CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22905/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
acchino Gabriele;visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore [OSCURATO:PERSONA] delegato pressoquesta Corte, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le memorie e le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 29 aprilee 19 maggio 2025, dal difensore dell’imputato resistente [OSCURATO:PERSONA] edella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha concluso, anche in replica alle conclusionidel P.g., per il rigetto del ricorso del Procuratore europeo delegato, con laconseguente conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe,qualificato il fatto contestato come truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art.640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), ritenuto che in riferimento a tale reato,così correttamente identificabile sin dall’origine dell’attività investigativa e dalmomento della iscrizione della notizia di reato nel registro delle persone sottopostead indagini preliminari (art. 335 cod. proc. pen.), l’art. 266, comma 1, cod. proc.pen., non consente l’autorizzazione alle operazioni di intercettazione; divisata, perl’effetto, la inutilizzabilità “patologica” delle conversazioni intercettate, atteso cheil reato per cui già in allora si procedeva non costituiva titolo legittimante le occultecaptazioni di conversazioni, la Corte assolveva gli imputati dai reati loro ascritti inconcorso, perché il fatto non sussiste, dichiarava insussistenti anche gli illecitiamministrativi ascritti alle società tratte a giudizio per responsabilitàamministrativa da reato. Revocava la disposta confisca e ordinava la restituzioneagli aventi diritto di quanto in sequestro.2. Avverso tale decisione, in data 27 gennaio 2026, ha proposto ricorso percassazione il Procuratore europeo delegato, denunciando (art. 606, comma 1, lett.b, cod. proc. pen.) violazione e falsa applicazione delle norme penali incriminatrici(art. 640, secondo comma, n. 1 e art. 640 bis cod. pen.), giacché, trattandosi diartifizi e raggiri (subappalto illecito) volti a conseguire, attraverso l’appalto diopere pubbliche, finanziamenti pubblici erogati a fondo perduto (avviso pubblicoper la realizzazione di strutture scolastiche attivato grazie alle risorse stanziate daiper facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”), il fatto doveva esserqualificato come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche(art. 640 bis cod. pen.), ancorchè gli agenti avessero conseguito il corrispettivoprevisto per lo svolgimento di un appalto di opera pubblica privo di agevolazionifinanziarie.In particolare, il P.m. impugnante ritiene evidente che i fondi stanziati per larealizzazione delle opere rientrino perfettamente nella nozione di “contributi,finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunquedenominate”, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odell’Unione Europea. Sicché il rapporto contrattuale tra stazione appaltante esoggetto appaltatore costituirebbe a buon diritto un’ipotesi di finanziamento afondo perduto ovvero ad onerosità attenuata e come tale era stato apprezzato almomento in cui il G.i.p. aveva autorizzato le operazioni di intercettazione, senzache la successiva -più mite- qualificazione del fatto potesse rendere inutilizzabiliab origine i risultati delle captazioni autorizzate sulla base di un titolo di reato“assentito” dal legislatore (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501- 01).3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con memoria scrittatrasmessa in data 4 maggio 2026, ha argomentato come in appresso le conclusionirassegnate in calce alla stessa memoria.3.1. Non appare discutibile (ad avviso del PED presso questa Corte) laqualificazione giuridica della condotta ascritta agli imputati, così come ritenutadalla Corte territoriale.Il giudice di primo grado ha ritenuto integrare il “tipo” truffa aggravata inerogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. Viceversa, la Corte diappello ha riconosciuto nel fatto il “tipo” truffa aggravata ex art. 640, secondocomma, n. 1, cod. pen., ritenendo che la truffa consumata non inerisse a«contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazionidello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,di altri enti pubblici o delle Comunità europee», come richiede invece la tipicitàdella incriminazione di cui all’art. 640-bis cod. pen.La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che il rapporto fra la CittàMetropolitana di Palermo (questa sì finanziata dall’UE a fondo perduto) e la società“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” dovesse essere ricondotto alla figura dell'appaltopubblico di lavori, per effetto dell'obbligo assunto dall'appaltatore di svolgeredeterminate opere a fronte di un corrispettivo predeterminato, in accordo con ilcommittente, secondo lo schema del contratto a prestazioni corrispettive, che sipone al di fuori dei concetti di “contributi, sovvenzioni, finanziamenti”.Il che appare in linea (riconosce il P.g.) con la giurisprudenza della Corte cheinsegna come il presupposto della condotta sanzionata dall’art. 640-bis cod. pen.