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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 39310/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, alla guida del proprio veicolo, tamponava, il giorno 10 gennaio 2012, un automezzo [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva in prossimità di un incrocio, provocando al conducente [OSCURATO:PERSONA] distorsione rachide cervicale e contusione del V dito del piede sinistro, ferite giudicate guaribili in 25 giorni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la manifesta illogicità, la contraddittorietà, la mancanza della motivazione, nonché il travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo state ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in base ad un rinvio alla querela, valutabile solo ai fini della procedibilità, senza la produzione o acquisizione del certificato del medico di base, con la prognosi di 20 giorni ulteriori rispetto ai 5 risultanti dal certificato rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA], ed ad una asserita, ma inesistente conferma da parte dell'imputato.

Nel ricorso si è lamentata, inoltre, la mancanza di motivazione circa la revoca dell'acquisizione degli atti del connesso procedimento civile, avente ad oggetto il risarcimento del danno, originariamente disposta ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Preliminarmente osserva il Collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 10 giugno 2012, deve ritenersi prescritto già in data 10 luglio 2019.

4.1. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito.

4.2. Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).

E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275).

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263).

4.3. Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. 5.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'a Ciampi DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Bergamo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, alla guida del proprio veicolo, tamponava, il giorno 10 gennaio 2012, un automezzo [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva in prossimità di un incrocio, provocando al conducente [OSCURATO:PERSONA] distorsione rachide cervicale e contusione del V dito del piede sinistro, ferite giudicate guaribili in 25 giorni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la manifesta illogicità, la contraddittorietà, la mancanza della motivazione, nonché il travisamento della prova, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo state ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in base ad un rinvio alla querela, valutabile solo ai fini della procedibilità, senza la produzione o acquisizione del certificato del medico di base, con la prognosi di 20 giorni ulteriori rispetto ai 5 risultanti dal certificato rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA], ed ad una asserita, ma inesistente conferma da parte dell'imputato. Nel ricorso si è lamentata, inoltre, la mancanza di motivazione circa la revoca dell'acquisizione degli atti del connesso procedimento civile, avente ad oggetto il risarcimento del danno, originariamente disposta ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Preliminarmente osserva il Collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 10 giugno 2012, deve ritenersi prescritto già in data 10 luglio 2019. 4.1. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso non appare inammissibile né affetto da altro vizio che ne precluda l'esame nel merito. 4.2. Deve, peraltro, sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di cassazione, che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rivelatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez. 6, n. 31463/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008/2007, Roscini, Rv. 237263). 4.3. Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 cod.proc.pen. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 19 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'a Ciampi DE