CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 35289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3576/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-[OSCURATO:PERSONA] n. 69/2012, depositata il 18/12/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], agente di calciatori professionisti, impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Rimini l’avviso di accertamento, ai fini Irpef, Irap, Iva, fondato su metodo analitico induttivo (art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), relativo al periodo di imposta 2003, che rideterminava il reddito dichiarato, pari a euro 19.000,00, nel maggiore reddito di euro 129.916,35; 2. la C.T.P. rigettò il ricorso del contribuente, con sentenza (n. 175/01/09) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-[OSCURATO:PERSONA], la quale ha accolto l’appello del procuratore sportivo per le seguenti ragioni: (i) l’accertamento poggia sull’art. 10 del regolamento della FIGC secondo cui il compenso dell’agente, in caso di incarico conferito dal calciatore, è liberamente convenuto tra le parti e, se non è stabilito, è pari al 3 per cento e viene erogato, di solito, secondo il principio di competenza; (ii) la C.T.P. ha rigettato il ricorso in ragione sia dell’irrilevanza probatoria delle scritture private allegate dal contribuente, che riducevano i compensi, sia dell’impossibilità di applicare il principio di cassa (invocato dalla parte privata) che contrasta con il principio di competenza di cui alla disciplina federale; (iii) nella specie, tuttavia, il contenuto delle scritture private che riducevano il compenso è confermato dalle risultanze dei conti correnti del contribuente, relativi al 2003, caratterizzati da «poche movimentazioni non in linea con quanto accertato»; (iv) è corretta l’applicazione del principio di cassa, invocato dall’appellante, perché si tratta di attività di lavoro autonomo soggetta alla disposizione dell’art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986; (v) il contribuente ha dimostrato che vi è stata una duplice attività in quanto l’attività di assistenza e di tesseramento degli atleti è stata svolta dalle società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno intrattenuto rapporti con le società sportive, dalle quali hanno ricevuto compensi, assoggettati a tassazione in capo alle stesse società che collaboravano con il contribuente; 3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della decisione di appello; il contribuente resiste con controricorso; Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso [«I Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ove si ritenesse applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»], l’Ufficio censura la sentenza impugnata che non ha spiegato le ragioni per le quali si è discostata dal contenuto dell’accertamento e dalla decisione di primo grado. In dettaglio, l’Ufficio rileva che si è in presenza di un accertamento analitico induttivo fondato sulla divergenza tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dai mandati federali registrati e aventi data certa. Evidenzia le contraddizioni della sentenza impugnata che ha attribuito rilievo alle scritture private, prive di data certa, che riducevano il compenso percepito dall’agente rispetto ai contratti registrati e depositati in federazione (che prevedono un compenso oscillante tra il 5 e il 3 per cento [n.d.r. del corrispettivo annuo lordo o del prezzo di trasferimento del calciatore]), facendo leva sulle risultanze dei conti correnti del contribuente che, nel 2003, avevano poche movimentazioni, non in linea con i redditi accertati, senza considerare che chi percepisce compensi in nero non li deposita sui propri conti, oppure, nel caso in cui ciò avvenga, non produce in giudizio la documentazione bancaria di riscontro. Sotto altro profilo, l’ufficio denuncia il vizio logico della sentenza che, prima, dà atto che l’attività delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collaboravano con il contribuente, aventi ad oggetto l’assistenza e il tesseramento degli atleti, per la quale queste ultime ricevevano il compenso dalle società sportive, era diversa da quella del procuratore, ma successivamente conclude, in maniera contraddittoria, che il recupero a tassazione di dette somme comporterebbe una doppia imposizione, sia a carico del contribuente sia carico delle due anzidette società; 2. il motivo è fondato; 2.1. occorre premettere che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18/12/2012, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella versione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.2. in base alla norma novellata ed attualmente vigente, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360, cod. proc. civ. (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione. Le Sezioni unite (nella stessa pronuncia) hanno pure precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fattosia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 2.3. nel nostro caso, la sentenza impugnata ha trascurato di valutare alcuni fatti, e segnatamente gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che supportavano l’accertamento analitico induttivo, riconducibili, in sostanza, al contenuto dei mandati scritti conferiti al procuratore dai calciatori professionisti, dai quali risultano compensi ben maggiori di quelli dichiarati al fisco. La C.T.R. ha invece indugiato su aspetti evanescenti, documentati dalla parte privata, quali gli accordi (di riduzione dei compensi) modificativi dei contratti depositati presso la FIGC, tra agente e calciatori, privi di data certa, e la documentazione bancaria prodotta dall’appellante. Sul punto, però, la sentenza non si confronta con l’ovvia considerazione, sottolineata dall’ufficio, secondo cui chi riceve compensi in nero non li versa in banca, o, se lo fa, certamente non deposita nel processo tributario (avente ad oggetto l’accertamento di redditi non dichiarati) la documentazione bancaria di riscontro. Altra lacuna della sentenza impugnata sta in ciò, che essa postula un (inesistente) rischio di doppia imposizione del medesimo reddito, sia a carico del contribuente che a carico delle due società di famiglia, pur avendo ravvisato l’esistenza di differenti presupposti impositivi, connessi alle distinte attività prestate da un lato dal procuratore e dall’altro da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 3. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiz