CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 37501/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di ROVIGOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimento dell’8 aprile 2025, rigettava la richiesta di revoca - ai sensi dell ’ art. 186 , comma 9 bis d. l gs 285/1992 – della sanzione sostitutiva comminata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto penaledi condanna n. 335/2018 con rispristino della sanzione sostituita. Il rigetto dell’istanza dipendeva, infatti, dal fatto che il mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, lungi dal discendere dalla violazione degli obblighi da parte delcondannato, era stato provocato dall’inerzia dell’Uepe, cui era stato trasmesso il titolo. Pertanto, non erano ravvisabili le condizioni indicate dall’art. 186, comma 9 bis d.lgs 285/1992 per la revoca della sanzione sostituiva. 2. Avverso detto provvedimento pr o poneva ri c orso il pubblic o ministe r o pr e sso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 186, comma 9 bisd.lgs 285/1992 e 28 reg.esec. cod. proc. pen . , poiché dalla comunicazion e proveni e nte dal l a Coopera t iva si evinceva che nessun progetto era stato avviato con la scrivente cooperativa dalle parti coinvolte. Ciò significherebbe, a parere del ricorrente, unainerzia colpevole del condannato che dovrebbe comportare la revocadella s a nzion e so s tituita e il ripr i s t ino della precede n te sanzione. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il principio condiviso sia dal giudice dell’esecuzione, sia dal ricorrente è espresso da questa Corte come segue: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria - e non del condannato - l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, D’aniello, Rv. 281189 – 01:i n applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza). La ragione di tale decisione è che, proprio per consentire all’UEPE di svolgere la sua attività di controllo e verifica, esso deve essere informato sia dell’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, sia dellesue concrete modalità, ed il condannato non è, pertanto, tenuto ad iniziare direttamente tale esecuzione senza l’impulso dell’autorità, bensì è onere dell’UEPE convocare l’interessato e concordare con lui, e con l’ente di riferimento, lo svolgimento del lavoro. La correttezza di tale argomentazione è dimostrata dalla concreta configurazione di questa particolare misura alternativa, che demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla, e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, che può anche astenersi dal richiederla (dovendo solo non opporsi ad essa), e non è comunque tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso cui svolgerla. Non può pertanto, in assenza di una disposizione normativa, essere attribuito al condannato l’onere di dare inizio all’esecuzione della sentenza, anche perché tale onere contrasterebbe con l’iter procedurale che il codice di rito stabilisce per la fase esecutiva di ogni provvedimento di condanna, che ha sempre inizio dietro impulso del pubblico ministero, e quindi dell’autorità giudiziaria (in motivazione Sez. 1 n. 14670 del 21/02/2024, n.m.) In ragione di quanto fin qui esposto, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto "ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata" (Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546; in termini Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, Silocchi, Rv. 266618 e, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, Nicolai, non massimata; Sez. 1, n. 48718 del 15/10/2019, Oro, non massimata; Sez. 1, n. 1066 del 15/10/2019, dep. 2020, Bellu, n.m.). Il giudice dell’esecuzione non può, pertanto, valutare come inottemperante il comportamento del soggetto condannato alla pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 186, comma 9bis, del codice della strada, solo sulla base del suo mancato attivarsi per dare inizio al lavoro sostitutivo, equivalendo tale decisione all’attribuzione, a suo carico, di un onere insussistente. Il provvedimento impugnato, correttamente attenendosi al principio sopra richiamato, non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per sanzionare il condannato. Ciò in quanto l’affermazione proveniente dalla Cooperativa secondo cui sarebbe mancato non già il contatto con il condannato, ma addirittura la predisposizione di un progetto con la cooperativa è stata interpretata come una carenza di iniziativa che non incombeva sul condannato, ma sulla parte pubblica, in questo caso addirittura l’UEPE. Nessuna inerzia colpevole ha caratterizzato la condotta del condannato poiché l’omesso svolgimento dei lavori di pu b blica ut i lità è, come rilevato nel pr o vved i mento impugnato, ascrivibile unicamente all’inerzia dell’UEPE cui, a seguito della sopravvenuta esecutività del titolo, era stato trasmesso il decreto. Così ricostruito in ragione della documentazione in atti quanto avvenuto, è evidente che non si è verificata la condizione che, a mente dell’art. 186, comma 9 bis d.lgs. 285/9912 consente la revoca della sanzione sostitutiva e il r ipri st ino dell a p ena originari a , cioè la violazione degli obblighi connessi al l avoro di p u bblica ut i lità. 2. Per la ragioni testè evidenziate il ricor