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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41153/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento in relazione alla pena, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei suoi ricorsi ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso nell'interesse del Losco. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 1 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 29-6-2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di associazione camorristica, estorsione aggravata tentata e consumata, detenzione illegale e porto abusivo di esplosivi, loro rispettivamente ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'Avv.to Davino per [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa applicazione del regime della continuazione esterna con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 30 settembre 2014, irrevocabile in data 9-4-2018, posto che aveva errato il giudice di secondo grado nel non esaminare la richiesta che era stata regolarmente formulata con i motivi di appello; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva; - difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], deduceva con unico motivo, riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A) della rubrica; si rappresentava in particolare che alcuna accusa era pervenuta dalle persone offese o da persone informate dei fatti e le uniche emergenze erano rappresentate da tre intercettazioni, due dirette ed una indiretta non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza; al proposito si eccepiva la carenza della motivazione circa il difetto di compatibilità della voce del ricorrente con quella intercettata, sulla base delle conclusioni della relazione del consulente tecnico di parte prof.

Cusimano, stante la scarsissima qualità delle intercettazioni; già il tribunale della libertà aveva annullato la misura in considerazione dell'esito della c.t. di parte ed evidenziato che al più risultava soltanto una frequentazione con altri coindagati; si deduceva ancora che la conversazione n. 7543641 non risultava mai contestata ad Anzalone mentre quella indiretta, che atteneva ad un colloquio tra Balzano e Scarpa, non faceva emergere elementi concreti per stabilire un legame tra il ricorrente ed il gruppo associativo dovendosi anche tenere conto della possibile non consapevolezza del ricorrente del disegno estorsivo del Balzano. 1.4 Con un primo ricorso dell'avv.to Ottobre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduceva difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata, basato sull'interpretazione di una intercettazione di conversazione fra presenti che era in contrasto con l'annullamento statuito dal tribunale del riesame; in ogni caso, dalla analisi della conversazione, risultava che Losco aveva accettato l'incarico di ricevere una somma dalla persona offesa per il solo timore reverenziale nei riguardi del Balzano, non aveva arrecato alcun contributo al gruppo criminale, l'incontro con la vittima era stato del tutto casuale.

Quanto alla seconda conversazione, la n. 2228022, provava che il Losco aveva volontariamente desistito dall'azione, rifiutando di ricevere la somma, e non vi era alcuna prova di un suo concorso punibile nel fatto avendo del tutto desistito.

Con un secondo ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] si deduceva sempre nell'interesse del Losco: violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa esclusione della recidiva dovendosi tenere conto della natura dei precedenti e della risalenza nel tempo delle condotte;yiolazione dell'art. 606. lett. b) cod.proc.pen..quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed all'aumento per recidiva in misura superiore al cumulo delle condanne precedenti (pari a mesi 13 e giorni 18); omessa motivazione quanto alla riduzione di pena operata per il tentativo; violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. non sussistendo né l'agevolazione della consorteria, di cui difettava il profilo soggettivo, sia il metodo in quanto l'intervento del ricorrente era avvenuto su indicazione della stessa persona offesa.

Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della desistenza e comunque alla omessa valutazione dell'intervento per esclusive ragioni di solidarietà umana, come risultava dalle conversazioni riportate che analizzava nella parte in cui risultava che la stessa vittima aveva richiesto l'intervento del ricorrente.

In ogni caso, Losco, aveva poi desistito volontariamente dall'azione come sottolineato già in sede di riesame avendo revocato il proprio consenso a fare da intermediario, per quanto risultava dalle stesse dichiarazioni del Federico che venivano riportate. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to Ottobre, lamentava violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aumento per la recidiva determinato in misura superiore al cumulo delle precedenti condanne che ammontavano soltanto ad anni 2 di reclusione per la violazione dell'art. 73 DPR 309/90; violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. 1.6 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to Cola, deduceva difetto di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità che con riguardo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Premesso che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato a tutti i motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità nel dibattimento di appello, insistendo soltanto nelle doglianze relative alla pena, inammissibili appaiono i relativi ricorsi.

L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deduce doglianze sotto il profilo del difetto di motivazione in punto responsabilità relativamente a punti già oggetto di rinuncia nel precedente grado.

Quanto al giudizio di equivalenza lo stesso viene adeguatamente motivato dalla corte di appello con le specifiche osservazioni svolte a pagina 22 della motivazione che appaiono prive di qualsiasi vizio.

