CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato di evasione risulta manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 385 c.p., non assumono alcun rilievo la durata e la distanza dell'allontanamento e i motivi che inducono il soggetto ad eludere il provvedimento cautelare; Considerato, inoltre, che la censura afferente all'erronea applicazione della legge penale e al vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata in relazione alla sussistenza di precise circostanze indicative della sicura gravità della violazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]