CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2022, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 22 settembre 2020, in esito di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione a: A) il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava, nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, per gli esercizi sociali dal 2013 al 2016, elementi passivi fittizi; B) il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nella predetta qualità, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture relative ad operazioni inesistenti. La Corte d'appello ha rideterminato la pena in due anni di reclusione, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce la contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove, sul rilievo che la Corte di appello fonda il proprio convincimento sui soli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione, recependo acriticamente la ricostruzione fattuale fornita dalla Procura. La difesa lamenta la mancata considerazione della documentazione fornita, la quale - secondo la sua prospettazione - prova che: a) la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata creata nel 1999 e aveva sempre operato nel mercato professionalmente, con struttura e mezzi, anche di personale, adeguati all'attività svolta; b) l'oggetto sociale consentiva pacificamente la cessione di materiale audiovisivo (a pag. 1 della visura camerale si legge "commercio all'ingrosso di antifurti ed altre apparecchiature anche per autoveicoli, accessori, opzionali e ricambi per qualsiasi tipo di veicolo, mezzi di comunicazione e audiovisivi"), attività tipica e non sporadica, di cui si è occupata dal 1991; c) le società fornitrici e clienti, quando sono entrate in contatto con la predetta, non presentavano profili di criticità (essendo costituite da molti anni, presentando regolarmente bilanci e dichiarazioni dei redditi, avendo un patrimonio netto positivo ed elevato, consegnando regolarmente la merce acquistata, provvedendo al pagamento), per cui Vignoni non poteva essere a conoscenza del mancato versamento delle imposte; d) l'imputato ha utilizzato il commercio elettronico per la rapidità con cui vengono effettuate le operazioni, dal momento che i prodotti di elettronica sono beni che si svalutano velocemente; e) il mancato controllo, affermato nella sentenza impugnata, è un'affermazione suggestiva, date le dichiarazioni del dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]; f) l'imputato ha acquistato a prezzi in linea con quelli di mercato e ha realizzato ricarichi coerenti con gli studi di settore. [OSCURATO:SOCIETA], la difesa evidenzia come, dai documenti allegati al già menzionato verbale di constatazione, si evince che vi sarebbe stata una indagine della Procura della Repubblica di Roma, volta ad accertare l'esistenza di un sodalizio finalizzato all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - di cui uno dei promotori sarebbe tale Perrotta - e di un ulteriore sodalizio, finalizzato all'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - di cui sarebbe partecipe tale Basile - che avrebbe operato anche in collaborazione col primo. Presso l'abitazione di una collaboratrice del Perrotta, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato sequestrato un supporto USB all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti file rappresentanti i dati di ogni singola operazione realizzata all'interno del circuito fraudolento, con l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti alla frode, tra cui non risulta che vi fosse il nome della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., né emerge dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Roma che la predetta fosse coinvolta nella frode. Secondo la ricostruzione difensiva, il coinvolgimento della summenzionata società nella frode è dipeso solo dall'acquisto di beni dalla società di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risultando apodittiche e immotivate le conclusioni dei giudici di merito 2.2. Si deduce, in secondo luogo, il vizio della motivazione, in quanto la Corte di appello ha posto alla base della sentenza impugnata le sole considerazioni dei verbalizzanti dell'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza, prive di qualunque fondamento probatorio. Secondo la ricostruzione della difesa, sarebbe stata omessa la valutazione delle eccezioni originate dalla lettura del predetto verbale di constatazione: il fatto che Vignoni conoscesse [OSCURATO:PERSONA] dal 2000, era stato dedotto dalla difesa; così come era stata la difesa a sottolineare e provare documentalmente i risalenti e duraturi rapporti commerciali tra la società dell'imputato e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], non si comprenderebbe la genesi e lo sviluppo di tale meccanismo fraudolento, né si conoscerebbe precisamente il contenuto del file in formato Excel rinvenuto nell'abitazione della Rea, in quanto neanche l'Ufficio di Monza e Brianza l'ha mai visionato, ne è sicuro che sia stato esaminato dalla Guardia di Finanza di Seregno. Ne consegue - per la difesa - che le autorità predette si sono acriticamente riportate alle conclusioni della Procura della Repubblica di Roma. I giudici di merito avrebbero anche impedito alla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] e di Vignoni di svolgere qualsivoglia sindacato sulla legittimità della procedura di verifica, sulla legittimità delle prove acquisite, in quanto hanno ritenuto fidefacente l'attività investigativa "di altra PG" senza indicare quale organo. Sulla base del solo acquisto, negli anni 2013 e 2014, di beni contestati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. si ritiene che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse partecipe consapevole della frode, non essendoci - secondo il ricorrente - alcun indizio che faccia presumere che quest'ultima potesse accorgersi che la merce tornava agli stessi soggetti che all'origine l'avevano commercializzata. 3 ANL 2.3. In terzo luogo, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., lamentando che la pena-base - pari a tre anni - applicata risulta essere sproporzionata, non essendo stato Vignoni consapevole di partecipare ad una frode carosello. Inoltre, in merito al danno cagionato, si sottolinea che, trattandosi di una contestazione relativa a fatture soggettivamente inesistenti, l'eventuale evasione è relativa alla sola imposta sul valore aggiunto, non anche alle imposte dirette, con riferimento alla sola differenza tra VIVA sul valore di mercato della merce e quella sul prezzo applicato dalla società. 3. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 16 novembre 2022, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi a vizi della motivazione in ordine alla responsabilità penale - sono formulati in modo non specifico, ed hanno comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente. La difesa si limita ad astratte asserzioni che non tengono conto della ricostruzione del quadro probatorio, che viene delineata in modo esauriente dai giudici di merito, mentre viene solo parzialmente contestata nel ricorso. La Corte di appello, confermando quanto argomentato dal giudice di prime cure, ha evidenziato che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui Vignong; era legale rappresentante, intratteneva rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA], nelle annualità 2013 e 2014, acquistando merce di tipo elettronico; quest'ultima risultava coinvolta in una frode comunitaria, riferita alle predette annualità. Dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma era emersa l'esistenza di un'articolata frode carosello, finalizzata alla vendita di prodotti elettronici di largo consumo sottocosto, con contestuale indebito risparmio di IVA, ottenuto mediante un meccanismo di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che coinvolgeva diversi soggetti. I giudici di merito, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, rilevavano che, nel corso di tali indagini, veniva acquisito un file Excel denominato "gruppo acquisti" e memorizzato su un supporto USB sequestrato presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - persona all'epoca alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dagli inquirenti promotore della complessa frode - nel quale erano riportati i dati economici (prezzo di acquisto e vendita e altri dati) di alcune operazioni realizzate per mezzo del circuito fraudolento, con indicazione di tutti i soggetti partecipanti: tale file riportava operazioni realizzate secondo gli stessi schemi e, per la maggior parte dei casi, dagli stessi soggetti. Con specifico riferimento al coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., viene individuata, sulla base del predetto file, una transazione originata dall'acquisto comunitario di una partita di 500 TV Samsung dalla società portoghese Northridge LDA, di cui alla fattura PF n. 216, emessa nei confronti dell'acquirente nazionale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società gestita di fatto dal Perrotta. Gli operanti danno conto che, dal supporto USB sequestrato alla predetta Rea, il file della fattura pro forma Northridge è denominato "prof. N. 216 - ub3 286", laddove l'indicazione "ub3 286" identifica il destinatario finale, che - dopo una lunga serie di passaggi tra società intermedie, tra cui appunto la [OSCURATO:SOCIETA] - riceverà il bene, ad un prezzo, peraltro, notevolmente inferiore rispetto a quello originario. Da tale documentazione si evince che [OSCURATO:SOCIETA] era parte attiva della frode, perché etra l'intera filiera illecita era già programmata sin dal primo passaggio, tanto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già conoscenza del fatto che, al termine della catena di cessioni, la merce sarebbe pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, avrebbe ceduto la fornitura al cliente finale con la fattura n. 286. Analoga è altra operazione, sempre desumibile dal citato file, avente ad oggetto l'acquisto di 683 TV Samsung da un venditore lettone, Proks SIA, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (fatture nn. 291 e 295 del 15 aprile 2013), con successivi passaggi che da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conducono a Zerotreuno s.r.I., quindi ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., fino alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Gesbest s.r.I.: operazione in cui sin dall'inizio era conosciuto il destinatario finale, ossia la Ub3 s.r.I., e anche in questo caso, dal prezzo iniziale di € 225,00 a pezzo, l'acquirente finale pagava il ben più contenuto importo di € 180,00. La società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che risulta avere acquistato cartolarmente i beni da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., applicava un ricarico di poco più di e 10,00 a pezzo. In conclusione - secondo la corretta e coerente valutazione dei giudici di primo e secondo grado - dalla predetta documentazione su file riportante la contabilità parallela relativa a tali acquisti risulta non soltanto che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., abituale partner commerciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., era pesantemente coinvolta in plurime operazioni realizzate all'interno del circuito fraudolento, ma che era anche menzionata in quanto attivamente inserita in due operazioni di acquisti di merci da fornitore estero in regime di esenzione IVA, rivendute a società italiane con funzioni di "cartiera" e "filtro", per poi essere nuovamente vendute all'estero e rientrare in Italia attraverso ulteriori passaggi fino al destinatario finale, ad un prezzo assolutamente vantaggioso e con maturazione di crediti IVA inesistenti.La Corte di appello ha ben evidenziato, inoltre, che le transazioni si verificavano con le stesse modalità operative, ossia mediante email: rilevante risulta essere il fatto che l'acquisto si realizzava il giorno stesso della vendita, tanto che le relative fatture ed i documenti di trasporo recavano la medesima data. [OSCURATO:SOCIETA], non risultavano indicazioni in ordine al trasporto delle merci o in ordine al momento in cui avveniva il pagamento. Alla luce di tali risultanze - emergenti dagli accertamenti svolti da organi di polizia giudiziaria - si ritiene logicamente che le società sopraindicate, irregolari sotto il profilo fiscale, prive di sede sociale, struttura operativa e di appoggi logistici al fine di realizzare l'attività oggetto di fatturazione, ovvero comunque coinvolte in attività di emissione/utilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti, fossero partecipi, con funzione di "filtro" ovvero di "cartiera", nell'illecito e fraudolento meccanismo illustrato secondo registri operativi significativamente sovrapponibili. La Corte di secondo grado motiva adeguatamente anche in ordine alle doglianze difensive, relative alle società apparentemente affidabili con cui l'imputato intratteneva rapporti commerciali, evidenziando che la caratteristica delle società destinate a svolgere il ruolo di "cuscinetto" interposto nel percorso delle merci al fine di renderne maggiormente difficile la ricostruzione delle loro movimentazioni e di lucrare sull'abbattimento dell'imponibile, è quella di presentare indici formali, quantomeno sul piano contabile-fiscale, apparentemente regolari. Si ribadisce, poi, come le operazioni si concludevano in modo contestuale tra venditore, intermediario ed acquirente, operando su merce giacente in due magazzini facenti capo a società di logistica, situate a pochi chilometri da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Le ulteriori doglianze mosse, secondo la ricostruzione della Corte, risultano inefficaci rispetto all'intero impianto accusatorio, non rilevando il fatto che la società di cui si tratta versasse regolarmente VIVA e che la compravendita di beni elettronici rientrasse formalmente nell'oggetto sociale. Alla luce di questi elementi di prova, la Corte ritiene correttamente provato anche l'elemento soggettivo, in quanto la consapevolezza di Vignoni emerge con chiarezza dalle modalità di conduzione delle transazioni, che presentano profili di anomalia macroscopici. Né possono opporsi a tale organico quadro le doglianze difensive, essenzialmente dirette a sostenere la regolarità delle operazioni, sotto il profilo economico-contabile, sulla base di indimostrate asserzioni, o a porre in dubbio il contenuto del file Excel riferito dalla polizia giudiziaria, la cui acquisizione non è stata neanche chiesta dalla difesa al momento della richiesta di giudizio abbreviato.1.2. La terza doglianza - relativa all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. - è inammissibile. L'art. 132 cod. pen. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, e d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 cod. pen. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice, nel fissare la pena - ed innanzitutto la pena-base -deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta del reo (art. 133, comma primo, cod. pen.), e di quella di prevenzione generale, che tiene conto della capacità a delinquere del medesimo (art. 133, comma secondo, cod. pen.), ma necessariamente anche della funzione rieducativa che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, essere individualizzata, in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari e all'obiettivo della rieducazione del condannato. Dunque, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. L'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189). Ed in tale evenienza non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato. Nel caso di specie, la Corte di appello non ha applicato una pena-base (tre anni di reclusione) che si colloca al di sopra del medio edittale, in quanto la legge n. 148 del 2011, che ha modificato l'art. 2 della legge n. 74 del 2000, applicabile ratione temporis, prevedeva la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Il trattamento sanzionatorio, rideterminato in diminuzione è stato, comunque, adeguatamente motivato, con riferimento alla gravità dei fatti - come ampiamente descritti in sentenza - all'entità degli importi evasi e alla capacità a delinquere, evidenziata anche dalla reiterazione della condotta. 2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 7 7A2 inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamen