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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32818/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità e sulla circostanza di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali, con ricostruzione alternativa dei fatti ed un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, operazioni non consentite in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che la sentenza, con motivazione esente da vizi logici, ha incentrato la decisione sull'interpretazione del contenuto di una intercettazione - non sindacabile in questa sede, se non manifestamente illogica, come nel caso di specie - e sulle propalazioni di un pentito; che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che le argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dei cui principi la corte di appello ha fatto corretta applicazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità e sulla circostanza di cui all'art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali, con ricostruzione alternativa dei fatti ed un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, operazioni non consentite in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che la sentenza, con motivazione esente da vizi logici, ha incentrato la decisione sull'interpretazione del contenuto di una intercettazione - non sindacabile in questa sede, se non manifestamente illogica, come nel caso di specie - e sulle propalazioni di un pentito; che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che le argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dei cui principi la corte di appello ha fatto corretta applicazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug
Sentenza Cassazione n. 32818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris