CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1991
Cassazione n. 44449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1991 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data i4 febbraio 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bari in data \I7 novembre 2018j nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato p. e p. dall'art. 73 comma 5 DPR 309/1990. ra-i -2D'2 2. Considerato che il primo motivo, relativo alla qualificazione del fatto nell'alveo dell'uso personale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale aveva evidenziato che l'uso personale doveva ritenersi escluso per via del rinvenimento della sostanza insieme ad un bilancino di precisione e ad altri materiali idonei a confezionarla (fol 4 e 5); 3. Ritenuto che il secondo motivo, afferente la commisurazione della pena, attiene al trattamento punitivo il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha applicato una pena inferiore alla media edittale, che è stata riconosciuta adeguata al disvalore del fatto, sia in ragione della diversa tipologia delle sostanze rinvenute, che al grado di purezza della cocaina, che al dato ponderale (fol. 6) e pertanto l'onere motivazionale è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna delta,ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0