CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 21158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado dell’Emilia-Romagna n. 876/2023 depositata il 25/09/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo delNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026ricorso, con assorbimento, e in subordine, per l’inammissibilità deirimanenti.Sentite le conclusioni delle parti presenti.1. La presente vicenda processuale concerne l’impugnazione da partedella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito più anche solo brevemente MAXI)dell’avviso di liquidazione dell’imposta a titolo di Tari relativa al secondosemestre dell’anno 2016, notificatale da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito piùbrevemente anche solo [OSCURATO:PERSONA]) quale concessionaria del servizio digestione e raccolta dei rifiuti del Comune di Modena, con cui le venivarichiesto il pagamento della somma di euro 8.697,00, calcolata sullacomplessiva superficie del suo punto vendita all’ingrosso ad insegna“C+C”, applicando l’abbattimento del 30 per cento previsto per il caso incui i contribuenti avviino al recupero rifiuti speciali. In particolare, lacontribuente lamentava la non tassabilità dell’intera superficie copertadell’area commerciale, anche di vendita, con esclusioni dei soli uffici edell’area ortofrutta, assumendo che in siffatta superficie si producevanorifiuti speciali, per come definiti direttamente dalla legge (art.184 comma3 lett. e del D.Lgs.152/2006 ), in modo prevalente e continuativo (art.1comma 649 Legge 147/2013); rifiuti che la ricorrente provvedevaautonomamente a smaltire; oltre a ciò, si doleva dell’illegittimitàdell’assimilazione ai rifiuti urbani degli imballaggi secondari operata dalRegolamento comunale perché in contrasto con gli artt.221 e 226 delD.Lgs.152/2006 nonché della doppia imposizione subita, nonchédell’applicazione di una riduzione tariffaria comunque non proporzionalealla quantità di rifiuti avviati in via autonoma.2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena accoglievail ricorso, assumendo che l’attività commerciale rivolta alla grandedistribuzione svolta dalla MAXI producesse rifiuti speciali non pericolosi,per i quali la contribuente provvedeva autonomamente allo smaltimento,Numero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026restando la contribuente assoggettata all’imposta per la sola parte di rifiutisolidi urbani prodotti dalla parte residuale dell’esercizio aziendale (uffici,W/spogliatori, ortofrutta, gastronomia ecc.), escludendo, altresì, ilpresupposto impositivo in relazione ai rifiuti speciali assimilati ai rifiutisolidi urbani per effetto della mancata emanazione dell’apposito decretodel Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.195 coma 2 lett.e) del d.lgs.156/2006.3. Avverso siffatta pronuncia insorgeva in appello HERArappresentando, in punto di diritto, che la tassa fosse dovuta tutte le volteche si realizza la produzione di rifiuti urbani e/o assimilati edevidenziando, e sottolineando, in punto di fatto, che nei locali dellacontribuente si producevano rifiuti da imballaggio assimilabili a quelliurbani; ribadiva che, nonostante non fosse stato mai emanato il decretoprevisto dall’art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 156 del 2006, aiComuni era comunque data la possibilità di assimilare i rifiuti speciali aquelli urbani.4. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagna,accoglieva il gravame, confermando la legittimità dell’avviso impugnato,rilevando che la stessa società, nelle proprie istanze e difese, avevadichiarato di produrre sia imballaggi secondari sia terziari, e non soltantoquesti ultimi; che tale dato risultava confermato anche dalladocumentazione prodotta, comprese le iscrizioni nei registri provinciali peril recupero di diverse tipologie di rifiuti e i formulari di smaltimento, priviperò di specificazioni quantitative. Riteneva, quindi, non provato che nellearee oggetto di richiesta di detassazione si producessero esclusivamente,o comunque in modo individuabile, imballaggi terziari non assimilabili airifiuti urbani. Rilevava inoltre incertezze sulla stessa estensione eripartizione delle superfici operative. Perciò, in mancanza di provaadeguata e non potendosi individuare con precisione le aree destinate allaproduzione dei soli imballaggi terziari, riteneva corretta l’applicazione, daNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026parte di [OSCURATO:PERSONA], della riduzione del 30% della tariffa variabile anziché delladetassazione richiesta.5. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente MAXI che si è affidata a sette motivi di censura.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. Il Comune di Modena non ha depositato difese, rimanendo intimato.8. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendoper l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, con assorbimento e deirimanenti, in subordine, per loro inammissibilità.9. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimitàdell’udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ragioni logico-giuridiche, tenuto conto della motivazione dellasentenza impugnata, impongono di esaminare preliminarmente il secondomotivo con cui la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 195 c.2 lett.e) e art. 198 c. 2 lett. g) D.L.vo n. 152/2006 nonché degli artt. 18 e21 D.L.vo 22/1997 e degli artt. 6 e 7 DPR n. 158/1999, assumendol’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima ladisciplina dell’assimilazione vigente in Comune di Modena, perchè la CGTnon avrebbe verificato la conformità dei criteri qualitativi e quantitativiprevisti nel regolamento dell’ente territoriale rispetto alla legge e ai limitidel DPR 158/1999.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.2. E’ inammissibile perché il giudizio d'appello, per come ricostruitonella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questionededotta con il motivo in esame.1.3. E’ noto (vedi Cass. 24/01/2019, n. 2038) che i motivi del ricorso percassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto delthema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalleNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possonoriguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini edaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dailimiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costanteinsegnamento di questa Corte, qualora una determinata questionegiuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga lasuddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie,non è accaduto, avendo, in realtà, la ricorrente sottoposto al giudice dimerito la questione dell’illegittimità del regolamento comunale del [OSCURATO:PERSONA] -che aveva previsto i criteri quantitativi e qualitativi diassimilazione dei rifiuti speciali, assimilabili, ai rifiuti solidi urbani- nonsotto il profilo della pretesa non conformità di siffatti criteri rispetto allalegge e ai limiti del DPR 158/1999, quanto piuttosto sotto il profilo deldifetto del potere di regolamentare del Comune per effetto della mancataemanazione del decreto di attuazione previsto dall’art.195 delD.Lgs.152/2006.1.4. La censura, inoltre, si appalesa inammissibile anche sotto altriprofili, ossia per violazione del principio di autosufficienza e per difetto diinteresse specifico e attuale alla disapplicazione del regolamentocomunale.1.5. La ricorrente, in buona sostanza, sostiene che la soglia quantitativadi assimilazione prevista dal regolamento comunale sarebbesproporzionata rispetto ai coefficienti KD indicati dal d.P.R. n. 158 delNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/20261999, in particolare nelle Tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1, assumendo che,per i supermercati, il limite massimo di assimilabilità dei rifiuti specialisarebbe pari al doppio del quantitativo massimo di rifiuti che tale tipologiadi utenza sarebbe teoricamente in grado di produrre secondo il metodonormalizzato.1.6. Nel far ciò, però, MAXI omette di indicare il quantitativo di rifiutispeciali concretamente prodotto nell’anno d’imposta che ci occupa, ossia il2016.1.7. Il che, oltre a integrare la violazione del principio di autosufficienzadel motivo perché non consente di verificare se effettivamente ladisposizione regolamentare abbia realmente costituito l’antecedente logicodella decisione impugnata, denota il difetto di uno specifico interesseavendo MAXI neppure allegato di aver subito una lesione nella sua sferagiuridica derivante dalla soglia quantitativa contestata.1.8. In ogni caso, ritiene il Collegio che la censura sia comunqueinfondata, considerato che la sproporzione tra il limite quantitativo diassimilabilità fissato dall’art. 12 del regolamento comunale e la capacitàteorica di produzione dei rifiuti indicata dall’Allegato 1 al d.P.R. n. 158 del1999 non determina, di per sé, l’illegittimità del regolamento.1.9. La ragione centrale è che le due discipline operano in ambiti diversie perseguono finalità differenti. Il regolamento comunale disciplinal’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; il d.P.R. n. 158 del 1999,invece, reca le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato direttoalla determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiutiurbani. In particolare, l’art. 3 del d.P.R. n. 158 del 1999 riguardal’individuazione, da parte degli enti locali, del costo complessivo delservizio e la determinazione della tariffa, anche in relazione al pianofinanziario degli interventi, agli obiettivi di miglioramento della produttivitàe della qualità del servizio e al tasso di inflazione programmato.Numero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/20261.10. Gi artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 158 del 1999, richiamati dalla ricorrente,domestiche e alle agevolazioni e coefficienti di riduzione. L’art. 