CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11314/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza del TRIBUNALE di FERMO n. 849/2023 depositatail 06/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di Pace didanni subiti dall’autovettura Toyota T25 Avensis targata CG10149, disua proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’urto controun capriolo verificatosi il 16 dicembre 2018, alle ore 23:25 circa,mentre il Moricini stava percorrendo la S.P. 219 nel comune diSant’Elpidio a Mare, tratto stradale privo di segnaletica di pericolo e dibarriere di contenimento.Si costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], eccependo in via preliminare ildifetto di legittimazione passiva, assumendo che la competenzaspettasse alla Provincia proprietaria del tratto di strada interessato dalsinistro; nel merito, contestava la domanda attorea nell’an e nelquantum.Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali e prova pertesti, il Giudice di Pace di Fermo, con sentenza n. 393/2021, accoglievala domanda e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di euro 4.883,74, oltre interessi, nonché alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione [OSCURATO:PERSONA],eccependo: l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto dilegittimazione passiva; l’erronea sussunzione della fattispecienell’alveo dell’art. 2052 c.c., nonostante la domanda attorea fossefondata sull’art. 2043 c.c.; l’errata valutazione delle risultanzeistruttorie; il mancato superamento della presunzione di responsabilitàai sensi dell’art. 2054, co. 1, c.c.; l’erronea ed eccessiva quantificazionedei danni; l’omessa valutazione del concorso colposo del conducenteex art. 1227 c.c.Si costituiva la Tagliamonte, chiedendo il rigetto del gravame e laconferma della sentenza impugnata.Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 849/2023, ritenevasussistente la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], ma nelmerito accoglieva il gravame dell’Ente, riformando integralmente laNumero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026sentenza impugnata e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoriadella Tagliamonte, reputata infondata per il mancato superamento dellapresunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, co. 1, c.c. e per lamancata prova della dinamica del fatto e del nesso causale.Conseguentemente, condannava la Tagliamonte alla restituzione diquanto ad essa corrisposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e poneva a caricodella stessa le spese del doppio grado.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Tagliamonte,articolando due motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria,richiamando i recenti arresti di questa Corte.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo, quale giudicedi appello, dopo aver correttamente inquadrato la responsabilitànell’art. 2052 c.c., ha rigettato la domanda risarcitoria sul presuppostoche il danneggiato non aveva provato la dinamica del sinistro. Il giudiceha valorizzato la natura "laconica" delle testimonianze e l’assenza nelverbale di elementi certi (come tracce di frenata) atti a ricostruire unamanovra d’emergenza, ritenendo così assorbita ogni valutazione sullaprova liberatoria della Regione.2. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazionedegli artt. 2052, 2054 co. 1, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. in relazioneart. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. , nella parte in cui il giudice d’appello,nell’applicare il rapporto tra le presunzioni degli artt. 2052 e 2054 c.c.,ha escluso la responsabilità della Regione senza verificarne la provaNumero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026liberatoria del caso fortuito. Deduce che i fatti allegati erano sindall’origine riconducibili all’art. 2052 c.c. e che la qualificazionegiuridica non incideva sull’onere probatorio dell’ente. Osserva che ilTribunale ha deciso sulla sola presunzione di colpa del conducente,senza valutare la presunzione oggettiva gravante sulla Regione;- con il secondo motivo denuncia: violazione e falsaapplicazione degli artt. 2054 co. 1, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., e115 e 116 cpc, in relazione art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. , nellaparte in cui il giudice d’appello ha escluso il suo diritto al risarcimento,sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia 2052 c.c., trascurando le prove, chedimostravano la repentina e imprevedibile immissione del capriolo sullacarreggiata e l’impossibilità per il conducente di evitare l’impatto.Deduce che il tribunale ha commesso un error in iudicando nellavalutazione del compendio istruttorio e nell’attribuzione esclusiva dellaresponsabilità del conducente. In particolare, in tesi difensiva, il giudicedi secondo grado ha svalutato il verbale dei Carabinieri e il relativovalore presuntivo, ha omesso di individuare la regola cautelareasseritamente violata ed ha applicato in modo distorto i criteri diprevedibilità del rischio.3. La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcuneconsiderazioni, che questa Corte ha già formulato con le recentisentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.3.1. In primo luogo, va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla faunaselvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblicaamministrazione a norma (non dell’art. 2043 c.c., ma) dell’art. 2052c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848,18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificaticome res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con laNumero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a caricodel soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessipubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplinaadottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Leggen. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio diricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato edi averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, concompetenze affidate in via primaria alle Regioni.Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono(non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio daprevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni daquesti provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demandale attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensidella disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazionedegli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).3.2. Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilitàche l’art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell’utilizzatoredell’animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).Pertanto, ai fini dell’applicazione del 2052, non rileva la condottacolposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva ilmero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale.In altri termini: colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale rispondedel danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalitàfra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso,indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza oimperizia.In sostanza, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione dicolpa del proprietario o dell’animale, ma prevede esclusivamente uncriterio di imputazione oggettivo della responsabilità.Numero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026Di conseguenza, l’eventuale residuale interazione tra l’art. 2052c.c. e l’art. 2054, comma 1, c.c. non configura un “concorso trapresunzioni omogenee”, come talvolta affermato in maniera tralaticia,bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per idanni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico delconducente del veicolo).3.3. Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da unanimale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:- l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo oa un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alladisciplina in tema di circolazione stradale;- dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero(o l’animale libero sia stato comunque coinvolto nel sinistro), ovverosiaprivo di vincoli di traino: in tal caso l’azione risarcitoria nei confronti delproprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causati da faunaselvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’art. 2052 c.c.3.4. Quanto agli oneri probatori a carico delle parti inquest’ultima ipotesi:- è onere del conducente danneggiato allegare e provare laprecisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cuile caratteristiche della propria condotta e del comportamentodell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto ilprofilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente aisensi dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell’animale.L’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatorenell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduceall’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia)dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva oquanto meno concorrente), cioè deve essere risultato uncomportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediatae diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in viaNumero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026concorrente”), il fatto dannoso. Invero, l’incidente ben potrebbe esserestato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente delveicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi,all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata unacollisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da luicondotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. didimostrare il caso fortuito;- è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale - siribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed aprescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario outilizzatore - contestare le allegazioni del conducente danneggiato e,comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche oesclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condottadi guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto perevitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.3.5. Il giudice di merito - valutando (anche di ufficio, in base alleemergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, nontrattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparatal’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dallacondotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto alverificarsi dell’evento dannoso:a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misuraproporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nelcaso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattorecausale concorrente;b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primocomma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducentedanneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso ilnesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno).Resta inteso che è questione di merito la valutazione deglielementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabileNumero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026da questa corte di legittimità l’esercizio del potere/dovere del giudicedi merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provatidalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e nonefficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materialedi causa.4.Tanto ribadito, il ricorso non è fondato.4.1. Non fondato è il primo motivo, pur dovendosi procedere auna correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata.Si è sopra ribadito che l’art. 2052 c.c. non configura alcunapresunzione, bensì un criterio di imputazione oggettiva dellaresponsabilità fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione pubblicisticadell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico.In caso di collisione con un veicolo, non si verifica un concorsotra presunzioni, ma la combinazione tra il predetto criterio oggettivo el’onere del danneggiato di fornire la prova positiva, certa e completadell’esatta dinamica del sinistro.Tale prova deve includere l’esclusione di qualunque ruolo causaleo concausale della condotta di guida del conducente del veicolo nellaproduzione dell’evento, solo all’esito della quale può attivarsi l’onereper l’ente di provare il caso fortuito.Nel caso di specie il Tribunale di Fermo ha accertato che laTagliamonte non ha dimostrato la precisa dinamica dell’incidente né diaver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ragion per cui il rigettodella domanda è conforme al diritto, restando assorbita ognivalutazione sulla prova liberatoria della Regione.Le considerazioni sviluppate da parte ricorrente nella memorianon offrono argomenti idonei a scalzare la validità delle conclusioni delrichiamato - da intendersi definitivamente consolidato - orientamento:alle argomentazioni sviluppate a sostegno del quale può anche qui farsiintegrale richiamo al fine di disattendere quanto sostenuto dalla stessaparte ricorrente.Numero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/20264.2. Il secondo motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta il travisamento dei contenuti informativi delverbale dei Carabinieri e delle deposizioni testimoniali, sostenendo chetali elementi avrebbero dovuto condurre a un giudizio di inevitabilitàdell’impatto.Tuttavia, come sopra rilevato, secondo i principi riaffermati anchedi recente da questa Corte, l’accertamento della dinamica del sinistroe la valutazione dell’idoneità dimostrativa delle prove rientrano neltipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; né sonointegrati gli estremi del travisamento della prova (come precisati direcente da Cass. Sez. U. 5792/24), essendo invocato piuttosto uncomplessivo apprezzamento di risultanze diverso da quello operatonella gravata sentenza.Nel caso di specie il Tribunale ha motivato il proprioconvincimento evidenziando la natura ‘laconica’ delle dichiarazionitestimoniali e l’assenza, nel verbale, di elementi certi (come tracce difrenata o localizzazione precisa del punto d’urto) atti a ricostruire lamanovra d’emergenza del conducente.Trattandosi di una motivazione logica e non apparente, la censuradella ricorrente si risolve in una inammissibile richiesta di nuova ediversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.5. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;e, quanto alle spese, per essere restata tale l’intimata possono esserelasciate a carico della ricorrente quelle da lei anticipate.Al rigetto del ricorso consegue comunque la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo,previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 10149/2024Numero sezionale 924/2026Numero di raccolta generale 11314/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente