CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza acquisire l'osservazione redatta dall'UEPE e si fonderebbe su elementi ritenuti erroneamente sussistenti, senza tenere conto nel dovuto conto dell'attività lavorativa svolta dal condannato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal contenuto della nota dei Carabinieri di Torvaianica, dalla quale risulta che il condannato è stato recentemente denunciato per i reati di detenzione di stupefacenti, di truffa e uso di atto falso (inserite dalla Polizia militare della Segreteria del Ministero della difesa dove lavora il condannato), ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò anche senza che fosse necessario, in assenza di una specifica confutazione da parte del ricorrente della veridicità di quanto affermato nella nota, acquisire l'osservazione dell'Uepe, irrilevante pure con riferimento alla possibilità concreta di prestare l'attività di volontariato in un comune diverso da quello di residenza e da quello dove presta attività lavorativa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 — 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 7ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend