CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t"te( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, deduce mancanza, illogicità e contradditorietà della motivazione; rilevato che la sentenza impugnata, a fronte delle dichiarazioni del cessionario della droga (che in dibattimento contraddisse quanto affermato in sede di sommarie informazioni, negando di conoscere l'imputato e sostenendo di aver acquistato la droga da una persona rumena o ucraina), ha valorizzato il quadro probatorio formatosi in primo grado (i Carabinieri in borghese, cui era stato segnalato che l'autovettura di tale Sestito si era diretta verso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], assistettero ad uno scambio tra i due e lo segnalarono all'altra pattuglia; questa fermò la macchina e sottopose Sestito a perquisizione, rinvenendo una dose di cocaina in un calzino; l'abitazione dell'imputato era una villetta unifamiliare, sicché non v'è dubbio che il cessionario si fosse recato proprio da [OSCURATO:PERSONA]; il servizio di polizia giudiziaria fu effettuato senza soluzione di continuità, con ciò escludendo l'ipotesi di acquisto di droga da altri soggetti); la sentenza ha anche aggiunto che, perquisita l'abitazione del ricorrente, vi furono rinvenuti nel suo bagno due bilancini di precisione, un grammo di sostanza da taglio e involucri per il confezionamento della sostanza; rilevato che il ricorso appare formulato in termini affatto generici, non confrontandosi con la motivazione - completa e logica - della sentenza impugnata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]