CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1985
Cassazione n. 10267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/02/1983 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 305\ 14. R.G.-5171.5'1- 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, alla integrazione degli estremi della norma incriminatrice del delitto di (tentata) rapina: e, tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata risulta, per un verso, che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati sul punto già con l'atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto (cfr., pagg. 4-5 della sentenza); la difesa finisce, invero, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, ancor prima, generico o aspecifico non essendosi confrontato con la motivazione con cui la Corte territoriale, lungi dal trascurare la sollecitazione difensiva, l'ha presa in esame escludendo, tuttavia, con argomentazioni non illogiche o arbitrarie, di poter accedere alla sostituzione della pena detentiva breve; è d'altra parte pacifico che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., tra le altre, Sez. 7 - , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); 30Sk 4 12(t. R.G.13111 - 2023 t rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom