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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35198/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 9 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di evasione e, previa esclusione della contestata recidiva, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di ricettazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente censura sotto il profilo motivazionale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello a pagina 3 della motivazione all'assenza di elementi positivamente valutabili, né ad alcun segno di resipiscenza da parte del prevenuto, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 16 dicembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 9 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di evasione e, previa esclusione della contestata recidiva, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di ricettazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, per l'effetto riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che del tutto genericamente censura sotto il profilo motivazionale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello a pagina 3 della motivazione all'assenza di elementi positivamente valutabili, né ad alcun segno di resipiscenza da parte del prevenuto, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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