CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:« [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 56, 624, 625, n. 4 e n. 8-bis, cod. pen. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento con un unico motivo di impugnazione, lamentando vizi di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del carattere episodico del fatto (dovuto alla carenza di mezzi di sussistenza), del buon comportamento processuale e della resipiscenza manifestata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Lo stesso, invero, ha ad oggetto una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza n. 186/2000, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che gli stessi abbiano «proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», anche al versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2025 Il consigliere estensore L [OSCURATO:PERSONA] I CORTE DI CASikZIONE V [OSCURATO:PERSONA]