6, che quiin particolare interessa, prevede, per le utenze non domestiche, che laparte fissa della tariffa sia attribuita sulla base di un coefficiente relativoalla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, perunità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell’ambito degliintervalli indicati al punto 4.3 dell’Allegato 1. Per la parte variabile, invece,gli enti locali dovrebbero strutturare sistemi di misurazione delle quantitàdi rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; in mancanza,applicano un sistema presuntivo che prende a riferimento, per singolatipologia di attività, la produzione annua per metro quadrato ritenutacongrua nell’ambito degli intervalli indicati al punto 4.4 dell’Allegato 1.1.11. Ne consegue che i coefficienti del d.P.R. n. 158 del 1999 devonoessere osservati dagli enti locali quando determinano le tariffe, nonquando deliberano l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Lacomparazione proposta dalla ricorrente, quindi, è metodologicamenteerrata, perché mette a confronto, da un lato, un limite quantitativo dirifiuto speciale assimilabile e, dall’altro, un parametro tariffario fondatosulla potenziale o presuntiva produzione di rifiuti da parte di una tipologiadi utenza.1.12. Ciò perchè nelle determinazioni tariffarie, rileva l’attitudine aprodurre rifiuti propria delle diverse categorie di locali; nelle delibere diassimilazione, invece, rileva la capacità del Comune di organizzare unadeguato servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali cheintende trattare come urbani.1.13. In questa prospettiva, i coefficienti previsti dal d.P.R. n. 158 del1999 possono costituire soltanto indici di riferimento per orientare l’entelocale, ma non limiti vincolanti e invalicabili della potestà regolamentarecomunale in materia di assimilazione, come del resto, già evidenziato daNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026questa Corte con la pronuncia. n. 28254 del 2020, secondo cui i criteriindicati dal d.P.R. n. 158 del 1999, non solo per le caratteristichequalitative del rifiuto, ma anche per l’aspetto quantitativo, costituisconosoltanto indici di riferimento in base ai quali il Comune può e deveorientarsi nel procedimento di assimilazione.1.14. Il che porta ad escludere, in ogni caso, la fondatezza della doglianza.2. Riprendendo l’ordine dei motivi proposti, con il primo motivo, laricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 649 L.n. 147/2013,sostenendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene necessariala produzione ‘esclusiva’ di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani ai finidella esclusione dalla superficie imponibile TARI.2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con l’effettiva ratiodecidendi della sentenza impugnata che ha negato il diritto all’esenzione invirtù della contemporanea produzione nell’aree per le quali la contribuentechiede la detassazione, sia di rifiuti speciali da imballaggi secondari,assimilati ai rifiuti solidi urbani secondo il regolamento comunale -e,quindi, non rilevanti ai fini dell’esenzione richiesta- - sia di rifiuti specialinon assimilabili, né assimilati dal regolamento comunale, costituiti darifiuti da imballaggi terziari, senza che MAXI offrisse adeguata prova inordine alle specifiche quantità prodotte delle due diverse tipologie di rifiuti,considerando, quindi, non assolto l’onere della prova gravante sullacontribuente in relazione alla produzione di quelli terziari, gli unici rilevantiai fini dell’esenzione oggetto di causa.2.2. Il che esclude, in ogni caso, la violazione da parte del giudice diappello dell’art.1 comma 649 L.147/2013 in quanto il diritto all’esenzioneper i rifiuti speciali non assimilabili, quali sono gli imballaggi terziari,presuppone, tra l’altro, che gli stessi si formino, oltre che in viacontinuativa, anche in misura prevalente rispetto ai rifiuti solidi urbani e aquelli assimilati (nel caso di specie i rifiuti da imballaggi secondari),Numero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026nell’area per la quale si chiede la detassazione.2.3. In altri termini, la GCT di 2° grado non ha violato la predettadisposizione, perché le conseguenza dell’omessa prova delle quantitàprodotte nell’aree per le quali si chiede l’esenzione, rispetto alla diversatipologia dei rifiuti speciali in questione (secondari assimilati ai RSU eterziari non assimilabili), ricadono sulla contribuente, la quale avrebbedovuto provare, trattandosi di esenzione, la prevalente, oltre checontinuativa, produzione di rifiuti da imballaggi terziari, rispetto ai rifiutiurbani e a quelli assimilati (i secondari) in relazione alle aree per le qualiassume di aver diritto alla detassazione, tenuto conto che in esse il giudicedi appello, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità,ha accertato la contemporanea produzione di entrambe le tipologie dirifiuto.