Inammissibile appare anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] posto che, la corte di appello di Napoli, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna facendo preciso riferimento a numerosi aspetti del fatto e della diversità delle due imputazioni anche in relazione al profilo del tempo del commesso reato ( vedi pagine 18-19).

E tale motivazione in quanto priva di qualsiasi illogicità non può essere sindacata nel presente giudizio di legittimità.

Infine, il riconoscimento della recidiva, si fonda sulle valutazioni espresse dalla corte di appello circa il ruolo apicale e la particolare pericolosità manifestata dal ricorrente.

In conclusione, le predette impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 2.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato; il ricorrente, già condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 alla pena di anni 2 di reclusione, non poteva vedersi aumentata la pena ex art. 99 cod.pen. nella misura di un terzo della sanzione base sino ad anni 24 di reclusione, operando infatti il limite preclusivo di cui all'ultimo comma dell'art. 99 cod.pen. secondo cui in nessun caso l'aumento di pena può essere superiore al cumulo della precedenti condanne (e quindi ad anni 2).

La pena nei confronti dello stesso va pertanto rideterminata nella misura che segue: anni 18 di reclusione quale pena base aumentata ex art. 99 ad anni 20 e con i già disposti aumenti per continuazione per i reati di cui ai capi b), c) e d) ulteriormente aumentata ad anni 23, ridotta per il rito ad anni 15 e mesi 4 di reclusione.

Inammissibile è invece il secondo motivo posto che la corte di appello ha fornito adeguata giustificazione della negazione delle attenuanti generiche. 2.3 Infondati sono i motivi dei ricorsi avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con i quali si muovono contestazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata.

Le pronunce di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito il ruolo svolto dall'imputato nella consumazione dei fatti ed evidenziato che proprio lo stesso era stato incaricato di ricevere la somma di 5.000 C che avrebbe dovuto essere versata dalla persona offesa; inoltre si è sottolineato come il mancato ritiro della tangente illecita imposta alla vittima fosse dipesa esclusivamente dall'allarme per le indagini in corso, chiaramente espresso dallo stesso Losco all'indirizzo dei correi in occasione di un successivo incontro.

Così ricostruiti i fatti non sussistono i denunciati vizi posto che, il ricorrente avere concorso nel fatto assumendo un ben preciso ruolo nel corso dell'attività esecutiva portata a termine dai correi senza che possa qualificarsi quale ipotesi di desistenza la sua successiva condotta, in quanto la minaccia estorsiva con la richiesta di pagamento era già stata formulata all'indirizzo della vittima, il ricorrente era stato incaricato del ritiro della somma, e la successiva condotta del Losco trovava fondamento soltanto nel pericolo per le indagini in corso e non tanto in una personale resipiscenza.

Al proposito va ricordato come nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01).

Deve, pertanto, essere escluso che la condotta del Losco possa essere ricostruita nei termini della desistenza mentre tutte le doglianze che prospettano un contrasto con le conclusioni dei giudici del riesame si risolvono in una lettura alternativa delle captazioni e degli altri elementi di prova non consentiti nella presente fase di legittimità.\PG, Il chiaro sfruttamento del metodo mafioso nella esecuziòne del fatto delittuoso, commesso da un gruppo di soggetti appartenenti alla locale criminalità organizzata così come percepito dalla vittima, giustifica poi il riconoscimento della contestata aggravante mafiosa, nelle conformi valutazioni dei giudici di merito del tutto esenti dai lamentati vizi.

Infondati sono poi tutti i motivi in punto recidiva, determinazione della diminuzione per il tentativo ed omessa concessione delle attenuanti generiche posto che con gli argomenti espressi a pagina 29 della motivazione la corte di appello ha motivato esattamente con riferimento a plurimi aspetti dei fatto le rispettive decisioni.

Infondata è anche la doglianza in punto determinazione della pena posto che l'aumento per la recidiva, pari ad anni 2, non ha superato il cumulo delle precedenti condanne le cui pene detentive ammontano ad anni 2 e mesi 1, pure esclusa da tale calcolo la pronuncia del 1999 per la quale veniva pronunciata l'estinzione degli effetti penali. 2.4 Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato non sussistendo il lamentato difetto di motivazione nella impugnata sentenza circa l'individuazione del ricorrente quale soggetto interlocutore degli altri partecipi dell'associazione; la corte di appello, con valutazione conforme a quella del primo giudice, ha adeguatamente esposto, a pagina 23 della motivazione, come il riferimento allo stesso fosse confermato sia dal contenuto di una conversazione nella quale altri associati si riferivano al medesimo individuandolo con precisione, sia in forza dei servizi di osservazione accoppiati alle attività di intercettazione (pagina 24).

