CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 08147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Brescia; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 febbraio 1986; avverso la sentenza del 22 settembre 2022, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato l'estinzione, per prescrizione, del reato contestato all'odierno ricorrente, non rilevando, si sostiene, la tardività dell'appello proposto. Il ricorso è fondato. La sentenza originariamente appellata, pronunciata il 22 maggio 2019 e depositata il successivo 27 giugno, indicava in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Il termine per proporre appello, quindi, andava a scadere il 5 ottobre 2019, laddove l'appello è stato depositato solo il 9 ottobre successivo. Ebbene, a fronte di un appello tardivo, l'inammissibilità dell'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grad() del procedimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20356 del 02/12/2020). Dichiarato inammissibile l'appello, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso il 2 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]