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, sempre sotto il profilodell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazionedell’art. 1 c. 649 L.n. 147/2013, dell’art. 5 c. 5 Reg. TARI e dell’art. 2967c.c. anche in relazione all’art. 218 D.L.vo n. 152/2006, sostenendol’erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene la documentazioneprodotta da [OSCURATO:PERSONA] non adeguata a dimostrare la sussistenza deipresupposti per ottenere l’esenzione.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con la proposizione del ricorsoper cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, diNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).3.2. Nella fattispecie, la prospettata violazione di legge, in cui sarebbeincorsa la sentenza impugnata nel non ritenere adeguata ladocumentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare la sussistenzadei presupposti per ottenere, si risolve nell’inammissibile censuraall’apprezzamento dei fatti e delle prove da parte del giudice di appello e,in particolare del potere, riservato al giudice di merito, e non sindacabilein sede di legittimità, di scegliere, tra le risultanze probatorie, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.4. Con il quarto motivo, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c., lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , dell’art. 1, c. 649 Legge n.147/2013 anche in relazione all’art. 5 Reg. TARI, assumendo l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui ritiene che la superficie ove si svolgel’attività commerciale sia stata indicata in modo diverso. La Corte avrebbetravisato la superficie complessiva (4.100 mq) e l’esatta delimitazionedelle aree.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La Corte, a Sezioni Unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), hachiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come daultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, eNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).4.3. Nel caso di specie, la ricorrente, al di là della mancata indicazioneesatta del fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, non haspiegato perché il dato dell’estensione complessiva dell’eserciziocommerciale abbia carattere decisivo rispetto alla già esposta ratiodecidendi della sentenza impugnata, che si fonda, invece, sull’omessaprova delle quantità di rifiuti speciali da imballaggi terziari, nonassimilabili, prodotti nelle aree per le quali ha chiesto la detassazione, cosìcome delle quantità di quelli assimilati (i rifiuti da imballaggi secondari)che ha accertato prodotti contemporaneamente nelle stesse aree. Né sigiunge a conclusioni diverse rispetto all’esatta delimitazione delle areeperché il motivo si traduce in un preteso difettoso esame da parte delgiudice di merito degli elementi istruttori che, però, si pone al di fuori delperimetro della censura di cui all’art.360 1° comma n.5 c.p.c. (vedi Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n.9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679).5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta, sotto il profilo dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1c. 649 L.n. 147/2013 e degli artt. 178 e 238 c. 10 D.L.vo n. 152/2006 –Illegittimità dell’art. 9 c. 2 e All. E Reg. TARI , sostenendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui conferma la legittimità della riduzione del 30%della parte variabile della tariffa riconosciuta da [OSCURATO:SOCIETA] per l’avvio arecupero dei rifiuti prodotti. La riduzione, in tesi della ricorrente, sarebbeillegittima poiché difettano i presupposti per l’applicazione di taleagevolazione; essa, inoltre, costituirebbe applicazione di una disposizioneregolamentare illegittima (art. 9 c. 2 e allegato E al Reg. TARI) che nonNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026consente di applicare una riduzione realmente proporzionata alle quantitàdi rifiuti avviati a recupero dall’utenza non domestica.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. Si tratta all’evidenza di questione nuova considerato che l’oggettodel giudizio, sia in primo, sia in secondo grado, è costituto da pretesodiritto alla detassazione delle aree per le quali la contribuente ha dedottola produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali avviatiall’autonomo smaltimento, non l’applicazione delle riduzioni tariffarie inforza del relativo regolamento comunale, rispetto al quale, resta del tuttoirrilevante la questione della sua disapplicazione in relazione alla disciplinadi siffatta agevolazione che opera su un piano del tutto diverso rispettoall’esenzione su cui ci si è ampiamente soffermati.6. Con il sesto motivo, si duole, sotto il profilo di cui all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 c. 641,649 e 654 L.n. 147/2013, dell’art. 6 e allegato 1 al DPR n. 158/1999nonché dell’art. 1 Reg. TARI, assumendo l’erroneità della sentenza nellaparte in cui ritiene dovuta la parte fissa della