Non sussiste pertanto il lamentato vizio poiché le conclusioni della consulenza Cusimano sono state confutate dai giudici di merito sulla base di precisi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

Le rimanenti doglianze, contenute sempre nell'unico motivo di impugnazione, propongono poi una inammissibile lettura alternativa di conversazioni intercettate e valutate conformemente dai giudici di merito; al proposito va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784).

L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della irrilevanza del loro contenuto ai fini della dimostrazione dello stabile inserimento del ricorrente nella cosca diretta dal Balzano; invero, tale conclusione veniva fondata sull'analisi di plurime conversazioni alle quali partecipava lo stesso Anzalone in una delle quali si discuteva delle modalità di un'estorsione e nel corso delle altre si faceva ripetuto riferimento a dinamiche relative a scontri con altri gruppi ovvero ad indagini in corso; così che il pieno coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del gruppo criminale viene fondato su condotte concretamente dimostrative della piena adesione al programma delittuoso dell'associazione.

Ne deriva pertanto affermare che le conclusioni cui perveniva il tribunale del riesame non possono assumere rilievo decisivo e che i giudici di merito paiono avere aderito alle conclusioni circa l'individuazione della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. cui sono pervenute le Sezioni Unite con la nota sentenza Modaffari n.36958/21; in tale pronuncia le Sezioni Unite hanno richiamato la necessità che:" Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva".

Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio, deve portare ad escludere qualsiasi vizio nella sentenza impugnata che risulta avere fatto corretta applicazione della interpretazione data alla portata dell'art. 416 bis cod.pen. da parte del massimo consesso della corte di legittimità, avendo individuato nella partecipazione a diversi colloqui, alcuni dei quali dal chiaro contenuto illecito, l'apporto concreto fornito dall'Anzalone al gruppo.

In conclusione, l'impugnazione Anzalone deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena detentiva finale in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i difensori: avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento in relazione alla pena, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento dei suoi ricorsi ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso nell'interesse del Losco. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 1 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 29-6-2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di associazione camorristica, estorsione aggravata tentata e consumata, detenzione illegale e porto abusivo di esplosivi, loro rispettivamente ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'Avv.to Davino per [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa applicazione del regime della continuazione esterna con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli del 30 settembre 2014, irrevocabile in data 9-4-2018, posto che aveva errato il giudice di secondo grado nel non esaminare la richiesta che era stata regolarmente formulata con i motivi di appello; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva; - difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], deduceva con unico motivo, riassunto ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A) della rubrica; si rappresentava in particolare che alcuna accusa era pervenuta dalle persone offese o da persone informate dei fatti e le uniche emergenze erano rappresentate da tre intercettazioni, due dirette ed una indiretta non idonee a fondare un giudizio di colpevolezza; al proposito si eccepiva la carenza della motivazione circa il difetto di compatibilità della voce del ricorrente con quella intercettata, sulla base delle conclusioni della relazione del consulente tecnico di parte prof. Cusimano, stante la scarsissima qualità delle intercettazioni; già il tribunale della libertà aveva annullato la misura in considerazione dell'esito della c.t. di parte ed evidenziato che al più risultava soltanto una frequentazione con altri coindagati; si deduceva ancora che la conversazione n. 7543641 non risultava mai contestata ad Anzalone mentre quella indiretta, che atteneva ad un colloquio tra Balzano e Scarpa, non faceva emergere elementi concreti per stabilire un legame tra il ricorrente ed il gruppo associativo dovendosi anche tenere conto della possibile non consapevolezza del ricorrente del disegno estorsivo del Balzano. 1.4 Con un primo ricorso dell'avv.to Ottobre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si deduceva difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata, basato sull'interpretazione di una intercettazione di conversazione fra presenti che era in contrasto con l'annullamento statuito dal tribunale del riesame; in ogni caso, dalla analisi della conversazione, risultava che Losco aveva accettato l'incarico di ricevere una somma dalla persona offesa per il solo timore reverenziale nei riguardi del Balzano, non aveva arrecato alcun contributo al gruppo criminale, l'incontro con la vittima era stato del tutto casuale. Quanto alla seconda conversazione, la n. 2228022, provava che il Losco aveva volontariamente desistito dall'azione, rifiutando di ricevere la somma, e non vi era alcuna prova di un suo concorso punibile nel fatto avendo del tutto desistito. Con un secondo ricorso dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] si deduceva sempre nell'interesse del Losco: violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa esclusione della recidiva dovendosi tenere conto della natura dei precedenti e della risalenza nel tempo delle condotte;yiolazione dell'art. 606. lett. b) cod.proc.pen..quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed all'aumento per recidiva in misura superiore al cumulo delle condanne precedenti (pari a mesi 13 e giorni 18); omessa motivazione quanto alla riduzione di pena operata per il tentativo; violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod.pen. non sussistendo né l'agevolazione della consorteria, di cui difettava il profilo soggettivo, sia il metodo in quanto l'intervento del ricorrente era avvenuto su indicazione della stessa persona offesa. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata esclusione della desistenza e comunque alla omessa valutazione dell'intervento per esclusive ragioni di solidarietà umana, come risultava dalle conversazioni riportate che analizzava nella parte in cui risultava che la stessa vittima aveva richiesto l'intervento del ricorrente. In ogni caso, Losco, aveva poi desistito volontariamente dall'azione come sottolineato già in sede di riesame avendo revocato il proprio consenso a fare da intermediario, per quanto risultava dalle stesse dichiarazioni del Federico che venivano riportate. 1.5 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to Ottobre, lamentava violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'aumento per la recidiva determinato in misura superiore al cumulo delle precedenti condanne che ammontavano soltanto ad anni 2 di reclusione per la violazione dell'art. 73 DPR 309/90; violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche. 1.6 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avv.to Cola, deduceva difetto di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità che con riguardo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Premesso che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato a tutti i motivi di appello riguardanti l'affermazione di responsabilità nel dibattimento di appello, insistendo soltanto nelle doglianze relative alla pena, inammissibili appaiono i relativi ricorsi. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] deduce doglianze sotto il profilo del difetto di motivazione in punto responsabilità relativamente a punti già oggetto di rinuncia nel precedente grado. Quanto al giudizio di equivalenza lo stesso viene adeguatamente motivato dalla corte di appello con le specifiche osservazioni svolte a pagina 22 della motivazione che appaiono prive di qualsiasi vizio. Inammissibile appare anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] posto che, la corte di appello di Napoli, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione esterna facendo preciso riferimento a numerosi aspetti del fatto e della diversità delle due imputazioni anche in relazione al profilo del tempo del commesso reato ( vedi pagine 18-19). E tale motivazione in quanto priva di qualsiasi illogicità non può essere sindacata nel presente giudizio di legittimità. Infine, il riconoscimento della recidiva, si fonda sulle valutazioni espresse dalla corte di appello circa il ruolo apicale e la particolare pericolosità manifestata dal ricorrente. In conclusione, le predette impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. 2.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato; il ricorrente, già condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 alla pena di anni 2 di reclusione, non poteva vedersi aumentata la pena ex art. 99 cod.pen. nella misura di un terzo della sanzione base sino ad anni 24 di reclusione, operando infatti il limite preclusivo di cui all'ultimo comma dell'art. 99 cod.pen. secondo cui in nessun caso l'aumento di pena può essere superiore al cumulo della precedenti condanne (e quindi ad anni 2). La pena nei confronti dello stesso va pertanto rideterminata nella misura che segue: anni 18 di reclusione quale pena base aumentata ex art. 99 ad anni 20 e con i già disposti aumenti per continuazione per i reati di cui ai capi b), c) e d) ulteriormente aumentata ad anni 23, ridotta per il rito ad anni 15 e mesi 4 di reclusione. Inammissibile è invece il secondo motivo posto che la corte di appello ha fornito adeguata giustificazione della negazione delle attenuanti generiche. 2.3 Infondati sono i motivi dei ricorsi avanzati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con i quali si muovono contestazioni in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata. Le pronunce di merito, con valutazione conforme, hanno ricostruito il ruolo svolto dall'imputato nella consumazione dei fatti ed evidenziato che proprio lo stesso era stato incaricato di ricevere la somma di 5.000 C che avrebbe dovuto essere versata dalla persona offesa; inoltre si è sottolineato come il mancato ritiro della tangente illecita imposta alla vittima fosse dipesa esclusivamente dall'allarme per le indagini in corso, chiaramente espresso dallo stesso Losco all'indirizzo dei correi in occasione di un successivo incontro. Così ricostruiti i fatti non sussistono i denunciati vizi posto che, il ricorrente avere concorso nel fatto assumendo un ben preciso ruolo nel corso dell'attività esecutiva portata a termine dai correi senza che possa qualificarsi quale ipotesi di desistenza la sua successiva condotta, in quanto la minaccia estorsiva con la richiesta di pagamento era già stata formulata all'indirizzo della vittima, il ricorrente era stato incaricato del ritiro della somma, e la successiva condotta del Losco trovava fondamento soltanto nel pericolo per le indagini in corso e non tanto in una personale resipiscenza. Al proposito va ricordato come nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01). Deve, pertanto, essere escluso che la condotta del Losco possa essere ricostruita nei termini della desistenza mentre tutte le doglianze che prospettano un contrasto con le conclusioni dei giudici del riesame si risolvono in una lettura alternativa delle captazioni e degli altri elementi di prova non consentiti nella presente fase di legittimità.\PG, Il chiaro sfruttamento del metodo mafioso nella esecuziòne del fatto delittuoso, commesso da un gruppo di soggetti appartenenti alla locale criminalità organizzata così come percepito dalla vittima, giustifica poi il riconoscimento della contestata aggravante mafiosa, nelle conformi valutazioni dei giudici di merito del tutto esenti dai lamentati vizi. Infondati sono poi tutti i motivi in punto recidiva, determinazione della diminuzione per il tentativo ed omessa concessione delle attenuanti generiche posto che con gli argomenti espressi a pagina 29 della motivazione la corte di appello ha motivato esattamente con riferimento a plurimi aspetti dei fatto le rispettive decisioni. Infondata è anche la doglianza in punto determinazione della pena posto che l'aumento per la recidiva, pari ad anni 2, non ha superato il cumulo delle precedenti condanne le cui pene detentive ammontano ad anni 2 e mesi 1, pure esclusa da tale calcolo la pronuncia del 1999 per la quale veniva pronunciata l'estinzione degli effetti penali. 2.4 Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato non sussistendo il lamentato difetto di motivazione nella impugnata sentenza circa l'individuazione del ricorrente quale soggetto interlocutore degli altri partecipi dell'associazione; la corte di appello, con valutazione conforme a quella del primo giudice, ha adeguatamente esposto, a pagina 23 della motivazione, come il riferimento allo stesso fosse confermato sia dal contenuto di una conversazione nella quale altri associati si riferivano al medesimo individuandolo con precisione, sia in forza dei servizi di osservazione accoppiati alle attività di intercettazione (pagina 24). Non sussiste pertanto il lamentato vizio poiché le conclusioni della consulenza Cusimano sono state confutate dai giudici di merito sulla base di precisi argomenti esposti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Le rimanenti doglianze, contenute sempre nell'unico motivo di impugnazione, propongono poi una inammissibile lettura alternativa di conversazioni intercettate e valutate conformemente dai giudici di merito; al proposito va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della irrilevanza del loro contenuto ai fini della dimostrazione dello stabile inserimento del ricorrente nella cosca diretta dal Balzano; invero, tale conclusione veniva fondata sull'analisi di plurime conversazioni alle quali partecipava lo stesso Anzalone in una delle quali si discuteva delle modalità di un'estorsione e nel corso delle altre si faceva ripetuto riferimento a dinamiche relative a scontri con altri gruppi ovvero ad indagini in corso; così che il pieno coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del gruppo criminale viene fondato su condotte concretamente dimostrative della piena adesione al programma delittuoso dell'associazione. Ne deriva pertanto affermare che le conclusioni cui perveniva il tribunale del riesame non possono assumere rilievo decisivo e che i giudici di merito paiono avere aderito alle conclusioni circa l'individuazione della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. cui sono pervenute le Sezioni Unite con la nota sentenza Modaffari n.36958/21; in tale pronuncia le Sezioni Unite hanno richiamato la necessità che:" Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio, deve portare ad escludere qualsiasi vizio nella sentenza impugnata che risulta avere fatto corretta applicazione della interpretazione data alla portata dell'art. 416 bis cod.pen. da parte del massimo consesso della corte di legittimità, avendo individuato nella partecipazione a diversi colloqui, alcuni dei quali dal chiaro contenuto illecito, l'apporto concreto fornito dall'Anzalone al gruppo. In conclusione, l'impugnazione Anzalone deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena detentiva finale in anni 15 e mesi 4 di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 41153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris