CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 16572/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9049/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Romaalla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma alla via dei Redentoristi n. 9; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 5357/2022 depositata in data 13/07/2022, non notificata; Ordinanza interlocutoria udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza de l 4/06/2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso perl’accoglimento del primo, secondo, terzo e sesto motivo del ricorso; udito l’Avv. per l’Avvocatura Generale dello Stato; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Aseguito di verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di finanza di Casalnuovo di Napoli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] G omme s . r . l . esercente l'attività di rivendita pneumatici e relativi accessori, relativa agli anni 2009, 2010 (ann i in cui la società aveva veste di società di persone) e 2011, e della emissione del relativo pvc , l' A genzia delle entrate emetteva nei confronti della societàavviso di accertamento per l’anno 2010, rettificando in aumento le voci relative ai ricavi e ai costi realizzati e sostenuti nell'anno in esamee chiedendo il pagamento di maggioriimposte dirette e Iva; l’ avviso si fondava sul rinvenimento di una contabilità parallela nel disco dell'elaboratore [OSCURATO:PERSONA] 400 i cui contenuti erano comunicati alla parte tramite la consegna di un dvd che conteneva, riprodotto in formato Excel , il risultato delle attività della Guardia di finanza sui dati presenti nei file tt. e in base a tale documentazione era accertata l’omessa fatturazione delle cessioni di pneumatici e relativi accessori; sulle stesse basi erano emessi gli avvisi di accertamento Irpef nei confronti dei due soci. 2. Dopo l’annullamento delle originarie decisioni da parte della Commissione tributaria regionale, i ricorsi, separatamente proposti e poi riuniti, erano accolti dalla C ommissione tributaria provinciale di Napoli. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l'appelloerariale. In particolarei giudici del gravame evidenziavano che la scoperta di una contabilità in nero archiviata su file informatici legittimava l'amministrazione a disattendere le scritture contabili e ad accertare con il metodo induttivo il contribuente in quanto la contabilità in nero è un elemento probatorio sia pure meramente presuntivo legittimamente valutabile in relazione all'esistenza delle operazioni non contabilizzate; tuttavia occorreva che le presunzioni di cui l'ufficio si avvalesse fossero gravi,precise e concordanti mentre nel caso di specie il giudice di primo grado, correttamente, aveva ritenut o complessivamente inattendibile la contabilità parallela,valorizzando le irrituali modalità di acquisizione dei file sulla scorta delle consulenze prodotte; l'estrazione dei file dal computer aziendale e la loro conversione in formato Excel erano avvenute attraverso una modalità non certificata da alcuna procedura software o da attrezzatura hardware forense, ancor più necessari stante la difficoltà tecnicadi una acquisizione di un sistema superato e comunque il risultato non era percorribile a causa della rottura dell'unità del nastro; tale conclusione era rafforzata dalle risultanze delle consulenze di parte e della consulenza informatica forense disposta dal pubblico ministero del procedimento penale davanti al tribunale di Nola nella quale era evidenziata un irrituale modus operandi. A tali considerazioni la CTR aggiungeva le ulteriori anomalie e incongruenze ravvisate in ordine al costo di ogni pneumatico,alla varietà di prodotti commercializzati, ai valori dei prezzi di acquisto di riferimento, ai quantitativi di vendita, alle duplicazioni di voci alla quantità di merce acquistata senza fattura. 4. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propo ne ricorso affidato a seimotivi, illustrati da successiva memoria. La societàresiste con controricorso, cui ha fatto seguito istanza di fissazione di udienza fondata sulla produzione della sentenza penale di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata a seguito di dibattimento dalla Corte d’appello di Napoli. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del4/06/2025. Il PM , in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA],ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo, secondo, terzo e sestomotivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, 41 del d.P.R. n. 600del 1973, 2697 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c.; si impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse proceduto all’accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorrendo almetodo analitico induttivo di cui all’art. 39, comma 1 , lett. d) del d .P.R. n. 600/ 19 73 anzichè al metodo induttivo puro di cui al comma 2. Tale errore di diritto ha portato i giudici a verificare se le circostanze allegate e provate in giudizio dall’Ufficio rivestissero natura di presunzioni connotate dei requisiti di precisione, gravità econcordanza di cui all’art.2729 c.c. laddove l’accertamento induttivo è affidato a presunzioni anche prive di detti caratteri. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce, in subordine, violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in quanto, anche volendo applicare le presunzioni qualificate, nondimeno l’accertamento e la verifica hanno provato l’esistenza di materia imponibile sottratta a tassazione, costituendo plurime circostanze elementi presuntivi gravi, prec is i e concordanti. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione degli artt . 32, 39 del d. P . R . n . 600/1973, in quanto la CTR non ha applicato la presunzione legale di evasione con riferimento alla materia imponibile sottratta a tassazione comprovata dalla omessa giustificazione dei movimenti bancari descritti alle pagg. da 18 a 23 del citato p.v.c. della G.d.F. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e si denuncia la violazione del principio dispositivo con riferimento all’errorepercettivo commesso dalla CTR sul contenuto oggettivo della consulenza informatica forense disposta dal PM nel procedimento penale n. 5670/13 del Tribunale di Nola. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. si deduceomesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, e si censura la motivazione della CTR per vizio di motivazione nella parte in cui ha omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla identità di contenuto tra le stampe delle librerie edei files in possesso della G.d.F. e le stampe delle librerie e dei files prelevati dai due c.t.u. del P.M.in sede di consulenza informatica. Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’ omessa pronuncia in quanto igiudici regionali, una volta ritenuta inattendibile la ricostruzione operata dall’ufficio, hanno errato nel disporre l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento impugnato, posto che avrebbero dovuto pronunciare nel merito della pretesa, rideterminando il maggior reddito da imputare alla società ed ai due soci. 2. La questione relativa all’efficacia del giudicato penale favorevole al legale rappresentante della società, rassegnata dalla ricorrente in memoria, unitamente alla produzione della sentenza assolutoria resa dalla Corte d’Appello di Napoli , è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 5714/2025. Appare opportuno, pertanto, disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite all’esito della quale il ricorso andrà rifissato. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull