio della pronuncia in oggetto.

Peraltro la prospettazione ipotetica della diversa qualificazione giuridica formulata dalla Corte territoriale conduce a dubitare che si tratti di autonoma ratio con conseguente ulteriore rilievo di inammissibilità.

3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 7.000per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lostudio di quest’ultimo in Roma, via Salaria,400 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via degli Scipioni,132 –controricorrente– nonchè Banca di credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi s.coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- Oggetto: manleva e promessa del fatto del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione -intimato- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 575 /20 20 del 17.6.2020,depositata il 26.6.2020, mai notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 .9 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e [OSCURATO:PERSONA].Coop. a r.l. otteneva un decreto ingiuntivo contro [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di € 936.221,90 in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando che fosse stato emesso da un Tribunaleincompetente, data l'esistenza di un Foro esclusivo stabilito nella fideiussione, e sostenendo che in ogni caso la fideiussione era da ritenersi nulla, perché emessa in violazione della normativa sul credito fondiario. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, altresì , la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva ceduto le proprie quote della società garantita con previsione di un patto di manleva, e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per essere manlevato. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non si costituiva ed era dichiarata contumace mentre [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitisi, da una parte si associavano ai motivi di opposizione del Pastorino, dall'altra chiedevano il rigetto della domanda di manleva nei loro confronti. Il Tribunale di Savona con sentenzan. 505 del 28 aprile 2017 da una parte respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo, dall'altra accoglieva la domanda di manleva formulata dal Pastorino, osservando che una apposita clausola contenuta nel contratto di cessione delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] conteneva un "patto di manleva", che era di uso comune nella pratica commerciale e che costituiva un lecito contratto atipico. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova sostenendoche si fosse in presenza di una garanzia data dagli appellanti all'appellato Pastorino, non essendo tra l'altroindividuato alcun danno, trattandosi, invece , solo di una promessa del fatto del terzo ossia che la banca avrebbe liberato il Pastorino dalla sua obbligazione fideiussoria. Per quanto qui di interesse la Corte respingeva il gravame e statuiva che: 1) La regolamentazione contrattuale relativa alla cessione delle quote della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] alla Immo incredibile s.r.l. non poteva essere qualificata come promessa del fatto del terzo, ma come manleva, poiché prevede che l’acquirente si debba attivare per la liberazione dei cedenti dalle obbligazioni nei confronti della Banca o mediante l’estinzione del debito garantito o mediante la rinuncia della stessa a fronte del rilascio di nuove garanzie. Il previsto obbligo non è stato adempiuto edè seguita l’escussione dei cedenti da parte della Banca; 2) in ogni caso anche considerando l’inquadramento della fattispecie nell’art. 1381 c.c. gli appellanti non andrebbero esenti dal pagamento delle somme indicate dal Giudice di I grado, poiché il previsto indennizzo corrisponderebbe all’importo pagato dall’appellato a causa della condotta negligente degli appellanti; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione condue motiv i ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1. Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. In particolare, violazione e falsa applicazione del canone di cui all’art. 1362, comma 1, c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1 La censura è inammissibile dal momento che è diretta a sindacare il percorso ermeneutico effettuato dal giudice del merito nel rispetto pieno dei canoni legali, solo astrattamente indicati in rubrica.La clausola n.8 fa esplicito riferimento ad un impegno della società acquirente e del sig. [OSCURATO:PERSONA] a liberare il sig. [OSCURATO:PERSONA] da tutte le garanzie rilasciate ed in particolare quella rilasciata alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pianfeio e Rocca de’ Baldi a garanziadegli affidamenti concessi da detto Istituto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La ricorrente sostiene che tale clausola interpretata letteralmente comporterebbe la qualificazione dell’impegno come promessa del fatto del terzo e, pertanto il controricorrente attuale avrebbe dovuto agire per l’inadempimento all’assunta obbligazione di facere e non con la spiegata azione di garanzia. La censura non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto, nonché il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005;Cass., n.25728/2013; Cass., n. 12279/2016 Cass., n. 29093/2018 Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 18423/2023). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, dissolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n.30885/2022 ; Cass., n . 30109 /2022; Cass., n. 27136/2017). 2.Con il secondo motivo : V iolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 1381 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1 La censura è inammissibile perché diretta a colpire la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata. L’esame di tale censura è superfluo essendo stata disattesa la prima e principale ratio della pronuncia in oggetto. Peraltro la prospettazione ipotetica della diversa qualificazione giuridica formulata dalla Corte territoriale conduce a dubitare che si tratti di autonoma ratio con conseguente ulteriore rilievo di inammissibilità. 3. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 7.000per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a no
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