CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1'8 giugno 2022 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata tentata, aggravata dall'uso di uno strumento atto a offendere, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe minacciato la persona offesa di tagliargli la faccia con il forcone che brandiva, al fine di impedirgli la manovra di inversione del senso di marcia dell'autovettura di cui era alla guida. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 610, 393 e 51 cod. pen. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che quest'ultimo integrasse il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di violenza privata, atteso che la condotta contestata sarebbe stata dovuta al timore che la manovra che stava compiendo la persona offesa fosse finalizzata all'ingresso nel fondo nella disponibilità dell'imputato, la cui proprietà era oggetto di contenzioso giudiziario tra quest'ultimo e il figlio della parte lesa. Secondo il ricorrente, l'erronea qualificazione giuridica avrebbe comportato quale conseguenza anche l'omessa applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto. L'imputato, infatti, avrebbe minacciato la persona offesa per tutelare il proprio diritto, trovandosi nella necessità di tutelare immediatamente il possesso del fondo dal tentativo di spoglio da parte della persona offesa. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.La Corte di appello, in particolare, ha osservato che la persona offesa stava eseguendo una semplice manovra di retromarcia, fatta sulla pubblica strada in prossimità di un terreno nel possesso dell'imputato, che non poteva certo configurare un'azione di spoglio e neanche un accesso abusivo al fondo. Sotto altro profilo, va osservato che la tesi prospettata nel ricorso appare manifestamente infondata, atteso che si basa su una presunta intenzione dell'imputato di impedire lo spoglio del terreno conteso, che è solo un'asserzione del difensore, neppure supportata da eventuali dichiarazioni dell'imputato. Va sottolineato che la frase contestata all'imputato è la seguente: <<non vi dovete permettere di fare manovra qui>>. Egli, quindi, aveva ben capito che la persona offesa voleva fare una semplice manovra di inversione del senso di marcia e non un accesso al fondo conteso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 1.850,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.850,00, oltre acc