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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16739/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --t N. 687/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, hanno sottoli- neato i plurimi profili di falso della prodotta dichiarazione, dagli arretrati della pen- sione di invalidità ai redditi della madre, il tutto in un contesto neIC quale la di- sponibilità di diversi motocicli autorizzava già di per sé a ritenere del tutto invero- simile il modestissimo reddito dichiarato.

Va peraltro ricordato - in relazione ai proposti motivi- che ancora di recente questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve te- nersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero per- cepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]- mica Equivalente). (cfr. Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 che ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patroci- nio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite).

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause N. 687/2022 R.G. di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --t N. 687/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di respon- sabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, hanno sottoli- neato i plurimi profili di falso della prodotta dichiarazione, dagli arretrati della pen- sione di invalidità ai redditi della madre, il tutto in un contesto neIC quale la di- sponibilità di diversi motocicli autorizzava già di per sé a ritenere del tutto invero- simile il modestissimo reddito dichiarato. Va peraltro ricordato - in relazione ai proposti motivi- che ancora di recente questa Corte di legittimità ha chiarito che in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve te- nersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero per- cepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della [OSCURATO:PERSONA]- mica Equivalente). (cfr. Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552 che ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patroci- nio, di redditi non rilevanti per l'ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause N. 687/2022 R.G. di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 DE
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