CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 22160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13113-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, opelegis; -controricorrente- Ric. 2021 n. 13113 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -2- avverso la sentenza n. 5536/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n. 5536/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e litisconsorti in epigrafe specificati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5536/2020 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 6/11/2020 con la quale era stato dichiarato estinto per prescrizione il diritto di essi ricorrenti, quali medici specializzandi che avevano iniziato a frequentare i corsi antecedentemente al 31/12/1982, a ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento del risarcimento o indennizzo per mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE . Quanto alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], il cui diritto è stato ritenuto non estinto per prescrizione, si denuncia il mancato riconoscimento di un indennizzo superiore a quello di € 6.714,00 annuo, oltre interessi legali calcolati dalla domanda al saldo, attribuito sulla base dei parametri indicati dal TAR in simili situazioni. Ric. 2021 n. 13113 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -3- 2. Il ricorso è affidato a due motivi. La parte intimata ha notificato controricorso. Considerato che: 1. Per qua nto riguarda la posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], il cui diritto è stato riconosciuto per un importominore, rispetto a quello rivendicato, la sentenza viene impugnata per non avere utilizzato i parametri di cui all’art 11 della L. n. 370/1999 per la liquidazione del compenso dovuto per ciascun anno di specializzazione medica, con interessi legali dal tempo della domanda giudiziale. 2. Riguardo agli altri ricorrenti, il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della sentenza della corte d’appello di Roma con cui è stata pronunciata nei confronti di alcuni ricorrenti la prescrizione del diritto in assenza di atti interruttivi del termine di decorso della prescrizione, erroneamente calcolata a far tempo dalla data stabilita nelle direttive europee per il recepimento delle norme. 3. Quanto al primo motivo inerente alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], il cui indennizzo è stato riconosciuto in misura analoga a quello indicato per coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione dal 1/1/1983, la pronuncia risulta in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. 4. A seguito di tal e esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura Ric. 2021 n. 13113 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -4- di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale come debito di valuta e non di valore ( ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012; Cass.Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). 5. Tale interpretazione è in linea con la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, la quale si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit. (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). 6. Quanto al secondo motivo, la pronuncia risulta conforme ai consolidatiprecedenti, tra cui Cass. n. 16452/2019 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, che hanno statuito che il diritto si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del Ric. 2021 n. 13113 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -5- 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. 7. Difatti dalla data di entrata in vigore della legge di trasposizione si deve ritenere cessata la situazione di incertezza sul completo recepimento della direttiva comunitaria ai fini della prescrizione del relativo diritto, e ciò a prescindere dal periodo in cui si è iniziato il corso. 8. La pronuncia de qua è altresì conforme ai principi già espressi dalla Corte di Giustizia a proposito della natura dichiarativa dei propri precedenti emessi in sede di rinvio pregiudiziale, sicché la norma, per come interpretata, va applicata dal giudice comune anche relativamente a rapporti sorti e costituiti prima della sentenza che ha pronunciato sulla domanda di interpretazione in sede di rinvio pregiudiziale. Vi possono essere eccezioni, dovute alla necessità di evitare che vengano rimessi in discussione rapporti giuridici consolidati, ma in questi casi è sempre la Corte di Giustizia, nella sentenza, a decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce ( Corte Giust., 15 settembre 2005, in causa C-495/03, [OSCURATO:PERSONA] BV c. Staatssecretaris van Financiën, in Racc., 2005, I-8151, che richiama Corte Giust., 17 maggio 2001, in causa C-340/99, TNT [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in Racc., 2001, I-4109 42 Corte Giust., 2 febbraio 1988, in causa C-309/85, Barra c.Stato Belga, in Racc., 1988, 355; Corte Giust., 13 gennaio 1985, in causa C-293/83, Gravier c. Città di Liegi, in Racc., 1985, 593). 9. La stessa natura della pronuncia della Corte di Giustizia, dunque, avendo effetto dichiarativo e non costitutivo, Ric. 2021 n. 13113 sez. M3 -ud. 12-01-2022 -6- conduce a ritenere che il diritto in questione sia sorto fin dal tempo in cui la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta nell’ordinamento, ponendo l’obbligo sullo Stato membro e sui giudici comuni di conformarsi in tal senso anche in mancanza di norme interne di trasposizione. 10. Pertanto , il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto propone tesi in contrasto con un consolidato indirizzo giurisprudenziale del tutto conforme alla disciplina dell’Unione europea. 11. Le spese s eguono la soccombenza, oltre [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.200,00, oltre spese prenotate a debito, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2022, nella ca