«è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi ofinanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzionipecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazionegli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuatarispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato»;dovendo al fine «escludersi che la provenienza pubblica delle somme cheretribuiscono la prestazione sia da sola sufficiente […] a ricondurla nell'ambito diquelle erogazioni connotate da onerosità attenuata fino alla gratuità checostituiscono il presupposto delle fattispecie in esame» (Sez. 2, n. 22192 del09/05/2019, Petrilli, Rv. 277015 – 01; in termini, Sez. 6, n. 3724 del 19/12/2012,dep. 2013, Paglia, Rv. 254432 – 01; Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv.193155 – 01; da ultimo sul tema v. Sez. 6, n. 2560 del 17/12/2025, 2026,Marangi, Rv. 289275 – 01; Sez. 2, n. 10881 del 12/02/2025, dep. 2025, Abraha,n.m.).Ciò posto, osserva ancora il P.g., nella giurisprudenza di questa Corte si èaffermato sovente che “sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni dispostein riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anchequando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazionegiuridica con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui nonsarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione” (Sez.6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 – 01; Sez. 6, n. 23148 de20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, già cit.; Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021,[OSCURATO:PERSONA]. 280981). Il principio applicabile è quello della irrilevanza delmutamento dell'addebito in corso di giudizio ed in tal senso si valorizza la valenzadella verifica c.d. statica da parte del giudice - di quella, cioè, da collocare nelmomento genetico della intercettazione ovvero in quelli successivi diautorizzazione di proroghe - della sussistenza del rispetto dei presupposti previstidalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, dellaesistenza dei gravi indizi della esistenza del reato in riferimento al quale lecaptazioni sono richieste (art. 267 cod. proc. pen.).Dunque, in caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto-reatoautorizzato in altro reato che non è titolo per autorizzare le operazioni di occultacaptazione, l'inutilizzabilità delle intercettazioni spiega i suoi effetti solo se ipresupposti normativi difettavano già al momento in cui il procedimentoautorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice;mentre al contrario i risultati della captazione correttamente autorizzata restanoimmuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che, intal caso, non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante pereffetto della riqualificazione del fatto autorizzato. Ciò che rileva, in conclusione, èche al momento in cui viene autorizzata l’intercettazione sussistano i presuppostiprevisti dalla legge. Sicchè, soltanto ove "ab origine" il reato astrattamenteconfigurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., leintercettazioni sono inutilizzabili, pur se formalmente all’epoca disposte per untitolo di reato che le consentiva (Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv.281989 – 01). Ipotesi che non ricorre nella fattispecie.La Corte territoriale erra, dunque, ad avviso del P.g., laddove ritiene che sindall’origine, ossia dal momento genetico di autorizzazione delle captazioni,mancassero indizi rapportabili al reato “autorizzabile” di cui all’art. 640 bis cod.pen. e fossero presenti invece elementi univocamente conducenti al reato “nonautorizzabile” di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., in quanto un taleopinare è ancorato alla sola circostanza che nella richiesta di captazionel’indicazione del reato (art. 640 bis cod. pen.) riguardasse l’esecuzione di operesvolte nell’ambito di contratto di appalto intercorso fra la Città di Palermo(assegnataria dei finanziamenti) e la società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”. Secondol’organo requirente appare discutibile che fosse all’epoca chiara la dinamicadell’appalto e la funzione del finanziamento a monte di esso, difettando all’epoca,ad esempio, ogni approfondimento sulle esatte cadenze del procedimentoamministrativo e sul connesso contratto, nonché, in particolare, sulle modalità diaccesso, erogazione e destinazione dei finanziamenti