CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 24931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza della condannata [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra tre sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti (1. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2000, irrevocabile il 21 marzo 2002; 2. sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 2003, irrevocabile il 17 aprile 2003; 3. sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14 novembre 2003, irrevocabile il 13 febbraio 2004). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non ha valutato l'istanza principale presentata dalla condannata, ovvero quella di revoca della condanna indicata sopra al n. 2 per l’esistenza di un ne bis in idem con la condanna indicata sopra con il n. 3, avendo avuto ad oggetto le due pronunce lo stesso fatto, avvenuto lo stesso giorno; alla revoca della condanna avrebbe dovuto, pertanto, conseguire anche il mancato calcolo del computo complessivo della parte di pena relativa ad essa; l’istanza di continuazione tra i reati oggetto delle sentenze era soltanto una richiesta subordinata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la istanza di incidente di esecuzione presentata dalla odierna ricorrente conteneva anche la istanza di revoca della condanna n. 2 (sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 2003) per violazione dell’art. 669 cod. proc. pen. Su questa domanda effettivamente non c’è risposta nel provvedimento impugnato, che ha risposto soltanto alla istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle sentenze in questione, istanza che, però, era subordinata al mancato accoglimento della istanza principale di violazione del ne bis in idem. Né è possibile ricavare dall’accoglimento dell’istanza di continuazione il rigetto implicito dell’istanza principale, perché nella motivazione del provvedimento impugnato non vi è alcuna espressione che consenta di comprendere che l’istanza di cui all’art. 669 cod. proc. pen.sia stata valutata, e respinta, dal giudice del merito. Ne consegue che l’ordinanza impugnata è incorsa in una violazione di legge per la mancata risposta alla istanza di incidente di esecuzione. L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata. L’annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo esame sul punto, atteso che la lettura delle sentenze nn. 2 e 3, consente di comprendere, che, in realtà, nella sentenza n. 3 la condanna è divenuta irrevocabile soltanto per la violazione di sigilli perché gli altri reati (contravvenzionali) sono stati dichiarati prescritti in appello, mentre nella sentenza n. 2 la condanna è divenuta irrevocabile anche per le contravvenzioni, edilizia e paesaggistica, per cui la eventuale sovrapposizione tra le due sentenze è solo parziale; la circostanza che il giudice della cognizione della sentenza n. 2 abbia determinato la pena in modo cumulativo senza distinguere la porzione di pena di ciascuno dei tre reati (art. 20 l. 47 del 1985, art. 163 d.lgs. 490 del 1999, ed art. 349 c.p.) comporta, poi, in caso di accoglimento dell’istanza, la necessità di valutazioni che competono al giudice del merito che impediscono alla Corte di provvedere ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio