CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 50210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, affetti da marcata genericità e privi di specificità' rispetto al portato della sentenza impugnata, si fondano su una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito mentre la ricostruzione della vicenda a giudizio resa dal provvedimento gravato, immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze probatorie, dà adeguato e corretto riscontro dei tratti costitutivi del reato di cui all'art 336 cp contestato alla ricorrente rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.