tariffa anche per le superficiproduttive di rifiuti speciali.6.1. Il motivo è infondato.6.2. L'esonero da TARI, tramite la riduzione di superficie sottoposta adimposizione, opera solo per la parte di essa in cui si producono, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (tra cui gliimballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccoltadifferenziata istituita dal Comune) e non assimilati, e non anche perl'intera superficie del locale destinato ad attività di vendita, trattandosi disuperficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò aprescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dallamancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v. Cass., Sez. T.,16 luglio 2024, n. 19631, cit.); è, quindi, sempre dovuta sull'interasuperficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, inNumero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/2026ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno strettolegame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art .1 comma651, della legge Tari, richiamante il D.P.R. 158/99; v. Cass., Sez. T., 16luglio 2024, n. 19631 cit.); è ammissibile l'esclusione del versamento dellaparte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare lamancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili asmaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati oassimilabili; in tal senso questa Corte ( vedi Cass. n. 9673/24, infattispecie di Tari 2020) ha riaffermato queste evidenze, tra l'altroribadendo la riduzione della superficie tassabile, in ragione delladimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per queiparticolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziari non assimilatiné ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, affermandosi che agliimballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non sia attivata laraccolta differenziata) si applica la disciplina di cui all'art. 62, co. 3 delD.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (cfr.Cass. n. 4793/2016) che rapportala tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusionedella sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formino irifiuti speciali; per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possonoessere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggettodi privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti edavviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, co. 7, D.Lgs.22/1997". (ancora Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.).6.3. Nel caso di specie, alla luce di quanto sin qui esposto, l’affermatadebenza incondizionata della parte fissa della TARI da parte giudice diappello è conforme alla disciplina del tributo, operando l’esenzione oggettodi causa, non riconosciuta alla MAXI, esclusivamente sulla parte variabiledella tariffa in relazione a quelle specifiche superfici per le quali lacontribuente abbia offerto la prova dei fatti costituitivi di tale esenzione sucui ci si è già ampiamente soffermati.Numero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/20267. Con il settimo motivo, infine, lamenta, sotto il profilo dell’art. 360,c.1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., ossia violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronunciasulla tassabilità delle superfici adibite a laboratori pescheria e macelleriadel punto vendita, assumendo che il giudice di secondo grado avessetrascurato di esaminare un autonomo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepito l’illegittimità dell’avviso di pagamento impugnato anchenella parte in cui assoggetta a tassazione le superfici adibite a laboratoripescheria e macelleria del punto vendita.7.1. Il motivo è infondato.7.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass. 16703/2022 ).7.3. Nel caso di specie, la CGT ancorchè non abbia esposto un’autonomamotivazione per le superfici relative ai laboratori pescheria e macelleriaper le quali pacificamente la contribuente aveva chiesto l’esenzione per laproduzione di rifiuti speciali non assimilabili, vi ha provvedutoimplicitamente allorquando ha ritenuto non assolto l’onere della prova daparte di MAXI per godere dell’esenzione per tutte le superfici oggetto dicausa, perchè in esse sono pacificamente comprese anche quelle relativea siffatti laboratori.Numero registro generale 6761/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 21158/2026Data pubblicazione 22/06/20268. In definitiva, il ricorso va rigettato.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo, con la precisazione che nulla va disposto infavore del Comune di Modena, rimasto intimato.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain Euro 3.450,00 a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali e agli accessori di legge.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella pubblica udienza del 25/2/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGianmarco [OSCURATO:PERSONA]