europei.3.2. Ma, ad avviso del P.g., vi é di più e di diverso, in quanto si è procedutonel merito con giudizio abbreviato e si tratta quindi di verificare se la provaintercettiva decisiva sia stata assunta in “violazione di un divieto probatorio”,giacché altrimenti opera la sanatoria disciplinata dall’art. 438, comma 6-bis, cod.proc. pen. La Sezione terza di questa Corte ha infatti, come noto, affermato che:in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di undivieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabilitidalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite inspregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle oin violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizionicostituzionali o sovranazionali, escludendo nella fattispecie la deducibilità, nelgiudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., a frontedi dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti infase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato (sentenza n. 32019del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01). Pertanto, osserva ancora il P.g., laquestione di inutilizzabilità delle captazioni avrebbe dovuto -nella fattispecie-ritenersi preclusa dall’intervenuta celebrazione del giudizio nelle forme del ritoabbreviato. Nella fattispecie, non è infatti in discussione la liceità e la legittimitàastratta dell’atto di indagine, bensì appunto il potere “in concreto” di eseguirlo.3.3. Queste le ragioni in diritto che hanno indotto il P.g. a concludere perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.4. Con memoria in data 29 aprile 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte privata resistente, ha concluso per il rigetto del ricorso del PED, atteso chenella fattispecie il rapporto finanziario agevolato dall’erogazione di denaro pubblicoriguarda esclusivamente la relazione tra ente erogatore ed ente territoriale, ma èdel tutto estraneo al rapporto a prestazioni corrispettive tra ente territoriale edappaltatore, con la conseguenza che giammai potrà qualificarsi la fattispecie intermini di truffa in erogazioni pubbliche, nei sensi tipizzati nel testo dell’art. 640bis cod. pen.4.1. Con memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal P.g., il difensoredell’imputato resistente insiste per l’infondatezza dei motivi di ricorso;evidenziando, per un verso, che sin dall’origine il rapporto manifestava l’evidenzadella corrispettività delle prestazioni, così restando estranea qualsivoglia ipotesi digratuità o onerosità attenuata, per altro verso, che neppure si può ipotizzare unartificio idoneo a raggirare la stazione appaltante, atteso che il mero subappaltovietato non era di certo funzionale a raggirare la controparte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente appare opportuno ribadire (sul tema generale dellalegittimazione alla impugnazione) che il [OSCURATO:PERSONA], in quantotitolato a esperire qualsiasi rimedio previsto dal codice di procedura penale, èlegittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti in cui abbia svoltoindagini, esercitato l’azione penale, sostenuto l’accusa in giudizio (Sez. 4, n. 45407del 17/09/2024, Orza, Rv. 287353, che si richiama anche per i precedenti conformiindicati in motivazione).2. Ciò posto in rito, il ricorso proposto dalla parte pubblica è infondato in dirittoe va, pertanto, rigettato.2.1. Il fatto è stato correttamente qualificato dalla Corte di merito come truffaaggravata, ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in quanto lacondotta non consisteva nella illecita locupletazione di «contributi, sovvenzioni,finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunquedenominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delleComunità europee», ma si è sviluppata nel raggirato consentire che le opere edilifossero svolte da impresa diversa da quella individuata dalla procedura adevidenza pubblica (subappalto occultato). Il sinallagma era dunque perfettamentericonoscibile, sin dal momento della iscrizione della notizia di reato, nel rapportotra la realizzazione onerosa dell’opera edile (finanziata dall’UE) e la retribuzionedell’impresa che l’avrebbe realizzata.La Corte territoriale, sulla base di una serie di indici specificamente richiamati(pagg. 5-8), ha infatti ritenuto che detto rapporto dovesse essere “ricondotto allafigura dell'appalto pubblico di servizi, per effetto dell'obbligo dall'appaltatore difornire un determinato servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato, inaccordo con il committente, secondo lo schema del contratto a prestazionicorrispettive, che si pone al di fuori dei concetti di contributi, sovvenzioni,finanziamenti”.Il discrimine fra le due fattispecie di truffa aggravata previste dagli artt. 640,secondo comma, n. 1, e 640-bis cod. pen. sta tutto nella natura particolare delleerogazioni, nel senso sopra specificato, indicate nella seconda disposizione, indifetto della quale la truffa risulterà aggravata ai sensi della prima norma.Si tratta di una valutazione di carattere oggettivo che deve prescindere dalruolo svolto dai singoli attori della più complessa vicenda e dalla natura delrapporto fra gli enti pubblici interessati al procedimento amministrativo in veste difinanziatori, fruitori e committenti.In definitiva, mentre l’erogazione eurounitaria che ha finanziato larealizzazione dell’opera pubblica, nel rapporto di natura pubblicistica con l’enteterritoriale (stazione appaltante), può rientrare nell’alveo della tipicità dellaincriminazione più gravemente sanzionata (art. 640-bis cod. pen.) trattandosi di«contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazionidello stesso tipo»; nella successiva dinamica contrattuale -tra ente territoriale chericeve la prestazione d’opera e impresa appaltatrice- l’originaria natura dellaprovvista scolora in un contratto a prestazioni corrispettive, poiché l’enteappaltante agisce iure privatorum, utilizzando le risorse comunitarie secondo loschema dell’appalto d’opera, negozio a prestazioni corrispettive al cui sinallagmaè estraneo il regime giuridico che caratterizza il procacciamento dei fondi.2.2. Detto del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica (recte,dell’errore in diritto commesso dal giudice che autorizzò le operazioni diintercettazione) del fatto ab origine contestato, va ora esaminata la doglianza(ripresa anche dal P.g. europeo presso questa Corte) con la quale l’impugnante hacensurato la decisione del Giudice di secondo grado, che ha dichiarato nonutilizzabili le conversazioni intercettate, nonostante esse fossero state autorizzatee disposte sulla base del presupposto della sussistenza dei gravi indizi del reatoprevisto dall’art. 640-bis cod. pen., punito con pena edittale massima di sei annidi reclusione, rientrante dunque nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma1, lett. a), cod. proc. pen. (che fa riferimento ai «delitti non colposi per i quali èprevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinqueanni»). Sarebbe, dunque, irrilevante – giacché effetto della ordinaria dinamicaprocessuale – la identificazione del “tipo” effettuata dalla Corte di appello nel reatodi cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., punito con pena edittalemassima di cinque anni di reclusione, per il quale il mezzo di ricerca della provanon è autorizzabile.L’argomento è destituito di giuridico fondamento. Già con una risalentepronuncia (Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699 – 01), questaCorte affermò che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte inriferimento a un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anchequando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazionegiuridica, con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui nonsarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione. Siprecisò, però, che, ove gli elementi addotti dal Pubblico ministero a sostegno dellarichiesta di autorizzazione alla intercettazione fossero chiaramente riferibili a unaipotesi di reato non annoverabile nell’elenco dell’art. 266 cod. proc. pen. eciononostante il giudice avesse ugualmente autorizzato l'attività captativa,sarebbe «certo possibile all’imputato farne questione in ogni successiva fase ogrado del procedimento. E se la doglianza è fondata, le intercettazioni dovrannoessere dichiarate inutilizzabili; per effetto però non di una mutata “qualificazionegiuridica del fatto” ma dell’errore commesso dal giudice al momento del decretoautorizzativo, da apprezzare con valutazione “ora per allora” e tenendo presenteche esso deve risultare evidente e incontrovertibile, sulla base degli elementiinvestigativi, portati in illo tempore a conoscenza del giudice e tenuto conto dellainevitabile fluidità delle ipotesi criminose in un momento normalmente posto alleprime battute dell’attività investigativa» (in senso conforme alla citata pronuncia:Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943 – 01; Sez. 1, n. 50001 del27/11/2009, Pignalosa, Rv. 245977 – 01; Sez. 1, n. 19852 del 20/02/2009,Gioffrè, Rv. 243780 – 01). Questo orientamento è stato di recente ribadito eulteriormente chiarito, essendosi osservato che, in caso di modifica dellaqualificazione giuridica del fatto-reato presupposto dell’autorizzazione in altroreato non autorizzabile, l’inutilizzabilità delle intercettazioni opera solo se ipresupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancassero già almomento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionatoautorizzata restano invece immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico delprocedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza delpresupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato(Sez. 6, n. 48320 del 20/12/2022, n. 48320, Manna, Rv. 284078 – 01; Sez. 6, n.36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989 – 01; Sez. 6, n. 23148 del20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501 – 01; più recentemente Sez. 6, n. 46328 del22/10/2024, Antropoli, non mass.; Sez. 2, n. 10881 del 12/02/2025, Abrha, nonmass.).Occorre distinguere, dunque, il caso in cui il giudice è tenuto a non autorizzarel’intercettazione, in mancanza di una corrispondenza fra il reato ipotizzato e lerisultanze delle indagini, da quello in cui vi è corrispondenza tra quanto si richiedee ciò che emerge dalle indagini in ordine al fatto-reato per cui si procede, mal’addebito si modifica per sopravvenuti motivi fisiologici, legati cioè alla naturaleevoluzione del procedimento, che può determinare una modifica del fatto storicoo della sua qualificazione giuridica. In sintesi, può affermarsi che le “metamorfosifisiologiche” dell’imputazione ben consentono di mantenere efficacia dimostrativaalle conversazioni intercettate; mentre l’erroneo nomen iuris attribuito al fattonaturalistico contestato non consentiva (in allora) e non consente (oggi) diutilizzare l’informazione malamente captata “male captum, male retentum”,giacché siamo in questo caso fuori dalla metamorfosi e dentro l’errore congenitoinvalidante. In questo modo si scongiurano eventuali abusi, realizzabili medianteil ricorso pretestuoso alla descrizione di un (più grave) fatto-reato autorizzabile, alfine di aggirare i limiti legali stabiliti dagli artt. 266 e 267 del codice di rito.La sentenza impugnata, richiamando i suddetti principi, ha osservato che nelcaso di specie non si è in presenza di una riqualificazione dipesa dal fisiologicosviluppo processuale, posto che già al momento della richiesta di autorizzazioneex art. 267 cod. proc. pen., il Pubblico ministero faceva riferimento alle prestazionicorrispettive intercorrenti tra il Comune e l’impresa aggiudicataria, circostanzaevidentemente nota già al “tempo dell’atto”.Il ricorso del Procuratore [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, generico sul punto, in quantoneppure indica quali fossero gli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravataex art. 640-bis cod. pen. poi qualificati in truffa ex art. 640, secondo comma, n.1, cod. pen., per effetto dell’erroneamente ritenuto sviluppo fisiologico delprocedimento. L’impugnante si è limitato ad un richiamo alla richiesta diintercettazioni, che, al di là di un riferimento testuale alla disposizione di cui all’art.640-bis cod. pen., nulla aggiunge a titolo di illustrazione dell’assunto. In realtà –come risulta dalle motivazioni delle due sentenze di merito – appare chiaro che laidentificazione del “tipo” è diversa rispetto a quella ipotizzata nel decreto diautorizzazione alle operazioni di intercettazione, non per sopravvenuti motivifisiologici, conseguenti allo sviluppo del procedimento, bensì per una diversainterpretazione giuridica che ha portato i giudici della impugnazione di merito(secondo grado) a diversamente ricondurre i medesimi fatti nella cornice dellatruffa aggravata ai danni dello Stato, escludendo che l’oggetto della truffa inerissealla locupletazione di finanziamenti europei a fondo perduto o a contratticaratterizzati da onerosità attenuata, giacché difetta nella fattispecie tale forma dierogazione nel rapporto tra stazione appaltante ed impresa appaltatrice.3. Il P.g. europeo presso questa Corte, in sede di conclusioni scritte, haosservato che nella fattispecie opererebbe la sanatoria prevista dall’art. 438,comma 6 bis, cod. proc. pen.Un tale argomentare sul tema della inutilizzabilità (non patologica) e della suapossibile sanatoria è certamente spendibile con la memoria depositata in sede diconclusioni (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), non trattandosi di motivo deltutto inedito nel confronto con i capi ed i punti del provvedimento impugnato attintidagli originari motivi di ricorso, quanto piuttosto di un'ulteriore illustrazione delleragioni di diritto che sorreggono l'originaria domanda di giustizia rivolta al giudicedell'impugnazione. L’argomento di censura riguarda, pertanto, parti delprovvedimento impugnato già oggetto della primitiva impugnazione, senza alcunaggiramento dei termini prescritti dalla legge a pena di decadenza, la cuiinosservanza è sanzionata con l'inammissibilità. Così la giurisprudenza di questaCorte, sin da Sez. 1, n. 2559 del 07/05/1998 (ric. Lauro, Rv. 210787), piùrecentemente sul tema, v. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018 (Corbelli, Rv. 272821– 01), da ultimo, Sez. 2, n. 8094 del 16/01/2026 (Chiariello, non mass., inmotivazione, paragrafo 6).3.1. Tuttavia, l’argomento giuridico speso, colto attraverso la lettura dellarecente sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino,Rv. 288547 - 01) non sembra attagliarsi alla fattispecie processuale (artt. 266,271, cod. proc. pen., 15 Cost., 8, commi 1 e 2, CEDU), in quanto nella presenteregiudicanda, avviata al contraddittorio ex actis del rito abbreviato eletto dagliimputati, si tratta della censurata chiara elusione di un divieto normativo, che èposto a presidio di principi costituzionali e convenzionali tipizzati, difettando sindall’origine il potere in concreto (l’an, non già il quomodo disciplinato dall’art. 268cod. proc. pen.) di autorizzare intercettazioni di conversazioni per la dimostrazionedi quello specifico fatto-reato.Deve, infatti, aversi riguardo alla regola (art. 266 cod. proc. pen.) che pone aconfronto e bilancia le garanzie individuali (art. 15 della Costituzione, art. 8, commi1 e 2, CEDU) e le esigenze di accertamento di gravi reati, che giustificanol’invasione di un “campo recintato” di libertà nelle comunicazionicostituzionalmente presidiato.Vale la pena ricordare che «la stretta attinenza del diritto alla libertà e allasegretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleoessenziale dei valori di personalità ha indotto la giurisprudenza costituzionale “aqualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la personae senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulatidella dignità umana”, il che comporta una duplice caratterizzazione della suainviolabilità: in base all'art. 2 Cost., “il diritto a una comunicazione libera e segretaè inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essereoggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalitàavente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dalCostituente”, mentre, in base all'art. 15 Cost., “lo stesso diritto è inviolabile nelsenso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni daalcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento diun interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, semprechél'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela diquell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina previstarisponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa siadisposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del1991). Se è vero, infatti, che l'esigenza di repressione di gravi reati corrisponde«a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cuisoddisfacimento è assolutamente inderogabile”, interesse che giustifica “anche ilricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazionetelefonica”; è altresì vero che “le restrizioni alla libertà e alla segretezza dellecomunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte acondizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla naturaindubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattereinviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni”. La giurisprudenzadella Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola dellalimitazione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, a condizione,tuttavia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe,dell'«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibiliall'autorizzazione giudiziale: come si è visto, i casi eccezionali devono essere«tassativamente indicati dalla legge» e l'utilizzazione deve essere circoscritta«all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capacidi destare particolare allarme sociale», ossia per l'accertamento di «reati dimaggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 366 del1991; così, in motivazione, Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. il 2020, Cavallo,Rv. 277395-01.La natura eccezionale della normativa in tema di intercettazioni, la tassativitàdelle deroghe normativamente previste, esaltano la portata eccezionale e di strettainterpretazione della norma, che contiene il catalogo “chiuso” delle incriminazioniper le quali le attività intrusive sono assentite.Ciò posto, l’art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., è collocato al capo II,del titolo tredicesimo del libro secondo, intitolato ai delitti contro il patrimonio,commessi mediante frode. Collocazione che, pur indicando quale persona offesalo Stato o altri enti pubblici, mantiene la tipicità topografica nell’alveo dei reaticontro il patrimonio, così che la qualità della persona offesa non incide ai fini dellaqualificabilità del reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 1, cod.pen., qualedelitto contro la pubblica amministrazione, che renderebbe autorizzabile lostrumento invasivo secondo quanto prevede l’art. 266, comma 1, lett. b, cod. proc.pen. (così di recente Sez. 2, n. 33523 del 27/04/2023, Romano, RV. 285106-01).Ciò posto, con riguardo alle intercettazioni, si è acutamente osservato indottrina che «è indubbiamente vero che l'indiscussa utilità euristica delleinformazioni acquisite è direttamente proporzionale all'entità del vulnus che lostrumento probatorio arreca alla "riservatezza": più l'attività captativa si avvicina,cioè, al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l'individuoritiene di non condividere con alcuno), più il dato acquisito può risultare preziosoper l'accertamento». È altrettanto vero, tuttavia, che l'esigenza di repressione deireati deve essere perseguita nel rispetto dei diritti fondamentali (Sez. U, n. 23756del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286580-04), delle garanzie difensive e del principio diproporzione. Come ancora acutamente rilevato da chiara dottrina, «trasposto nelprocesso penale, esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanzafondamentale per fini processuali risulta legittima». Tanto spiega la funzione e ladecisiva valenza del provvedimento che autorizza le captazioni e che, per le ragioniindicate, deve essere puntualmente motivato (Corte cost., sent. n. 366 del 1991;Corte cost., sent. n. 34 del 1973); un provvedimento «che "traccia" la disciplinaapplicabile, segna l'oggetto e il limite della intrusione nella sfera privata,garantisce i diritti fondamentali, soprattutto dei soggetti terzi rispetto al reato percui si procede».Questa Corte, che ha fatto propri tali principi, si è ripetutamente espressa nelsenso di ritenere che l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione deldivieto sancito dall'art. 271 cod. proc. pen. (in riferimento ai limiti di cui all’art.266, comma 1, cod. proc. pen.) dà luogo a un'ipotesi di c.d. inutilizzabilitàpatologica (con riferimento anche ai limiti posti dall’art. 270 cod. proc. pen., cfr.Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020 - 01; Sez. 6, n.28790 del 01/10/2020, 0, Rv. 279629 - 01; Sez. 5, n. 11745 del 06/02/2020,Guccione, non massimata; Sez. 5, n. 33070 del 21/06/2024, non massimata).L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" inerisce agli atti probatori assunti contralegem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento,ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indaginipreliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari equelle negoziali di merito. A siffatta categoria appartiene senza dubbiol'inutilizzabilità che discende dalla violazione del divieto assoluto posto dall'art.271, comma 1, prima ipotesi, cod. proc. pen., norma posta a presidio del dirittocostituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni. La previsionedi limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per leintercettazioni "ordinarie" dall'art. 266 cod. proc. pen.), precipitato processualeimmeditato della garanzia scandita dall’art. 15 Cost., implica la stretta tassativitàdelle ipotesi assentibili (così Corte cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla«natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale dicarattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (così Cortecost., sent. n. 366 del 1991, cit.).Del resto, l'indiscriminato, in quanto svincolato dall'osservanza dei limiti diammissibilità previsti dalla legge, allargamento dell'area dei reati per i qualisarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamentotra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e allasegretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall'altra, l'interesse pubblico areprimere i reati e a perseguire i loro autori), che è assicurato anche dall'art. 271,comma 1, prima ipotesi, cod. proc. pen. (vieppiù in quanto attinente ai requisitidell’an, non già a quelli del quomodo, per i quali ultimi sarebbe viceversaipotizzabile discutere di stretta tutela costituzionale e convenzionale della garanziaposta dalla norma).Anche l’argomento speso dal P.g. in sede di conclusioni è pertanto infondatoin diritto.4. L'espunzione del contenuto delle intercettazioni dall'ordito motivazionaledella sentenza di primo grado lascia, come ritenuto dalla Corte territoriale eneppure dubitato dall’organo della impugnazione, del tutto indimostrati i reati percui si procede, al lume della prova di resistenza imposta dal diritto vivente (Sez.U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01): epurata dal riferimento allecaptazioni, la ratio decidendi del giudice di primo grado si dissolve del tutto,lasciando sul campo la sola prova dell'intervento dell’impresa appaltatrice nellarealizzazione di un’opera pubblica in esecuzione di un contratto a prestazionicorrispettive.5. La decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo deve pertantoritenersi corretta e legittima.6. Secondo quanto dispone il testo dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto delricorso proposto dalla parte pubblica non consegue la condanna al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]