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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48788/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (sia ordinario che terapeutico) e della detenzione domiciliare avanzate da Liliano FERRI, concedendo, in suo favore, la misura gradata della semilibertà; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che l'avere il FERRI, gravato da altri procedimenti penali per reati contro il patrimonio, commesso fatti delittuosi fino ad epoca recente, costituiva un fattore ostativo alla concessione della misura più ampia; LETTO il ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale ancorato il giudizio di non scemata pericolosità sociale esclusivamente alla gravità dei reati commessi; RITENUTO che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile, poiché formulata in modo aspecifico, oltre che in termini di mero dissenso, in quanto non pienamente correlata alla ratio decidendi; che, invero, il Tribunale adito ha giustificato il rigetto delle misure più ampie non solo, come sostenuto dalla difesa, in base alla gravità dei reati commessi dal FERRI, ma, soprattutto, sul carattere recente della loro consumazione, optando, quindi, alla luce di un legittimo "gradualismo" trattamentale, per una misura più "contenitiva" (la semilibertà), individuata, in modo logico, come punto di equilibrio ottimale, allo stato, tra le esigenze di prevenzione e quelle di rieducazione e di reinserimento, assicurate, queste ultime, dallo svolgimento di attività lavorativa e dalla prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso presso il SERD; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (sia ordinario che terapeutico) e della detenzione domiciliare avanzate da Liliano FERRI, concedendo, in suo favore, la misura gradata della semilibertà; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che l'avere il FERRI, gravato da altri procedimenti penali per reati contro il patrimonio, commesso fatti delittuosi fino ad epoca recente, costituiva un fattore ostativo alla concessione della misura più ampia; LETTO il ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale ancorato il giudizio di non scemata pericolosità sociale esclusivamente alla gravità dei reati commessi; RITENUTO che l'impugnazione vada dichiarata inammissibile, poiché formulata in modo aspecifico, oltre che in termini di mero dissenso, in quanto non pienamente correlata alla ratio decidendi; che, invero, il Tribunale adito ha giustificato il rigetto delle misure più ampie non solo, come sostenuto dalla difesa, in base alla gravità dei reati commessi dal FERRI, ma, soprattutto, sul carattere recente della loro consumazione, optando, quindi, alla luce di un legittimo "gradualismo" trattamentale, per una misura più "contenitiva" (la semilibertà), individuata, in modo logico, come punto di equilibrio ottimale, allo stato, tra le esigenze di prevenzione e quelle di rieducazione e di reinserimento, assicurate, queste ultime, dallo svolgimento di attività lavorativa e dalla prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso presso il SERD; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 48788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris