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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17240/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata rapina impropria e lesioni personali.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello dipjoq, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rideterminato la pena, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, e 628, comma secondo, cod. pen. e in ordine alla determinazione della pena.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dall'imputato, che aveva già prelevato i beni dagli scaffali e che ha esercitato la violenza contro gli operanti senza interrompere l'unitarietà dell'azione e al fine di garantirsi il possesso di quanto sottratto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) - ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

In tal modo, pertanto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale il tentativo di rapina impropria è configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (cfr. Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

1.2. La Corte territoriale, che ha adeguato la pena alla reale gravità del fatto, facendo riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle circostanze a attenuanti generiche e anche quanto alla riduzione, inferiore a quella massima, per il tentativo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata rapina impropria e lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello dipjoq, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha rideterminato la pena, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, e 628, comma secondo, cod. pen. e in ordine alla determinazione della pena. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento alla condotta in concreto posta in essere dall'imputato, che aveva già prelevato i beni dagli scaffali e che ha esercitato la violenza contro gli operanti senza interrompere l'unitarietà dell'azione e al fine di garantirsi il possesso di quanto sottratto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) - ha dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. In tal modo, pertanto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità per la quale il tentativo di rapina impropria è configurabile anche "nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (cfr. Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. 1.2. La Corte territoriale, che ha adeguato la pena alla reale gravità del fatto, facendo riferimento alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle circostanze a attenuanti generiche e anche quanto alla riduzione, inferiore a quella massima, per il tentativo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 17240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris