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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 20174/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22825/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 10 - 12 s.r.l., in persona del l.r.p.t. pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio n. 254 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone n. 102, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendegiusta procura in calce a l controricorso ; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. rendiconto AC –24/05/2022 r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1286 /201 7 , sez. 2° civile, depositatain data 27 febbraio 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] 10 - 2 s.r.l. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado del locale Tribunale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 75.898,21,oltre accessori.

2. Il giudice di secondo grado , pe r quanto in questa sede ancora interessa, ha rilevato: a) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito in data 17 maggio 2000 la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] 10-12 di [OSCURATO:PERSONA] C., con quote paritarie al 50% e attribuzione della qualità di accomandatario al [OSCURATO:PERSONA] e di accomandanteallo [OSCURATO:PERSONA]; b ) che , secondo la prospettazione dello [OSCURATO:PERSONA], l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] aveva operato in pregiudizio del socio accomandante, mai convocando l’assemblea né rendendo il conto annuale della gestione, in presenza di ripetuti esborsi dello [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle esigenze economiche della società, dei quali chiedeva il ristoro ; c ) che, in relazione alla domanda di restituzionedi somme versate nell’interesse della società, la domanda andava accolta, siccome dalla documentazione vers a ta in atti, e segnatamente dalla “prima nota”, si evinceva un’annotazione di pugno del [OSCURATO:PERSONA] che dava atto della ricezione dallo [OSCURATO:PERSONA] della r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] somma di euro 151.796,42l per le esigenze finanziarie connesse alla gestione del ristor ante ; d) che tale versamento andava qualificato come conferimento dell’ accomandante che, in quanto eccedente la sua quota del 50%, ne giustificava la restituzione , siccome era da escludersi che potesse essere stato effettuato a titolo di aumento di capitale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , mentre GianfrancoMoretti è rimasto intimato .

4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c .p.c., in relazione all’art. 81 c.p.c. » , deducendo l a carenza di legittimazione attiva dello [OSCURATO:PERSONA], siccome alla data di introduzione del giudizio non era più socio della [OSCURATO:PERSONA] 10-12 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. b.

Secondo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omesso esame della diversa posizione giuridica tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 10/12, anche ai fini dell’eventuale pagamento del presunto credito vantato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove, pacifico essendo che le somme oggetto della condanna restitutoria erano state versate dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] 10/12 s.r.l., che all’epoca dei fatti non era stata ancora costituita. c.

Terzo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla mancata o quantomeno errata applicazione dell’art.1988 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] laddove avrebbe “presumibilmente” inte r pretato la prima nota come riconoscimentodi debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., in assenza dei requisiti per tale inquadramento, quantomeno nei confronti della società, siccome dall’ analisi del documento si evinceva non solo che la somma erogata non era eccedente rispetto alla quota dello [OSCURATO:PERSONA] ma , soprattutto , che beneficiaria della dazione di denaro fosse un’altra società, tale Corima. d.

Quarto motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla mancata o quantomeno errata applicazione degli artt. 2282 c.c. e dell’art. 2289 c.c.», deducendo l ’erroneità della sentenza per a v e re omesso di considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto diritto ad alcuna restituzione dal socio accomandatario, siccomeil su o diritto era limitato al rimborso dei soli conferimentieffettuati, una volta detratti i debiti sociali.

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente all’impugnazione.

Invero, come emerge per tabulas dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, la pronuncia di condanna impugnata è stata emessa nei confronti del solo accomandatarioGianfranco [OSCURATO:PERSONA] e non della società .

4. È altrettanto certo , dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte territoriale h a condannato la persona fisica dell’accomandatario a restituire all’ac comandante il prestito ricevuto , qualificando il rapporto come una partita di debito/credito derivante da un prestito di denaro intercorso tra i due predetti soci, espressamente negando (pag. 9) che si trattasse di un r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento collegato a un deliberato a ssembleare, pertanto opponibilealla società.

5. In disparte la correttezza di un simile approdo , è certo che, in tale contesto, il solo soccombente in appello, e quindi il solo a essere legittimato a impugnare la relativa sentenza, è [OSCURATO:PERSONA] e nongià la società da costui amministrata .

6. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il [OSCURATO:PERSONA] 10-12 s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22825/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 10 - 12 s.r.l., in persona del l.r.p.t. pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da Gubbio n. 254 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone n. 102, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendegiusta procura in calce a l controricorso ; –controricorrente – Oggetto: s.a.s. rendiconto AC –24/05/2022 r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1286 /201 7 , sez. 2° civile, depositatain data 27 febbraio 20 1 7 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] 10 - 2 s.r.l. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma dellasentenza di primo grado del locale Tribunale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 75.898,21,oltre accessori. 2. Il giudice di secondo grado , pe r quanto in questa sede ancora interessa, ha rilevato: a) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano costituito in data 17 maggio 2000 la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] 10-12 di [OSCURATO:PERSONA] C., con quote paritarie al 50% e attribuzione della qualità di accomandatario al [OSCURATO:PERSONA] e di accomandanteallo [OSCURATO:PERSONA]; b ) che , secondo la prospettazione dello [OSCURATO:PERSONA], l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] aveva operato in pregiudizio del socio accomandante, mai convocando l’assemblea né rendendo il conto annuale della gestione, in presenza di ripetuti esborsi dello [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle esigenze economiche della società, dei quali chiedeva il ristoro ; c ) che, in relazione alla domanda di restituzionedi somme versate nell’interesse della società, la domanda andava accolta, siccome dalla documentazione vers a ta in atti, e segnatamente dalla “prima nota”, si evinceva un’annotazione di pugno del [OSCURATO:PERSONA] che dava atto della ricezione dallo [OSCURATO:PERSONA] della r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] somma di euro 151.796,42l per le esigenze finanziarie connesse alla gestione del ristor ante ; d) che tale versamento andava qualificato come conferimento dell’ accomandante che, in quanto eccedente la sua quota del 50%, ne giustificava la restituzione , siccome era da escludersi che potesse essere stato effettuato a titolo di aumento di capitale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , mentre GianfrancoMoretti è rimasto intimato . 4. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c .p.c., in relazione all’art. 81 c.p.c. » , deducendo l a carenza di legittimazione attiva dello [OSCURATO:PERSONA], siccome alla data di introduzione del giudizio non era più socio della [OSCURATO:PERSONA] 10-12 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. b. Secondo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omesso esame della diversa posizione giuridica tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] 10/12, anche ai fini dell’eventuale pagamento del presunto credito vantato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove, pacifico essendo che le somme oggetto della condanna restitutoria erano state versate dallo [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] 10/12 s.r.l., che all’epoca dei fatti non era stata ancora costituita. c. Terzo motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla mancata o quantomeno errata applicazione dell’art.1988 c.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] laddove avrebbe “presumibilmente” inte r pretato la prima nota come riconoscimentodi debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., in assenza dei requisiti per tale inquadramento, quantomeno nei confronti della società, siccome dall’ analisi del documento si evinceva non solo che la somma erogata non era eccedente rispetto alla quota dello [OSCURATO:PERSONA] ma , soprattutto , che beneficiaria della dazione di denaro fosse un’altra società, tale Corima. d. Quarto motivo: « Vi olazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla mancata o quantomeno errata applicazione degli artt. 2282 c.c. e dell’art. 2289 c.c.», deducendo l ’erroneità della sentenza per a v e re omesso di considerare che lo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto diritto ad alcuna restituzione dal socio accomandatario, siccomeil su o diritto era limitato al rimborso dei soli conferimentieffettuati, una volta detratti i debiti sociali. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede, comunque , il rigetto. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente all’impugnazione. Invero, come emerge per tabulas dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, la pronuncia di condanna impugnata è stata emessa nei confronti del solo accomandatarioGianfranco [OSCURATO:PERSONA] e non della società . 4. È altrettanto certo , dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte territoriale h a condannato la persona fisica dell’accomandatario a restituire all’ac comandante il prestito ricevuto , qualificando il rapporto come una partita di debito/credito derivante da un prestito di denaro intercorso tra i due predetti soci, espressamente negando (pag. 9) che si trattasse di un r.g. n. 22825/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versamento collegato a un deliberato a ssembleare, pertanto opponibilealla società. 5. In disparte la correttezza di un simile approdo , è certo che, in tale contesto, il solo soccombente in appello, e quindi il solo a essere legittimato a impugnare la relativa sentenza, è [OSCURATO:PERSONA] e nongià la società da costui amministrata . 6. Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il [OSCURATO:PERSONA] 10-12 s.r.l. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto
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